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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5029 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4645/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4645/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA LV IO, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Di Controparte_1 C.F._2
ET SI IO, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 4645/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.06.2025 [nata a [...] Parte_1
NO IC (SA) il 03.10.1960 (C.F. )] ha chiesto C.F._1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in data CP_1 C.F._2
06.12.1981 in LI (SA), dal quale non erano nati figli, esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n. 1884/2015 pubbl. il 28.04.2015.
La ricorrente chiedeva la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile pari ad euro 400,00. si costituiva con comparsa del 17.09.2025 aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente.
Le parti, all'udienza del 09.12.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) le parti danno atto di essere autonome e di non avere alcuna pretesa in tema di assegno divorzile rinunciando alle reciproche domande formulate”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 1884/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 28.04.2015, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
2 Proc. R.G. n. 4645/2025
L'accordo intervenuto tra i coniugi non è contrario a norme imperative e rispetta i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterlo integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
)] in data 06.12.1981 in LI (SA), regolarmente trascritto C.F._2 nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1981, Atto n. 186
Parte II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 09.12.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4645/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA LV IO, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Di Controparte_1 C.F._2
ET SI IO, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 4645/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.06.2025 [nata a [...] Parte_1
NO IC (SA) il 03.10.1960 (C.F. )] ha chiesto C.F._1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in data CP_1 C.F._2
06.12.1981 in LI (SA), dal quale non erano nati figli, esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n. 1884/2015 pubbl. il 28.04.2015.
La ricorrente chiedeva la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile pari ad euro 400,00. si costituiva con comparsa del 17.09.2025 aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente.
Le parti, all'udienza del 09.12.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) le parti danno atto di essere autonome e di non avere alcuna pretesa in tema di assegno divorzile rinunciando alle reciproche domande formulate”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 1884/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 28.04.2015, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
2 Proc. R.G. n. 4645/2025
L'accordo intervenuto tra i coniugi non è contrario a norme imperative e rispetta i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterlo integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
)] in data 06.12.1981 in LI (SA), regolarmente trascritto C.F._2 nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1981, Atto n. 186
Parte II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 09.12.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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