Art. 2.
Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia. (1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 22 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 25 comma 19-bis) che il termine previsto dal presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1985 --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1986, n. 926 ha disposto (con l'art. 1) che il termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 1985 dall' articolo 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 luglio 1988, n. 309 ha disposto (con l'art. 1) che il termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia. (1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 22 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 25 comma 19-bis) che il termine previsto dal presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1985 --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1986, n. 926 ha disposto (con l'art. 1) che il termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 1985 dall' articolo 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 luglio 1988, n. 309 ha disposto (con l'art. 1) che il termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.