Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 9
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del disposto dell'art.39, comma 1-bis del D. Lgs. n.546/1992 e dell'art.295 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, essendo gli avvisi di accertamento nei confronti della società stati annullati in primo e secondo grado, viene meno l'antecedente logico-giuridico degli avvisi emessi nei confronti dei soci, rendendo di fatto infondato il motivo di appello.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per aver ritenuto provata la riconducibilità dei movimenti dei conti correnti ai soci e non alla società

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi di prova contrari, i movimenti registrati sui conti correnti privati debbano ritenersi giustificati, soprattutto alla luce dell'annullamento degli accertamenti societari.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che si è svolto un contraddittorio tra le parti prima della fase giudiziale e che la motivazione dell'atto impugnato è chiara ed esaustiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 9
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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