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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 5702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5702 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
----- ----- -----
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
OR Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8660/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
, Persona_1
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Antonella
Castellone
ricorrenti
contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 14.11.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
1 , nato il [...]; , nata il Parte_1 Parte_2
07/03/2001; nata il [...]; Parte_3 Parte_4
, nata il [...]; nata il [...],
[...] Persona_1
rappresentata dalla madre e dal padre;
tutti nati in Brasile, Persona_2
adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di nato Persona_3
il 08/12/1866 a San Nazario (VI), figlio di e di , Persona_4 Persona_5
cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 3); per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 02/12/2024 veniva rinviata d'ufficio al 13/02/2025 ex art. 127 ter cpc;
tuttavia, con successiva ordinanza del 19/04/2025, la causa doveva ulteriormente essere rinviata all'udienza del 07/07/2025 (sempre ex art. 127 ter cpc),
e, ciò, rilevato che il ricorso per il riconoscimento della cittadinanza risultava notificato solo in data 16/11/2024, ovvero ben oltre il termine indicato nel primo decreto (datato 31/08/2023), di quaranta giorni prima dell'udienza originariamente fissata per il 02/12/2024; si ordinava, quindi, il rinnovo della notifica al convenuto- del ricorso, dei provvedimenti datati 31/08/2023 e 10/10/2024, nonché dell'ordinanza del 19/04/2025- almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Con note scritte depositate il 07/07/2025, parte ricorrente chiedeva di ritenere valida la notifica del
16/11/2024 “o di essere rimessa in termini ed autorizzata alla rinnovazione della notificazione”; per il che, con ordinanza del 18/08/2025- dopo aver ribadito che la notifica eseguita in data 16/11/2024 non poteva essere considerata valida per le ragioni già dedotte con provvedimento del 19/04/2025- si disponeva il rinvio della causa all'udienza del 17/11/2025, ex art. 127 ter cpc, disponendo il rinnovo della notifica del ricorso, in uno con i quattro provvedimenti di fissazione udienza
(segnatamente: del 31/08/2023, del 10/10/2024, del 19/04/2025 e del 18/08/2025), almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Detta notifica veniva regolarmente
2 rinnovata in data 18/08/2025 e, richiamate le conclusioni precisate dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 14/11/2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che la procura rilasciata dalla ricorrente (in allora) minorenne, , risulta Persona_1
essere stata correttamente effettuata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Inoltre, si rileva che sia la data di nascita di Parte_4
, sia il nominativo di , entrambe ricorrenti, devono
[...] Parte_2
essere individuati in forza dei rispettivi certificati in atti (cfr. doc. n. 13 e doc. n. 16)
e non come invece indicato, nel primo caso, nella parte narrativa del ricorso (ma non anche nell'epigrafe, nelle conclusioni e nella relativa procura, in cui la data di nascita risulta corretta) e, nel secondo caso, sia nell'epigrafe che nelle conclusioni dell'atto.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo
3 italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, è nato in [...], da cui Persona_3
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stata naturalizzato cittadino brasiliano Persona_3
e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, , che l'haa propria volta trasmessa ai suoi discendenti, Per_6
sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi è stato un caso di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione: infatti, la nipote dell'avo, , è nata il [...]. Persona_7
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e,
4 con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione
5 dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nata anteriormente al 01/01/1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova- e ampiamente argomentato- in merito all'impossibilità di riuscire a ottenere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, e, ciò, pur avendo i ricorrenti stessi avanzato le relative richieste in via amministrativa.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
6 giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_1
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/PR Parte_1
(Brasile) in data 25/07/1999, ivi residente in [...]n. 2441, Curitiba/PR
7 (Brasile)- CEP: 81670-00, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_3
- accerta e dichiara che , nata a [...] Parte_2
Pinhais/PR (Brasile) in data 07/03/2001, ivi residente in [...]n. 92,
São JO DO Pinhais/PR (Brasile)- CEP: 83050-420, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_3
- accerta e dichiara che nata a [...] Parte_3
Pinhais/PR (Brasile) in data 29/05/1953, ivi residente in [...]n. 92,
São JO DO Pinhais/PR (Brasile)- CEP: 83050-420, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_3
- accerta e dichiara che , nata a [...] Parte_4
JO DO Pinhais/PR (Brasile) in data 02/05/1976, ivi residente in [...]
Alves n. 92, São JO DO Pinhais/PR (Brasile)- CEP: 83050-420, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR Persona_1
(Brasile) il 31/03/2005, residente in [...]n. 92, São JO DO
Pinhais/PR (Brasile)- CEP: 83050-420, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_3
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Silvia Iliadis,
Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo.
Venezia, il 01/12/2025
Il Giudice
Francesca OR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
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Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
OR Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8660/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
, Persona_1
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Antonella
Castellone
ricorrenti
contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 14.11.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
1 , nato il [...]; , nata il Parte_1 Parte_2
07/03/2001; nata il [...]; Parte_3 Parte_4
, nata il [...]; nata il [...],
[...] Persona_1
rappresentata dalla madre e dal padre;
tutti nati in Brasile, Persona_2
adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di nato Persona_3
il 08/12/1866 a San Nazario (VI), figlio di e di , Persona_4 Persona_5
cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 3); per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 02/12/2024 veniva rinviata d'ufficio al 13/02/2025 ex art. 127 ter cpc;
tuttavia, con successiva ordinanza del 19/04/2025, la causa doveva ulteriormente essere rinviata all'udienza del 07/07/2025 (sempre ex art. 127 ter cpc),
e, ciò, rilevato che il ricorso per il riconoscimento della cittadinanza risultava notificato solo in data 16/11/2024, ovvero ben oltre il termine indicato nel primo decreto (datato 31/08/2023), di quaranta giorni prima dell'udienza originariamente fissata per il 02/12/2024; si ordinava, quindi, il rinnovo della notifica al convenuto- del ricorso, dei provvedimenti datati 31/08/2023 e 10/10/2024, nonché dell'ordinanza del 19/04/2025- almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Con note scritte depositate il 07/07/2025, parte ricorrente chiedeva di ritenere valida la notifica del
16/11/2024 “o di essere rimessa in termini ed autorizzata alla rinnovazione della notificazione”; per il che, con ordinanza del 18/08/2025- dopo aver ribadito che la notifica eseguita in data 16/11/2024 non poteva essere considerata valida per le ragioni già dedotte con provvedimento del 19/04/2025- si disponeva il rinvio della causa all'udienza del 17/11/2025, ex art. 127 ter cpc, disponendo il rinnovo della notifica del ricorso, in uno con i quattro provvedimenti di fissazione udienza
(segnatamente: del 31/08/2023, del 10/10/2024, del 19/04/2025 e del 18/08/2025), almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Detta notifica veniva regolarmente
2 rinnovata in data 18/08/2025 e, richiamate le conclusioni precisate dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 14/11/2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che la procura rilasciata dalla ricorrente (in allora) minorenne, , risulta Persona_1
essere stata correttamente effettuata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Inoltre, si rileva che sia la data di nascita di Parte_4
, sia il nominativo di , entrambe ricorrenti, devono
[...] Parte_2
essere individuati in forza dei rispettivi certificati in atti (cfr. doc. n. 13 e doc. n. 16)
e non come invece indicato, nel primo caso, nella parte narrativa del ricorso (ma non anche nell'epigrafe, nelle conclusioni e nella relativa procura, in cui la data di nascita risulta corretta) e, nel secondo caso, sia nell'epigrafe che nelle conclusioni dell'atto.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo
3 italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, è nato in [...], da cui Persona_3
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stata naturalizzato cittadino brasiliano Persona_3
e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, , che l'haa propria volta trasmessa ai suoi discendenti, Per_6
sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi è stato un caso di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione: infatti, la nipote dell'avo, , è nata il [...]. Persona_7
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e,
4 con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione
5 dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nata anteriormente al 01/01/1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova- e ampiamente argomentato- in merito all'impossibilità di riuscire a ottenere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, e, ciò, pur avendo i ricorrenti stessi avanzato le relative richieste in via amministrativa.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
6 giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_1
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/PR Parte_1
(Brasile) in data 25/07/1999, ivi residente in [...]n. 2441, Curitiba/PR
7 (Brasile)- CEP: 81670-00, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_3
- accerta e dichiara che , nata a [...] Parte_2
Pinhais/PR (Brasile) in data 07/03/2001, ivi residente in [...]n. 92,
São JO DO Pinhais/PR (Brasile)- CEP: 83050-420, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_3
- accerta e dichiara che nata a [...] Parte_3
Pinhais/PR (Brasile) in data 29/05/1953, ivi residente in [...]n. 92,
São JO DO Pinhais/PR (Brasile)- CEP: 83050-420, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_3
- accerta e dichiara che , nata a [...] Parte_4
JO DO Pinhais/PR (Brasile) in data 02/05/1976, ivi residente in [...]
Alves n. 92, São JO DO Pinhais/PR (Brasile)- CEP: 83050-420, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR Persona_1
(Brasile) il 31/03/2005, residente in [...]n. 92, São JO DO
Pinhais/PR (Brasile)- CEP: 83050-420, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_3
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Silvia Iliadis,
Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo.
Venezia, il 01/12/2025
Il Giudice
Francesca OR
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