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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/11/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. UC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7217/2024 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 5.11.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Francesca Bellocco, giusta procura speciale Parte_1 alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.8.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , Parte_2 quale C.T.U. nominata nel procedimento iscritto al n. 609/2024 R.G.L., limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie sottese all'indennità di accompagnamento e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, dichiarare, previo rinnovo Con della consulenza tecnica, il diritto dell'instante alla INDENNITA' CCOMPAGNAMENTO EX ART. 1 l.
18/80 (TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71 CON DIRITTO ALLA
INDENNITA' EX ART. 1 L.18/80) dalla data della domanda amministrativa Controparte_3
(30.03.2023) ai sensi della vigente legislazione o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite;
2) condannare, per l'effetto, pagina 1 di 4 l' alla corresponsione, in favore dell'instante, della EX ART. CP_1 Parte_3
1 l.18/80 dalla data della domanda amministrativa (30.03.2023) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite;
3) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della istanza di omologa parziale della CTU da parte del Giudice investito del procedimento di ATPO omologare la CTU ivi depositata nella parte in cui ha riconosciuto sussistere in capo alla ricorrente dei presupposti di cui all'art. 3 comma 3 e 33 L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa (30.03.2023) 4) in via ulteriormente subordinata e in caso di mancato accoglimento della istanza di omologa parziale della CTU, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti di cui all'art. 3 comma 3 e 33 L. 104/92 dalla data della domanda (30.03.2023) per come accertato in sede di
ATP.…”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. (avente n.r.g. 609/2024) ed un supplemento peritale, il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 5.11.2025.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti nel presente giudizio di opposizione – senz'altro valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso
e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019) – ha reso necessario chiamare il consulente nominato in fase di a.t.p. a verificare se la predetta fosse idonea a modificare il giudizio già espresso nella prima fase di giudizio.
2.3. Ebbene, il consulente, dott.ssa , dopo aver esaminato la nuova documentazione in atti e Parte_2 sottoposto la ricorrente a nuova visita peritale, giungeva, all'esito di un accurato esame clinico ed obiettivo alle seguenti conclusioni: “In data 30.03.2023 , la sig.ra presentava domanda finalizzata al riconoscimento dello Pt_1 stato di invalido civile ed in data 31.05.2023 veniva sottoposta a visita medica con le seguenti conclusioni: INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti proprio della sua età medio-grave 67-99% ! 70%. pagina 2 di 4 Attualmente , dall'anamnesi , dalle patologie accertate con nuova documentazione E DALLA VISITA MEDICA
ESEGUITA, si sono appurate affezioni che mi permettono di concludere che la signora presenta i requisiti sanitari Pt_1 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento , poiché non presenta allo stato attuale l'autonomia funzionale tale da soddisfare i comuni atti di vita quotidiana senza aiuto di terza persona: • INCAPACITA' DI
VESTIRSI e LAVARSI AUTONOMAMENTE • INCAPACITA' DI SPOSTARSI
AUTONOMAMENTE IN QUANTO NON E' IN GRADO DI ORIENTARSI NEL TEMPO E
NE PA • INCAPACITA' DI CUCINARE AUTONOMAMENTE E DI ASSUMERE
AC Conclusioni :
1. Si riconosce l' indennità di accompagnamento Ritengo opportuno che lo stesso intercorra da
Novembre 2024 così come da valutazione neurologica allegata.”.
Conclusivamente, ha accertato l'insorgenza dei requisiti sanitari sottesi alla fruizione dell'indennità di accompagnamento da novembre 2024 (cfr. in tal senso, l'elaborato peritale depositato in data 19.06.2025).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a rilevanti contestazioni delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a novembre 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Deve, pertanto, dichiararsi, sulla scorta di una lettura integrata degli elaborati peritali depositati del nominato C.T.U., che è in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dei Parte_1 benefici connessi allo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 4, comma 1,
D.lgs. n. 62/2024 ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992) dal 30.3.2023 - data della domanda amministrativa- e di quelli utili ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento da novembre 2024.
3. Le spese della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio vengono, invece, compensate integralmente stante la decorrenza differita dell'accertamento (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di C.T.U. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pagina 3 di 4 a) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato dalla data della domanda amministrativa (30.3.2023);
b) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da novembre 2024;
c) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico CP_1 preventivo, liquidate in euro 1.528,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore dell'Avv.ta Francesca Bellocco, dichiaratasi antistataria;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
IA M. UC
pagina 4 di 4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. UC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7217/2024 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 5.11.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Francesca Bellocco, giusta procura speciale Parte_1 alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.8.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , Parte_2 quale C.T.U. nominata nel procedimento iscritto al n. 609/2024 R.G.L., limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie sottese all'indennità di accompagnamento e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, dichiarare, previo rinnovo Con della consulenza tecnica, il diritto dell'instante alla INDENNITA' CCOMPAGNAMENTO EX ART. 1 l.
18/80 (TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71 CON DIRITTO ALLA
INDENNITA' EX ART. 1 L.18/80) dalla data della domanda amministrativa Controparte_3
(30.03.2023) ai sensi della vigente legislazione o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite;
2) condannare, per l'effetto, pagina 1 di 4 l' alla corresponsione, in favore dell'instante, della EX ART. CP_1 Parte_3
1 l.18/80 dalla data della domanda amministrativa (30.03.2023) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite;
3) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della istanza di omologa parziale della CTU da parte del Giudice investito del procedimento di ATPO omologare la CTU ivi depositata nella parte in cui ha riconosciuto sussistere in capo alla ricorrente dei presupposti di cui all'art. 3 comma 3 e 33 L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa (30.03.2023) 4) in via ulteriormente subordinata e in caso di mancato accoglimento della istanza di omologa parziale della CTU, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti di cui all'art. 3 comma 3 e 33 L. 104/92 dalla data della domanda (30.03.2023) per come accertato in sede di
ATP.…”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. (avente n.r.g. 609/2024) ed un supplemento peritale, il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 5.11.2025.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti nel presente giudizio di opposizione – senz'altro valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso
e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019) – ha reso necessario chiamare il consulente nominato in fase di a.t.p. a verificare se la predetta fosse idonea a modificare il giudizio già espresso nella prima fase di giudizio.
2.3. Ebbene, il consulente, dott.ssa , dopo aver esaminato la nuova documentazione in atti e Parte_2 sottoposto la ricorrente a nuova visita peritale, giungeva, all'esito di un accurato esame clinico ed obiettivo alle seguenti conclusioni: “In data 30.03.2023 , la sig.ra presentava domanda finalizzata al riconoscimento dello Pt_1 stato di invalido civile ed in data 31.05.2023 veniva sottoposta a visita medica con le seguenti conclusioni: INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti proprio della sua età medio-grave 67-99% ! 70%. pagina 2 di 4 Attualmente , dall'anamnesi , dalle patologie accertate con nuova documentazione E DALLA VISITA MEDICA
ESEGUITA, si sono appurate affezioni che mi permettono di concludere che la signora presenta i requisiti sanitari Pt_1 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento , poiché non presenta allo stato attuale l'autonomia funzionale tale da soddisfare i comuni atti di vita quotidiana senza aiuto di terza persona: • INCAPACITA' DI
VESTIRSI e LAVARSI AUTONOMAMENTE • INCAPACITA' DI SPOSTARSI
AUTONOMAMENTE IN QUANTO NON E' IN GRADO DI ORIENTARSI NEL TEMPO E
NE PA • INCAPACITA' DI CUCINARE AUTONOMAMENTE E DI ASSUMERE
AC Conclusioni :
1. Si riconosce l' indennità di accompagnamento Ritengo opportuno che lo stesso intercorra da
Novembre 2024 così come da valutazione neurologica allegata.”.
Conclusivamente, ha accertato l'insorgenza dei requisiti sanitari sottesi alla fruizione dell'indennità di accompagnamento da novembre 2024 (cfr. in tal senso, l'elaborato peritale depositato in data 19.06.2025).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a rilevanti contestazioni delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a novembre 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Deve, pertanto, dichiararsi, sulla scorta di una lettura integrata degli elaborati peritali depositati del nominato C.T.U., che è in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dei Parte_1 benefici connessi allo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 4, comma 1,
D.lgs. n. 62/2024 ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992) dal 30.3.2023 - data della domanda amministrativa- e di quelli utili ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento da novembre 2024.
3. Le spese della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio vengono, invece, compensate integralmente stante la decorrenza differita dell'accertamento (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di C.T.U. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pagina 3 di 4 a) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato dalla data della domanda amministrativa (30.3.2023);
b) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da novembre 2024;
c) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico CP_1 preventivo, liquidate in euro 1.528,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore dell'Avv.ta Francesca Bellocco, dichiaratasi antistataria;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
IA M. UC
pagina 4 di 4