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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/10/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa OS GA, ha pronunciato, in esito all'udienza dell' 1 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3536/2021
TRA
C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall' Avv. Sebastiano Bruno Caruso e dall'Avv. Rodolfo Sartini, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Delia, giusta procura in atti
FALLIMENTO N. 44/2018 RGF ”, in persona Controparte_2 dei curatori pro tempore, autorizzati a resistere nel presente giudizio dal G.D., con provvedimento del
22 ottobre 2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincent Molina, giusta procura in atti
RESISTENTE
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3
CONTUMACE
OGGETTO: mobilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 6 agosto 2021, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., esponeva: Parte_1 - in data 1 febbraio 2007 era stato assunto alle dipendenze della società con Controparte_2
l'incarico di Responsabile dei Servizi e Autocentro, inquadrato nel profilo professionale di dirigente, ai sensi del CCNL Dirigenti del Terziario;
- la società controllata del aveva gestito, per conto Controparte_2 Controparte_3 dell'ente controllante, il servizio pubblico essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la nel marzo del 2012 era stata posta in liquidazione, con provvedimento Controparte_2 dell' 1 marzo 2017, reso dal Tribunale di Messina, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, in data 14 novembre 2018 era stata posta in stato di fallimento dal Tribunale di Messina;
- a seguito della messa in liquidazione della sia l'ente controllante ( Controparte_2 [...]
), sia la società controllata avevano deciso di procedere ad una riorganizzazione societaria CP_3 del gruppo per razionalizzare la gestione dei servizi pubblici locali, in particolare dei servizi di raccolta dei rifiuti e idrici legati alla gestione ambientale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23 giugno 2017 il servizio pubblico essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – in precedenza gestito in via esclusiva dalla
– era stato affidato alla società “MessinaServizi Bene Comune”, a questo Controparte_2 precipuo scopo istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13 febbraio 2017;
- con riguardo al personale della erano state avviate interlocuzioni tra il socio Controparte_2 pubblico e le società controllate facenti parte del “gruppo pubblico locale” del Controparte_3
- con delibera di indirizzo del (delibera di G.M. n. 760 del 9 ottobre 2014 Controparte_3 successivamente integrata e riformata con delibera di G.M. n. 74 del 30.01.2017), l'Ente comunale, nell'ottica della razionalizzazione delle risorse e di riordino delle proprie società partecipate, nonché dell'obiettivo sociale di salvaguardia dei posti di lavoro e del mantenimento dei livelli occupazionali, aveva invitato le stesse a favorire processi di mobilità interaziendale del personale, evidenziando, altresì, con riferimento alla società delle “…criticità operative legate, soprattutto, Controparte_1 alla carenza di personale, che riduce la potenzialità d'utile d'azienda…”;
- in attuazione del suddetto atto di indirizzo, l' 8 agosto 2017 la Giunta Municipale aveva promosso, insieme a due delle proprie società controllate, la e la la Controparte_2 Controparte_1 realizzazione di un percorso di mobilità interaziendale avente a oggetto specificamente il profilo professionale appartenente ad egli ricorrente (dipendente della Controparte_2
);
[...]
- tra le società controllate dal era stata individuata la quale Controparte_3 Controparte_1 società cessionaria del dipendente, posto che la stessa aveva da tempo manifestato carenze di organico con riguardo al suo specifico profilo professionale dirigenziale di inquadramento;
- il Piano di Organizzazione Aziendale (P.O.A.) 2017 e il Funzionigramma-Organigramma, con relativi fabbisogni di personale per il 2017, della approvati dall'assemblea della Controparte_1
Società in data 17 luglio 2017, prevedevano, nella dotazione di personale della Società, profili dirigenti tecnici e amministrativi di cui la società era carente, con necessità di dotarsi con urgenza di una figura di Dirigente nell'area Progetti e Investimenti;
- con nota prot. n. 18918 del 11 settembre 2017, indirizzata alla Controparte_4
, al Segretario Generale - Direttore Generale del all'Assessore ai
[...] Controparte_3
LL.PP. del nonché allo stesso Sindaco del la Controparte_3 Controparte_3 CP_1
“tenuto conto dell'emergenza dovuta alla carenza di personale” e, in particolare, all'assenza
[...]
“di una figura con caratteristiche manageriali e tecniche”, aveva ribadito l'interesse della Società a coprire la vacanza di organico non ricorrendo a una assunzione esterna (implicante un aumento di spesa per il bilancio consolidato del gruppo) bensì utilizzando la risorsa umana disponibile nel gruppo, costituita da egli ricorrente;
- con nota prot. n. 5481/17 GC del 12 settembre 2017, indirizzata alla al Segretario Controparte_1
Generale - Direttore Generale del all'Assessore ai LL.PP. del Controparte_3 CP_3
nonché allo stesso Sindaco del la
[...] Controparte_3 Controparte_2
, in riscontro alla nota prot. n. 18918 del 11 settembre 2017 della viste le
[...] CP_1 interlocuzioni intercorse e gli atti già adottati, aveva ribadito “…la propria disponibilità assoluta per il passaggio in mobilità all' del proprio dirigente ing. ; CP_1 Parte_1
- nonostante le inequivoche manifestazioni di volontà esternate da tutti gli enti interessati in ordine alla cessione del contratto di lavoro di egli ricorrente (ossia il in qualità di ente Controparte_3 controllante, la , in qualità di cedente, e la Controparte_2 Controparte_1 in qualità di cessionaria), si decideva di posticipare di qualche settimana l'effettivo passaggio in mobilità del dipendente dalla alla;
CP_2 CP_1
- in quel determinato periodo storico, una grave crisi sanitaria e ambientale – collegata al mancato smaltimento e alla mancata raccolta dei rifiuti nel perimetro metropolitano – aveva investito il e, per tali motivazioni, la ai tempi ancora titolare del Controparte_3 Controparte_2 servizio pubblico essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del
[...]
, aveva deciso, in accordo con gli altri soggetti istituzionali, di utilizzarlo per la soluzione CP_3 di tale emergenza e di postergare la cessione del suo contratto ad alla cessazione della crisi CP_1 ecologica;
- conclusa la fase acuta di gestione dell'emergenza dei rifiuti nel perimetro metropolitano, il
[...]
e le società in liquidazione e vevano proceduto, come CP_3 Controparte_2 CP_1 da intesa pregressa, a perfezionare il suo passaggio in mobilità, già da tempo avviato e temporaneamente sospeso;
- con nota prot. n. 7813/17 GC del 28 dicembre 2017 la aveva inviato Controparte_2
l'informativa preventiva sindacale di eccedenza di personale ex art. 1, comma 565, della Legge n.
147/2013 ed il medesimo adempimento veniva posto in essere anche dalla Controparte_1
- in data 29 dicembre 2017, il aveva proceduto alla convocazione della Controparte_3 in liquidazione e dell' per perfezionare la sua collocazione Controparte_2 Controparte_1 presso CP_1
- nel suddetto incontro del 29 dicembre 2017, la società si era impegnata, Controparte_2 altresì, ad effettuare la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, così come previsto dall'art. 1, comma 565, della Legge n. 147/2013;
- preso atto della convocazione effettuata dal e dell'adempimento delle formalità Controparte_3 richieste dalla legge, le parti avevano sottoscritto un accordo di mobilità interaziendale per la cessione del suo contratto di lavoro dalla (società cedente) alla Controparte_2 Controparte_2
(società cessionaria), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 c.c.; Controparte_1
- le parti avevano concordato di riconoscere alla suddetta intesa la qualificazione giuridica di
“Accordo ex art. 1, comma 567, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
- come previsto dalla citata legge, il trasferimento in mobilità si era concluso senza la necessità di acquisire il consenso formale del lavoratore, comunque già acquisito in virtù di un pregresso verbale di conciliazione concluso in sede sindacale;
- in esecuzione dell'intesa raggiunta tra il socio pubblico e le società controllate, a decorrere dal 2 gennaio 2018, egli aveva iniziato a prestare servizio presso l' con la qualifica di Controparte_1
Dirigente Responsabile dell'Area Progetti e Investimenti, come da Funzionigramma aziendale in vigore;
- in data 15 febbraio 2018, la Società gli aveva conferito anche il ruolo di Direttore Tecnico;
- nel corso del rapporto con la non aveva mai messo in discussione l'esito della Controparte_1 cessione del contratto che lo aveva riguardato;
- nello svolgimento dei ruoli affidati e delle mansioni di competenza, si era occupato delle numerose problematiche tecniche e organizzative aziendali, distinguendosi per competenza e per i numerosi risultati professionali raggiunti;
- in virtù dei numerosi e delicati incarichi conferiti, delle competenze tecniche possedute, nonché dell'assenza di altrettante figure dirigenziali e del ridottissimo numero di tecnici attivi in Società, la sua presenza nell'organico della ppariva indispensabile per garantire il processo di messa CP_1 a norma e sicurezza di una serie di impianti e infrastrutture e per la continuità del servizio, della qualità dell'acqua erogata e degli standard adeguati del ciclo idrico integrato;
- a seguito di verifiche interne alla Società sulla mancata assegnazione degli obiettivi ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, l' aveva riscontrato l'assenza, nel fascicolo CP_1 personale, di un contratto di lavoro siglato dalle parti, bensì la sola presenza di una comunicazione di messa in servizio;
- era evidente che mancasse agli atti la stipula di un formale contratto di lavoro tra le parti, considerato che il rapporto di lavoro era stato ceduto alla per mobilità – quindi, l'originario CP_1 rapporto/contratto di lavoro era proseguito presso la società di destinazione, senza la necessità di stipularne uno nuovo – e non si era, dunque, proceduto a una assunzione di nuovo personale, mancandone ogni presupposto di fatto e di diritto, il rapporto di lavoro sorto, illo tempore, con era continuato infatti senza soluzione di continuità con il contratto era CP_2 CP_1 quello originario, oggetto della cessione;
- la verifica dell'esistenza nel fascicolo personale, a distanza di tempo, di un contratto di assunzione a fronte di una procedura di cessione del contratto originario, era contraddittoria, anomala ed irrituale;
- il DG di con nota prot. n. 1966/2020 del 3 febbraio 2020, inopinatamente aveva CP_1 chiesto al Segretario Generale del Comune di un parere sulle ragioni della carenza CP_3 documentale del contratto di lavoro del dirigente;
- in risposta al summenzionato quesito, con parere prot. n. 12371/2020 del 9 settembre 2020, il
Segretario Generale del aveva affermato che “Dall'esame dei testi normativi Controparte_3 posti a fondamento degli atti adottati da ed per attuare Controparte_2 CP_1 la mobilità del dipendente presso l' , emerge chiaramente che la tipologia di accordo Pt_1 CP_1 concluso tra le predette società rientra nella fattispecie prevista al comma 563 e non in quella disciplinata dai commi dal 565 al 567…Tuttavia alla data della sottoscrizione dell'accordo e della determina del Direttore generale il comma 563 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 era stato già abrogato dall'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2016, e solo i commi da 565 a 568 erano in vigore fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art 19 comma 9, come modificato dall'art.12 del d.lgs n. 100/2017”;
- il Segretario Generale del Comune aveva proceduto, dunque, a una lettura comunque differente del contenuto dell'Accordo – superando il nomen juris assegnato dalle parti –, affermando che le parti avevano concluso non una procedura ex comma 567, bensì una procedura ex comma 563, tuttavia, a detta del Segretario, quest'ultimo comma sarebbe stato da tempo abrogato dal legislatore, rimanendo in vigore, fino alla data del 31 dicembre 2017, solamente i commi 565-568; - sulla base delle superiori affermazioni, il Segretario Generale del aveva Controparte_3 concluso affermando che “Si ritiene che in assenza della norma legittimante la mobilità del dipendente effettuata tra le società pubbliche del Parte_1 Controparte_3 CP_5 attraverso l'accordo e la determina del Direttore generale del 29/12/2017, CP_2 CP_1 questi ultimi sono da ritenersi atti nulli per violazione delle norme imperative che disciplinano il regime ordinario delle assunzioni da parte delle società pubbliche. Il predetto regime prevede l'obbligo di esperire procedure concorsuali o para-concorsuali per l'assunzione di personale”;
- il Segretario Generale del palesemente errando nella ricostruzione della normativa di CP_3 settore aveva, dunque, concluso per la nullità della procedura di mobilità di egli ricorrente, asserendo che il passaggio in mobilità, tra le società controllate del avrebbe realizzato Controparte_3 un'ipotesi di nuova assunzione, riconducibile, pertanto, alla costituzione (pubblicistica) di un nuovo rapporto lavorativo e non alla dinamica gestionale (privatistica) di un rapporto di lavoro già instaurato e, quindi, pendente;
- il C.d.A. della nella seduta del 14 ottobre 2020, aveva preso atto del succitato Controparte_1 parere ed aveva convocato, in pari data, l'Assemblea dei Soci, in quest'ultima sede, il Socio pubblico,
in persona del Sindaco pro tempore, aveva dichiarato valido il parere espresso Controparte_3 dal Segretario Generale ed aveva invitato gli Organi Amministrativi dell' a procedere con gli CP_1 adempimenti consequenziali;
- il suddetto intervento del socio pubblico aveva determinato una indebita intromissione dell'ente controllante su questioni gestionali interne alla Società e sulle quali sussisteva la competenza esclusiva degli organi amministrativi della stessa a deliberarne;
- in ragione del parere espresso dal Segretario Generale e della richiesta d'intervento effettuata dal socio pubblico in sede di Assemblea dei Soci, l' aveva avviato, ai sensi degli artt. 7 e 8 CP_1 della Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo) e degli artt. 9 e ss. Legge regionale
Sicilia del 21.05.2019 n. 7, il procedimento amministrativo “al fine dell'emanazione del provvedimento di annullamento della procedura di mobilità interaziendale L. 147/2013 C. 565-568 e per la consequenziale dichiarazione di determina di presa in servizio n. 282 del 29/12/2017, degli atti di cessione del contratto e dell'accordo sottoscritto il 29.12.2017”;
- entro i termini previsti dal procedimento amministrativo avviato dalla Società, egli, assistito dal proprio procuratore, aveva fatto pervenire alla Società una memoria scritta ed aveva chiesto, altresì, di essere ascoltato in sede di audizione personale;
- in risposta alle deduzioni difensive prodotte dal dipendente, il Segretario Generale del CP_3
nuovamente interpellato dalla a esprimere un parere, aveva osservato che “…il
[...] CP_1
Prof. Avv. Caruso, ha ritenuto che l'accordo di cui trattasi, possa comunque integrare la fattispecie della cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 del c.c. e che il consenso del lavoratore ceduto, ing. sia stato manifestato “per comportamento concludente”, come anche che la formulazione Pt_1 dell'accordo e le norme in esso richiamate a presupposto dello stesso, siano frutto di “confusione”. Il professionista, su mandato del proprio assistito, ha argomentato la tesi della legittimità della mobilità dell'ing. all' e della conseguente validità della cessione del contratto di lavoro di Pt_1 CP_1 quest'ultimo da parte della;
è di tutta evidenza che la Controparte_2 fondatezza di tali argomentazioni difensive, può essere valutata solo in sede giudiziale…”;
- anche a fronte delle aperture contenute nel succitato parere, con nota prot. n. 1800/2021 del 20 gennaio 2021 l' l'aveva invitato a formulare “proposte risolutive” al fine di risolvere le CP_1 perplessità avanzate dal Socio pubblico, che era stato protagonista e mallevadore dell'intesa, sulla legittimità della procedura di mobilità conclusa in data 29 dicembre 2017;
- egli aveva trasmesso alla Società una proposta di stipulazione di un negozio di accertamento del rapporto di lavoro, sul presupposto giuridico che – come espressamente previsto dallo stesso
“Accordo” – l'accordo di mobilità in questione, stipulato in data 29 dicembre 2017, integrasse, comunque, gli estremi di un accordo di cessione del contratto di lavoro ex artt. 1406 e ss. del cod. civ.;
- in data 29 gennaio 2021, in sede di Assemblea dei Soci della “Il Presidente, a nome di tutto CP_1 il C.d.A., preso atto della richiesta di mediazione volta al superamento dei dubbi giuridici sorti in ordine alla correttezza della procedura di mobilità adottata, con riguardo alle disposizioni normative vigenti alla data di sottoscrizione della stessa, si riserva di accettarne i contenuti nella considerazione che trattasi di dipendente che proviene, comunque, da altra partecipata in house providing del tenendo presente che comunque non dovrà produrre maggiori oneri, ex tunc, ad Controparte_3 rispetto a quelli relativi all'inquadramento dell'Ing. quale dirigente tecnico, Controparte_1 Pt_1 secondo regolamenti e contribuzioni”;
- in tale sede la Società aveva manifestava apertamente la volontà di accettare i contenuti della proposta conciliativa formulata dal dipendente, nell'ottica che l'accordo di mobilità concluso in data
29 dicembre 2017 avesse, in ogni caso, realizzato un'ipotesi di cessione del contratto di lavoro tra società controllate facenti parte del medesimo ente pubblico, ossia del Controparte_3 pacificamente ritenuta ammissibile a norma di legge;
- l'accettazione della tesi che comunque si fosse trattato di una cessione di contratto tra società dello stesso gruppo e non di una assunzione, escludeva ogni ipotesi di nullità del contratto per violazione delle disposizioni della normativa di evidenza pubblica;
- una nuova assunzione implicava ex se una previsione di spesa aggiuntiva, nel suo caso i suoi emolumenti erano da tempo (dalla data di assunzione presso ovvero dal 2007) CP_2 inseriti nel bilancio consolidato dell'ente pertanto il passaggio ad non poteva implicare CP_1 aumenti del costo del personale;
- l'intera disciplina dell'epoca aveva come scopo principale di evitare nuove assunzioni da parte delle partecipate degli e di far fronte al bisogno di personale con processi di mobilità all'interno Pt_2 del gruppo locale (in una prima fase), o a livello interregionale (in una seconda fase), ma pur sempre all'interno del circuito delle partecipate, esattamente quel che era avvenuto nel suo caso: il fabbisogno di personale della partecipata (in particolare un tecnico qualificato, inquadrato come CP_1 dirigente) era stato soddisfatto non ricorrendo al mercato esterno (a un'assunzione), ma utilizzando il personale a disposizione del gruppo, addirittura, nella specie, sottoutilizzato dalla società di provenienza perché in liquidazione;
- in prosecuzione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 14689/2020 del 26 ottobre 2020, in data 21 maggio 2021 si era proceduto alla sua audizione personale;
- in quella sede, la sua difesa aveva fatto rilevare “…la circostanza giusta la quale sulla vicenda si è evidenziata una indebita intromissione del Socio Unico – verbalizzata nei CP_3 CP_3 resoconti assembleari (interventi del Sindaco): il prof. Caruso ricorda che l'assemblea costituisce
Organo di mero controllo e indirizzo aziendale. In altri termini, il prof. Caruso segnala che nella vicenda si è evidenziata una intromissione dell'organo politico su una questione tecnica;
l'organo assembleare della società, per altro, è privo di potere giuridico, stando la competenza in materia del
Direttore Generale, quale Organo Amministrativo della società. Il prof. Caruso aggiunge che trattandosi di mobilità intra gruppo, la questione attiene alla fase esecutiva e non costitutiva del rapporto di lavoro, non soggiacendo, quindi, la vicenda alle norme, ai criteri e alle modalità di assunzione di nuovo personale a cui sono soggette le società a controllo pubblico. Tale questione è stata, infatti, sollevata solo ex post dal Segretario comunale, non si capisce a quale titolo, chiamato a esprimere un suo parere dopo che la procedura era stata a suo tempo gestita anche con il coinvolgimento della stessa amministrazione comunale”;
- egli aveva inteso sottolineare “…come sia stato soggetto passivo del suddetto passaggio in mobilità
e come tutta la procedura sia stata già attentamente valutata ed approvata in itinere, anche dagli Organi
Sociali della;
CP_1
- in sede di audizione, in rappresentanza della , era, altresì, intervenuto il Controparte_6 dr. il quale aveva evidenziato “…come la procedura (N.d.R. di annullamento) si Persona_1 sia prolungata per così tanto tempo e tutto ciò sia lesivo nei confronti del dipendente che è pure un rappresentante sindacale. Aggiunge, inoltre, che nessuna lesione alle prerogative sindacali è stata perpetrata nel dicembre 2017 nel procedimento in parola”; - il proprio legale aveva concluso ribadendo che “…trattandosi di mobilità di personale nel circuito delle partecipate del comune di si rientra nel pieno dominio del diritto privato e non del CP_3 diritto pubblico…; nella procedura de qua tutte le condizioni previste dalla legge si sono realizzate, mancando soltanto formalmente (condizioni evidentemente sanabili con un negozio di accertamento), il consenso del lavoratore ceduto e la formalizzazione del consenso delle OOSS, impossibilitate all'epoca a poter partecipare formalmente all'accordo e, tuttavia, rese edotte, informate, e di fatto consenzienti allo stesso. Trattandosi, pertanto, di una situazione di esubero di personale, tutte le condizioni sostanziali previste dalla legge si sono all'epoca realizzate: la disponibilità dell'azienda cedente perché in situazione di esubero di personale;
l'esigenza (ancora attuale) di di utilizzare CP_1
l'ing. non avendo una professionalità equivalente;
il consenso delle organizzazioni sindacali Pt_1 interessante (già espresso informalmente al tempo della vicenda circolatoria, ma anche prestato ora per allora) e il consenso dello stesso ing. che ha accettato la cessione presso . La Pt_1 CP_1 procedura si è svolta, per altro, nella piena condivisione dell'amministrazione di controllo analogo, che è stato pertanto esercitato sul modus procedendi allora prescelto”;
- sennonché, del tutto inopinatamente rispetto a quelli che erano stati gli incontri formali e informali tenuti con l'Azienda, nonché in aperto contrasto rispetto a quanto contenuto nel verbale di Assemblea dei Soci della del 29 gennaio 2021 nel quale la Società aveva manifestato l'intenzione di CP_1 procedure alla proposta di accertare comunque la validità del rapporto di lavoro dell'ing. con Pt_1
Determinazione del Direttore Generale n° 157/39 del 29 giugno 2021 l' aveva Controparte_1 concluso il procedimento amministrativo avviato ben otto mesi prima, ossia in data 26 ottobre 2020, annullando la procedura di mobilità interaziendale perfezionata in data 29 dicembre 2017, ex commi
565-568 della L. n. 147/2013; - nei lunghi otto mesi in cui si era protratto lo (pseudo) procedimento amministrativo avviato, egli aveva subito un pesante stato di incertezza con conseguente delegittimazione professionale dinanzi al personale dallo stesso diretto e coordinato e agli altri colleghi;
- il provvedimento di annullamento era stato motivato dalla Società sulla scorta della “carenza di una fonte normativa autorizzativa della procedura di mobilità (…); giacché, a differenza di quanto a suo tempo erroneamente ritenuto dalle Società partecipanti all'accordo e dal ivi Controparte_3 presente, la pubblicazione del D.M. 9 novembre 2017, in G.U. del 23 dicembre 2017, n. 299, ha fatto definitivamente venir meno la possibilità di utilizzare le norme di cui alla Legge 27 dicembre 2013,
n. 147”;
- la Società aveva asserito, inoltre, che la ratio dei commi 565-568 della L. n. 147/2013 non avrebbe consentito di procedere a un accordo di mobilità su un unico dipendente e che, in ogni caso, le società partecipate sarebbero state soggette, anche nelle ipotesi di mobilità di personale, ai vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, confondendo la fase costitutiva del rapporto di lavoro e sua successiva gestione;
- in esecuzione del provvedimento citato, la Società aveva deliberato la retrocessione del contratto di lavoro dell'ing. dalla alla (oggi in stato di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 fallimento), con la conseguente cessazione degli effetti giuridici del contratto di lavoro ceduto in data
29 dicembre 2017, a far data dal 15 luglio 2021.
Evidenziava che il transito presso la Società resistente era l'effetto della cessione del suo contratto di lavoro per mobilità tra società controllate facenti parte del medesimo gruppo pubblico locale e che non si era assisto ad una nuova assunzione di personale, bensì ad una mera modificazione soggettiva del datore di lavoro.
Rilevava che con la “Legge di Stabilità 2014” (art. 1, commi 563 e ss., della L. n. 147/2013), il legislatore nazionale aveva introdotto una complessa e articolata disciplina in materia di procedure di mobilità e gestione delle eccedenze di personale nelle società a partecipazione pubblica.
Evidenziava che la disciplina di cui ai commi 563 e 564 (ossia la disciplina sulle procedure di mobilità tra società a partecipazione pubblica) era stata abrogata ad opera dell'art. 28, comma 1, lettera t), del
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 1754, per quanto riguardava invece la disciplina contenuta ai commi 565-
568 (ossia la disciplina sulla gestione delle eccedenze di personale), l'art. 19, comma 9, del D.lgs. n.
175/2016 – in seguito alla modifica apportata dall'art. 12, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 100/2017 – aveva previsto un regime transitorio secondo il quale le suddette disposizioni “…continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.
Evidenziava che il Decreto interministeriale in materia di personale delle società a partecipazione pubblica, recante disposizioni di attuazione dell'art. 25 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, intendeva disciplinare le modalità operative per la creazione delle liste dei lavoratori in esubero nelle società a controllo pubblico da cui attingere per le future assunzioni a tempo indeterminato, passando da un sistema di mobilità interaziendale (ossia esclusivamente gestito dagli enti pubblici controllanti e dalle società partecipate a livello locale) a un sistema di mobilità gestito anche dalle Regioni e dall'ANPAL.
Rilevava che la ratio ispiratrice, ma anche le stesse procedure, del nuovo sistema di mobilità delineato dal D.lgs. n. 175/2016 ricalcavano, per intero, quanto previsto con il sistema di mobilità interaziendale già in precedenza vigente, l'unica differenza sostanziale concerneva gli attori delle suddette procedure, ossia non più soltanto i soci pubblici e le società controllate a livello locale, bensì anche le Regioni e l'ANPAL. Evidenziava che l'art. 19, comma 9, del D.lgs. n. 175/2016 – in seguito alla modifica apportata dall'art. 12, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 100/2017 – aveva previsto un regime transitorio secondo il quale le disposizioni contenute ai commi 565-568 della L. n. 147/2013 (ossia la disciplina sulla gestione delle eccedenze di personale) “…continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.
Rilevava che l'interpretazione letterale, oltreché logica, sistematica e teleologica, della suddetta disposizione consentiva di affermare che – nonostante il riferimento al decreto ministeriale – il legislatore avesse comunque voluto prevedere quale termine ultimo per l'utilizzo delle disposizioni di cui ai commi 565-568 la data del 31.12.2017 (“…e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”).
Affermava che alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione dell'art. 25 del
D.lgs. n. 175/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 299 del 23 dicembre 2017, il nuovo sistema di mobilità delineato dal legislatore con il D.lgs. n. 175/2016 non poteva ancora considerarsi operativo e, pertanto, a pieno regime.
Nella denegata ipotesi in cui questo decidente si fosse convinto nel ritenere che la pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, avesse espunto definitivamente dal sistema il regime transitorio di cui all'articolo 19, comma 9, del D.lgs. n. 175/2016 – e non alla diversa data del 31 dicembre 2017 – in ogni caso segnalava che la procedura di mobilità che aveva segnato il suo passaggio all' era stata avviata ben prima del 23 dicembre 2017 e si era soltanto CP_1 perfezionata in data 29 dicembre 2017.
Rilevava che nell'esaminare l'accordo di mobilità concluso in data 29 dicembre 2017 emergeva che le parti lo aveva qualificato come “Accordo ex art. 1, comma 567, della legge 27 dicembre 2013, n.
147”, tuttavia, a differenza della fattispecie richiamata nella intestazione dell'intesa, le parti si erano limitate a fornire l'informativa sindacale prevista dalla legge ma non a coinvolgere direttamente il sindacato nella firma dell'accordo ma ciò era dipeso non dalla volontà di estromettere il sindacato dall'accordo o di limitarne i suoi diritti, bensì dall'impedimento oggettivo manifestato dal rappresentante sindacale a essere personalmente presente, in quella giornata, a firmare l'accordo.
Evidenziava che la suddetta carenza formale, essendo motivo di annullamento e non di nullità, non poteva essere contestata e fatta valere unilateralmente dalla società resistente, la quale, come detto, aveva preso parte all'accordo, senza mai nulla eccepire sul punto e, tanto meno, avrebbe potuto farlo oggi dopo il trascorrere di un così lungo lasso temporale, ossia oltre tre anni dal perfezionamento della procedura di mobilità.
Rilevava che, ove non fossero stati riconosciuti nell'accordo concluso in data 29 dicembre 2017 i caratteri della fattispecie di cui al comma 567 della L. 147/2013, in ogni caso si rintracciavano nella procedura, concretamente adottata dalle parti, i caratteri di cui al combinato disposto dei commi 565-
566 della medesima legge.
Evidenziava che il mero ripristino della legalità non poteva essere considerata una motivazione valida e sufficiente a giustificare una sanzione di fatto espulsiva ai danni del dipendente e richiamava giurisprudenza a sostegno della propria posizione.
Affermava che l'accordo di mobilità sottoscritto in data 29 dicembre 2017 dal Controparte_3 dalla e dalla aveva, in ogni caso, realizzato un'ipotesi di cessione del CP_2 CP_1 contratto di lavoro ex art. 1406 ss. del c.c.
Osservava che la mobilità atteneva alla fase di gestione (privatistica) e non di costituzione
(pubblicistica) del rapporto di lavoro.
Chiedeva, pertanto, che nel merito venisse accertata e dichiarata l'illegittimità/inammissibilità/inefficacia dello scioglimento unilaterale del contratto di lavoro disposto dalla con la dichiarazione di annullamento di cui alla Determinazione del Controparte_1
Direttore Generale n° 157/39 del 29.06.2021; che venisse accertata e dichiarata la legittimità del passaggio in mobilità dalla alla a decorrere dalla data del Controparte_2 Controparte_1
2 gennaio 2018 e che, per l'effetto, venisse accertata e dichiarata la legittimità del rapporto di lavoro ceduto all' e la sua prosecuzione, senza alcuna soluzione di continuità, alle Controparte_1 condizioni pattuite nell'accordo del 29 dicembre 2017; che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità/inefficacia/nullità della Determinazione del Direttore Generale n° 157/39 del 29 giugno
2021 e, per l'ulteriore effetto, annullata e/o disapplicata;
che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla prosecuzione, senza alcuna soluzione di continuità, del rapporto di lavoro presso la che venisse riconosciuto il diritto alle retribuzioni medio tempore non corrisposte;
Controparte_1 instava per le spese di lite.
2.- L costituendosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità del ricorso stante la non CP_1 integrità del contraddittorio.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità.
Rilevava che l'istanza cautelare era stata rigettata e che pendeva il procedimento di reclamo.
Contestava, poi, nel merito la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- In seguito all'integrazione del contraddittorio disposta nel procedimento cautelare con provvedimento del 4 ottobre 2021, si costituiva anche nel presente procedimento il
[...]
osservando che la Curatela non aveva ritenuto Controparte_7 opportuno assumere iniziative sulla disamina degli atti revocati, avendo correttamente solo chiesto e ottenuto l'autorizzazione dal Comitato dei creditori a sciogliere il contratto con l'ing. Parte_1 dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento n. 45 del 2018 pubblicata in data 16 novembre
2018, i curatori, pertanto, in data 3 luglio 2021, avevano comunicato alle parti interessate che tale sentenza aveva determinato la fine dell'attività lavorativa della Società senza esercizio provvisorio, sciogliendo pertanto anche il rapporto del ricorrente a far data dalla dichiarazione di fallimento per giustificato motivo.
Evidenziava che nessuna delle pretese del ricorrente risultava opponibile alla massa passiva in quanto sfornita di alcun elemento di certezza.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che il ricorrente non aveva domande che poteva svolgere contro la Curatela e che conseguentemente il ricorrente venisse condannato al pagamento in suo favore delle spese e dei compensi di giudizio.
4.- L'udienza dell' 1 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene.
5.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del non costituito in giudizio Controparte_3 sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
6.- Nel merito si richiamano le argomentazioni formulate nell'ordinanza cautelare del 9 dicembre
2021, confermata in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, “563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e
565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico- finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563. 565. Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società
e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica
l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. 567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. 568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto;
entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”.
Sono state, dunque, regolate diverse procedure di mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica. Nel caso di specie, dagli atti emerge che in data 29 dicembre 2017 Controparte_2
e hanno stipulato un accordo ex art. 1, comma 567 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, alla CP_1 presenza del Comune di con cui è stata concordata “la cessione del contratto di lavoro CP_3 intercorrente tra l'Ing. (dirigente ceduto) e “ (cedente) alla “ ” Pt_1 CP_2 CP_1
(cessionaria) a norma dell'art. 1406 del c.c.”. CP_1
Emerge, poi, che con determinazione del Direttore Generale dell' n. 157/39 del 29 giugno CP_1
2021, ritenuto tra l'altro che “l' “accordo , ex art. 1, comma 567 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147”, ha nella sostanza utilizzato lo schema di cui al comma 563, da tempo abrogato, non rintracciandosi, nella procedura concretamente adottata, i caratteri di cui al combinato disposto dei commi successivi...”, è stato determinato “l'annullamento...della procedura di mobilità interaziendale ex L. n. 147/2003 commi 565-568 e degli atti successivi adottati ivi compresa la determina del D.G. di . 282 del 29 dicembre 2017 con retrocessione del contratto del CP_1 dipendente a . Controparte_2
Va rilevato che ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2016, “
1. Sono abrogati:... t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147” e ai sensi dell'art
19 comma 9, del medesimo d.lgs., come modificato dall'art.12 del d.lgs n. 100/2017, “9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.
A giudizio di questo decidente, da un'interpretazione letterale dell'art. 19, comma 9, citato emerge che il termine del 31 dicembre 2017 avrebbe trovato applicazione solo nel caso in cui non fosse stato pubblicato il decreto indicato, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di indicare il riferimento al suddetto decreto se il termine finale sarebbe stato, comunque, il 31 dicembre 2017.
Né, a giudizio di questo decidente, appare condivisibile l'orientamento di parte ricorrente secondo cui la normativa avrebbe trovato applicazione per le procedure in corso in quanto nel testo originario era previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, tenuto conto che tale riferimento non è stato mantenuto nel successivo testo e che comunque l'accordo è stato stipulato il 29 dicembre 2017.
Ne consegue che al momento della stipula dell'accordo non era in vigore l'art. 1, comma 567, in forza del quale è stato stipulato l'accordo, tenuto conto che il decreto è stato pubblicato in data anteriore alla stipula dell'accordo.
Si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione che, con argomentazioni condivise da questo decidente, pronunciandosi in relazione all'art. 18 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, ha statuito che “Con la disposizione in commento il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono ( C.d.S. – Sezione
Consultiva per gli atti normativi n. 2415/2010). La norma recepisce i principi affermati dalla Corte
Costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell'ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche «connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica». La giurisprudenza costituzionale distingue, dunque, la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale ( Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015, 55/2017) e sottolinea che in detta seconda ipotesi viene comunque in rilievo l'art. 97 Cost., del quale l'art. 18 del d.l. n. 112/2008 costituisce attuazione, tanto da vincolare il legislatore regionale ex art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 68/2011).” (Cass. civ., sez. lav.,
14 febbraio 2018 n. 3621).
Va rilevato che ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale...”.
Come emerge dalla lettura della disposizione, le società a controllo pubblico, nel “reclutamento del personale” devono rispettare i “principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità” ed i “principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, in mancanza di adozione di provvedimenti, si applica l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
A giudizio di questo decidente, seppure, nel caso specie non si sia realizzata una nuova assunzione ma un passaggio di dipendente da una società partecipata ad un'altra attraverso cessione del contratto, comunque vanno rispettati i principi indicati dalla normativa richiamata tenuto conto che il riferimento al “reclutamento” appare ricomprendere anche le ipotesi di mobilità e cessione di contratto, con cui di fatto si realizza un incremento del personale della società partecipata.
Nel caso di specie, l'accordo stipulato in forza di una norma non più in vigore appare in violazione delle norme relative al reclutamento del personale nei termini detti.
Per quanto riguarda le conseguenze derivanti, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass,. civ.,
SS.UU., 19 dicembre 2007 n. 26724).
Nel caso di specie, appaiono violate norme relative alla validità del contratto, che riguardano la scelta del personale, con la conseguente nullità dell'accordo stipulato in data 29 dicembre 2017 che viene, comunque, espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, citato.
Va rilevato che lo statuto normativo della nullità privatistica poggia sulla natura meramente dichiarativa del suo accertamento, l'imprescrittibilità della relativa azione (art. 1422 c.c.), la legittimazione attiva assoluta e la rilevabilità d'ufficio (art. 1421 c.c.) e tale nullità esclude la possibilità di attribuire rilievo determinante all'eventuale affidamento del ricorrente (in tal senso v.
Trib. Messina, sez. lav., coll., 1 agosto 2016, R.G. n. 1502/2016).
7.- Va rilevato che parte ricorrente ha richiamato a sostegno della propria posizione, in particolare, tra l'altro le sentenze nn. 35421 e 35422 del 2022 della Corte di Cassazione.
Tuttavia, a giudizio di questo decidente, le suindicate pronunce non assumono rilievo nel caso di specie in quanto relative alla diversa questione della disciplina delle mansioni di un rapporto già costituito.
8. In ragione di quanto esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
9.- La natura interpretativa della questione affrontata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio e della complessiva fase cautelare.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio e della complessiva fase cautelare.
Messina, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS GA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa OS GA, ha pronunciato, in esito all'udienza dell' 1 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3536/2021
TRA
C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall' Avv. Sebastiano Bruno Caruso e dall'Avv. Rodolfo Sartini, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Delia, giusta procura in atti
FALLIMENTO N. 44/2018 RGF ”, in persona Controparte_2 dei curatori pro tempore, autorizzati a resistere nel presente giudizio dal G.D., con provvedimento del
22 ottobre 2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincent Molina, giusta procura in atti
RESISTENTE
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3
CONTUMACE
OGGETTO: mobilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 6 agosto 2021, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., esponeva: Parte_1 - in data 1 febbraio 2007 era stato assunto alle dipendenze della società con Controparte_2
l'incarico di Responsabile dei Servizi e Autocentro, inquadrato nel profilo professionale di dirigente, ai sensi del CCNL Dirigenti del Terziario;
- la società controllata del aveva gestito, per conto Controparte_2 Controparte_3 dell'ente controllante, il servizio pubblico essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la nel marzo del 2012 era stata posta in liquidazione, con provvedimento Controparte_2 dell' 1 marzo 2017, reso dal Tribunale di Messina, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, in data 14 novembre 2018 era stata posta in stato di fallimento dal Tribunale di Messina;
- a seguito della messa in liquidazione della sia l'ente controllante ( Controparte_2 [...]
), sia la società controllata avevano deciso di procedere ad una riorganizzazione societaria CP_3 del gruppo per razionalizzare la gestione dei servizi pubblici locali, in particolare dei servizi di raccolta dei rifiuti e idrici legati alla gestione ambientale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23 giugno 2017 il servizio pubblico essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – in precedenza gestito in via esclusiva dalla
– era stato affidato alla società “MessinaServizi Bene Comune”, a questo Controparte_2 precipuo scopo istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13 febbraio 2017;
- con riguardo al personale della erano state avviate interlocuzioni tra il socio Controparte_2 pubblico e le società controllate facenti parte del “gruppo pubblico locale” del Controparte_3
- con delibera di indirizzo del (delibera di G.M. n. 760 del 9 ottobre 2014 Controparte_3 successivamente integrata e riformata con delibera di G.M. n. 74 del 30.01.2017), l'Ente comunale, nell'ottica della razionalizzazione delle risorse e di riordino delle proprie società partecipate, nonché dell'obiettivo sociale di salvaguardia dei posti di lavoro e del mantenimento dei livelli occupazionali, aveva invitato le stesse a favorire processi di mobilità interaziendale del personale, evidenziando, altresì, con riferimento alla società delle “…criticità operative legate, soprattutto, Controparte_1 alla carenza di personale, che riduce la potenzialità d'utile d'azienda…”;
- in attuazione del suddetto atto di indirizzo, l' 8 agosto 2017 la Giunta Municipale aveva promosso, insieme a due delle proprie società controllate, la e la la Controparte_2 Controparte_1 realizzazione di un percorso di mobilità interaziendale avente a oggetto specificamente il profilo professionale appartenente ad egli ricorrente (dipendente della Controparte_2
);
[...]
- tra le società controllate dal era stata individuata la quale Controparte_3 Controparte_1 società cessionaria del dipendente, posto che la stessa aveva da tempo manifestato carenze di organico con riguardo al suo specifico profilo professionale dirigenziale di inquadramento;
- il Piano di Organizzazione Aziendale (P.O.A.) 2017 e il Funzionigramma-Organigramma, con relativi fabbisogni di personale per il 2017, della approvati dall'assemblea della Controparte_1
Società in data 17 luglio 2017, prevedevano, nella dotazione di personale della Società, profili dirigenti tecnici e amministrativi di cui la società era carente, con necessità di dotarsi con urgenza di una figura di Dirigente nell'area Progetti e Investimenti;
- con nota prot. n. 18918 del 11 settembre 2017, indirizzata alla Controparte_4
, al Segretario Generale - Direttore Generale del all'Assessore ai
[...] Controparte_3
LL.PP. del nonché allo stesso Sindaco del la Controparte_3 Controparte_3 CP_1
“tenuto conto dell'emergenza dovuta alla carenza di personale” e, in particolare, all'assenza
[...]
“di una figura con caratteristiche manageriali e tecniche”, aveva ribadito l'interesse della Società a coprire la vacanza di organico non ricorrendo a una assunzione esterna (implicante un aumento di spesa per il bilancio consolidato del gruppo) bensì utilizzando la risorsa umana disponibile nel gruppo, costituita da egli ricorrente;
- con nota prot. n. 5481/17 GC del 12 settembre 2017, indirizzata alla al Segretario Controparte_1
Generale - Direttore Generale del all'Assessore ai LL.PP. del Controparte_3 CP_3
nonché allo stesso Sindaco del la
[...] Controparte_3 Controparte_2
, in riscontro alla nota prot. n. 18918 del 11 settembre 2017 della viste le
[...] CP_1 interlocuzioni intercorse e gli atti già adottati, aveva ribadito “…la propria disponibilità assoluta per il passaggio in mobilità all' del proprio dirigente ing. ; CP_1 Parte_1
- nonostante le inequivoche manifestazioni di volontà esternate da tutti gli enti interessati in ordine alla cessione del contratto di lavoro di egli ricorrente (ossia il in qualità di ente Controparte_3 controllante, la , in qualità di cedente, e la Controparte_2 Controparte_1 in qualità di cessionaria), si decideva di posticipare di qualche settimana l'effettivo passaggio in mobilità del dipendente dalla alla;
CP_2 CP_1
- in quel determinato periodo storico, una grave crisi sanitaria e ambientale – collegata al mancato smaltimento e alla mancata raccolta dei rifiuti nel perimetro metropolitano – aveva investito il e, per tali motivazioni, la ai tempi ancora titolare del Controparte_3 Controparte_2 servizio pubblico essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del
[...]
, aveva deciso, in accordo con gli altri soggetti istituzionali, di utilizzarlo per la soluzione CP_3 di tale emergenza e di postergare la cessione del suo contratto ad alla cessazione della crisi CP_1 ecologica;
- conclusa la fase acuta di gestione dell'emergenza dei rifiuti nel perimetro metropolitano, il
[...]
e le società in liquidazione e vevano proceduto, come CP_3 Controparte_2 CP_1 da intesa pregressa, a perfezionare il suo passaggio in mobilità, già da tempo avviato e temporaneamente sospeso;
- con nota prot. n. 7813/17 GC del 28 dicembre 2017 la aveva inviato Controparte_2
l'informativa preventiva sindacale di eccedenza di personale ex art. 1, comma 565, della Legge n.
147/2013 ed il medesimo adempimento veniva posto in essere anche dalla Controparte_1
- in data 29 dicembre 2017, il aveva proceduto alla convocazione della Controparte_3 in liquidazione e dell' per perfezionare la sua collocazione Controparte_2 Controparte_1 presso CP_1
- nel suddetto incontro del 29 dicembre 2017, la società si era impegnata, Controparte_2 altresì, ad effettuare la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, così come previsto dall'art. 1, comma 565, della Legge n. 147/2013;
- preso atto della convocazione effettuata dal e dell'adempimento delle formalità Controparte_3 richieste dalla legge, le parti avevano sottoscritto un accordo di mobilità interaziendale per la cessione del suo contratto di lavoro dalla (società cedente) alla Controparte_2 Controparte_2
(società cessionaria), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 c.c.; Controparte_1
- le parti avevano concordato di riconoscere alla suddetta intesa la qualificazione giuridica di
“Accordo ex art. 1, comma 567, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
- come previsto dalla citata legge, il trasferimento in mobilità si era concluso senza la necessità di acquisire il consenso formale del lavoratore, comunque già acquisito in virtù di un pregresso verbale di conciliazione concluso in sede sindacale;
- in esecuzione dell'intesa raggiunta tra il socio pubblico e le società controllate, a decorrere dal 2 gennaio 2018, egli aveva iniziato a prestare servizio presso l' con la qualifica di Controparte_1
Dirigente Responsabile dell'Area Progetti e Investimenti, come da Funzionigramma aziendale in vigore;
- in data 15 febbraio 2018, la Società gli aveva conferito anche il ruolo di Direttore Tecnico;
- nel corso del rapporto con la non aveva mai messo in discussione l'esito della Controparte_1 cessione del contratto che lo aveva riguardato;
- nello svolgimento dei ruoli affidati e delle mansioni di competenza, si era occupato delle numerose problematiche tecniche e organizzative aziendali, distinguendosi per competenza e per i numerosi risultati professionali raggiunti;
- in virtù dei numerosi e delicati incarichi conferiti, delle competenze tecniche possedute, nonché dell'assenza di altrettante figure dirigenziali e del ridottissimo numero di tecnici attivi in Società, la sua presenza nell'organico della ppariva indispensabile per garantire il processo di messa CP_1 a norma e sicurezza di una serie di impianti e infrastrutture e per la continuità del servizio, della qualità dell'acqua erogata e degli standard adeguati del ciclo idrico integrato;
- a seguito di verifiche interne alla Società sulla mancata assegnazione degli obiettivi ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, l' aveva riscontrato l'assenza, nel fascicolo CP_1 personale, di un contratto di lavoro siglato dalle parti, bensì la sola presenza di una comunicazione di messa in servizio;
- era evidente che mancasse agli atti la stipula di un formale contratto di lavoro tra le parti, considerato che il rapporto di lavoro era stato ceduto alla per mobilità – quindi, l'originario CP_1 rapporto/contratto di lavoro era proseguito presso la società di destinazione, senza la necessità di stipularne uno nuovo – e non si era, dunque, proceduto a una assunzione di nuovo personale, mancandone ogni presupposto di fatto e di diritto, il rapporto di lavoro sorto, illo tempore, con era continuato infatti senza soluzione di continuità con il contratto era CP_2 CP_1 quello originario, oggetto della cessione;
- la verifica dell'esistenza nel fascicolo personale, a distanza di tempo, di un contratto di assunzione a fronte di una procedura di cessione del contratto originario, era contraddittoria, anomala ed irrituale;
- il DG di con nota prot. n. 1966/2020 del 3 febbraio 2020, inopinatamente aveva CP_1 chiesto al Segretario Generale del Comune di un parere sulle ragioni della carenza CP_3 documentale del contratto di lavoro del dirigente;
- in risposta al summenzionato quesito, con parere prot. n. 12371/2020 del 9 settembre 2020, il
Segretario Generale del aveva affermato che “Dall'esame dei testi normativi Controparte_3 posti a fondamento degli atti adottati da ed per attuare Controparte_2 CP_1 la mobilità del dipendente presso l' , emerge chiaramente che la tipologia di accordo Pt_1 CP_1 concluso tra le predette società rientra nella fattispecie prevista al comma 563 e non in quella disciplinata dai commi dal 565 al 567…Tuttavia alla data della sottoscrizione dell'accordo e della determina del Direttore generale il comma 563 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 era stato già abrogato dall'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2016, e solo i commi da 565 a 568 erano in vigore fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art 19 comma 9, come modificato dall'art.12 del d.lgs n. 100/2017”;
- il Segretario Generale del Comune aveva proceduto, dunque, a una lettura comunque differente del contenuto dell'Accordo – superando il nomen juris assegnato dalle parti –, affermando che le parti avevano concluso non una procedura ex comma 567, bensì una procedura ex comma 563, tuttavia, a detta del Segretario, quest'ultimo comma sarebbe stato da tempo abrogato dal legislatore, rimanendo in vigore, fino alla data del 31 dicembre 2017, solamente i commi 565-568; - sulla base delle superiori affermazioni, il Segretario Generale del aveva Controparte_3 concluso affermando che “Si ritiene che in assenza della norma legittimante la mobilità del dipendente effettuata tra le società pubbliche del Parte_1 Controparte_3 CP_5 attraverso l'accordo e la determina del Direttore generale del 29/12/2017, CP_2 CP_1 questi ultimi sono da ritenersi atti nulli per violazione delle norme imperative che disciplinano il regime ordinario delle assunzioni da parte delle società pubbliche. Il predetto regime prevede l'obbligo di esperire procedure concorsuali o para-concorsuali per l'assunzione di personale”;
- il Segretario Generale del palesemente errando nella ricostruzione della normativa di CP_3 settore aveva, dunque, concluso per la nullità della procedura di mobilità di egli ricorrente, asserendo che il passaggio in mobilità, tra le società controllate del avrebbe realizzato Controparte_3 un'ipotesi di nuova assunzione, riconducibile, pertanto, alla costituzione (pubblicistica) di un nuovo rapporto lavorativo e non alla dinamica gestionale (privatistica) di un rapporto di lavoro già instaurato e, quindi, pendente;
- il C.d.A. della nella seduta del 14 ottobre 2020, aveva preso atto del succitato Controparte_1 parere ed aveva convocato, in pari data, l'Assemblea dei Soci, in quest'ultima sede, il Socio pubblico,
in persona del Sindaco pro tempore, aveva dichiarato valido il parere espresso Controparte_3 dal Segretario Generale ed aveva invitato gli Organi Amministrativi dell' a procedere con gli CP_1 adempimenti consequenziali;
- il suddetto intervento del socio pubblico aveva determinato una indebita intromissione dell'ente controllante su questioni gestionali interne alla Società e sulle quali sussisteva la competenza esclusiva degli organi amministrativi della stessa a deliberarne;
- in ragione del parere espresso dal Segretario Generale e della richiesta d'intervento effettuata dal socio pubblico in sede di Assemblea dei Soci, l' aveva avviato, ai sensi degli artt. 7 e 8 CP_1 della Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo) e degli artt. 9 e ss. Legge regionale
Sicilia del 21.05.2019 n. 7, il procedimento amministrativo “al fine dell'emanazione del provvedimento di annullamento della procedura di mobilità interaziendale L. 147/2013 C. 565-568 e per la consequenziale dichiarazione di determina di presa in servizio n. 282 del 29/12/2017, degli atti di cessione del contratto e dell'accordo sottoscritto il 29.12.2017”;
- entro i termini previsti dal procedimento amministrativo avviato dalla Società, egli, assistito dal proprio procuratore, aveva fatto pervenire alla Società una memoria scritta ed aveva chiesto, altresì, di essere ascoltato in sede di audizione personale;
- in risposta alle deduzioni difensive prodotte dal dipendente, il Segretario Generale del CP_3
nuovamente interpellato dalla a esprimere un parere, aveva osservato che “…il
[...] CP_1
Prof. Avv. Caruso, ha ritenuto che l'accordo di cui trattasi, possa comunque integrare la fattispecie della cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 del c.c. e che il consenso del lavoratore ceduto, ing. sia stato manifestato “per comportamento concludente”, come anche che la formulazione Pt_1 dell'accordo e le norme in esso richiamate a presupposto dello stesso, siano frutto di “confusione”. Il professionista, su mandato del proprio assistito, ha argomentato la tesi della legittimità della mobilità dell'ing. all' e della conseguente validità della cessione del contratto di lavoro di Pt_1 CP_1 quest'ultimo da parte della;
è di tutta evidenza che la Controparte_2 fondatezza di tali argomentazioni difensive, può essere valutata solo in sede giudiziale…”;
- anche a fronte delle aperture contenute nel succitato parere, con nota prot. n. 1800/2021 del 20 gennaio 2021 l' l'aveva invitato a formulare “proposte risolutive” al fine di risolvere le CP_1 perplessità avanzate dal Socio pubblico, che era stato protagonista e mallevadore dell'intesa, sulla legittimità della procedura di mobilità conclusa in data 29 dicembre 2017;
- egli aveva trasmesso alla Società una proposta di stipulazione di un negozio di accertamento del rapporto di lavoro, sul presupposto giuridico che – come espressamente previsto dallo stesso
“Accordo” – l'accordo di mobilità in questione, stipulato in data 29 dicembre 2017, integrasse, comunque, gli estremi di un accordo di cessione del contratto di lavoro ex artt. 1406 e ss. del cod. civ.;
- in data 29 gennaio 2021, in sede di Assemblea dei Soci della “Il Presidente, a nome di tutto CP_1 il C.d.A., preso atto della richiesta di mediazione volta al superamento dei dubbi giuridici sorti in ordine alla correttezza della procedura di mobilità adottata, con riguardo alle disposizioni normative vigenti alla data di sottoscrizione della stessa, si riserva di accettarne i contenuti nella considerazione che trattasi di dipendente che proviene, comunque, da altra partecipata in house providing del tenendo presente che comunque non dovrà produrre maggiori oneri, ex tunc, ad Controparte_3 rispetto a quelli relativi all'inquadramento dell'Ing. quale dirigente tecnico, Controparte_1 Pt_1 secondo regolamenti e contribuzioni”;
- in tale sede la Società aveva manifestava apertamente la volontà di accettare i contenuti della proposta conciliativa formulata dal dipendente, nell'ottica che l'accordo di mobilità concluso in data
29 dicembre 2017 avesse, in ogni caso, realizzato un'ipotesi di cessione del contratto di lavoro tra società controllate facenti parte del medesimo ente pubblico, ossia del Controparte_3 pacificamente ritenuta ammissibile a norma di legge;
- l'accettazione della tesi che comunque si fosse trattato di una cessione di contratto tra società dello stesso gruppo e non di una assunzione, escludeva ogni ipotesi di nullità del contratto per violazione delle disposizioni della normativa di evidenza pubblica;
- una nuova assunzione implicava ex se una previsione di spesa aggiuntiva, nel suo caso i suoi emolumenti erano da tempo (dalla data di assunzione presso ovvero dal 2007) CP_2 inseriti nel bilancio consolidato dell'ente pertanto il passaggio ad non poteva implicare CP_1 aumenti del costo del personale;
- l'intera disciplina dell'epoca aveva come scopo principale di evitare nuove assunzioni da parte delle partecipate degli e di far fronte al bisogno di personale con processi di mobilità all'interno Pt_2 del gruppo locale (in una prima fase), o a livello interregionale (in una seconda fase), ma pur sempre all'interno del circuito delle partecipate, esattamente quel che era avvenuto nel suo caso: il fabbisogno di personale della partecipata (in particolare un tecnico qualificato, inquadrato come CP_1 dirigente) era stato soddisfatto non ricorrendo al mercato esterno (a un'assunzione), ma utilizzando il personale a disposizione del gruppo, addirittura, nella specie, sottoutilizzato dalla società di provenienza perché in liquidazione;
- in prosecuzione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 14689/2020 del 26 ottobre 2020, in data 21 maggio 2021 si era proceduto alla sua audizione personale;
- in quella sede, la sua difesa aveva fatto rilevare “…la circostanza giusta la quale sulla vicenda si è evidenziata una indebita intromissione del Socio Unico – verbalizzata nei CP_3 CP_3 resoconti assembleari (interventi del Sindaco): il prof. Caruso ricorda che l'assemblea costituisce
Organo di mero controllo e indirizzo aziendale. In altri termini, il prof. Caruso segnala che nella vicenda si è evidenziata una intromissione dell'organo politico su una questione tecnica;
l'organo assembleare della società, per altro, è privo di potere giuridico, stando la competenza in materia del
Direttore Generale, quale Organo Amministrativo della società. Il prof. Caruso aggiunge che trattandosi di mobilità intra gruppo, la questione attiene alla fase esecutiva e non costitutiva del rapporto di lavoro, non soggiacendo, quindi, la vicenda alle norme, ai criteri e alle modalità di assunzione di nuovo personale a cui sono soggette le società a controllo pubblico. Tale questione è stata, infatti, sollevata solo ex post dal Segretario comunale, non si capisce a quale titolo, chiamato a esprimere un suo parere dopo che la procedura era stata a suo tempo gestita anche con il coinvolgimento della stessa amministrazione comunale”;
- egli aveva inteso sottolineare “…come sia stato soggetto passivo del suddetto passaggio in mobilità
e come tutta la procedura sia stata già attentamente valutata ed approvata in itinere, anche dagli Organi
Sociali della;
CP_1
- in sede di audizione, in rappresentanza della , era, altresì, intervenuto il Controparte_6 dr. il quale aveva evidenziato “…come la procedura (N.d.R. di annullamento) si Persona_1 sia prolungata per così tanto tempo e tutto ciò sia lesivo nei confronti del dipendente che è pure un rappresentante sindacale. Aggiunge, inoltre, che nessuna lesione alle prerogative sindacali è stata perpetrata nel dicembre 2017 nel procedimento in parola”; - il proprio legale aveva concluso ribadendo che “…trattandosi di mobilità di personale nel circuito delle partecipate del comune di si rientra nel pieno dominio del diritto privato e non del CP_3 diritto pubblico…; nella procedura de qua tutte le condizioni previste dalla legge si sono realizzate, mancando soltanto formalmente (condizioni evidentemente sanabili con un negozio di accertamento), il consenso del lavoratore ceduto e la formalizzazione del consenso delle OOSS, impossibilitate all'epoca a poter partecipare formalmente all'accordo e, tuttavia, rese edotte, informate, e di fatto consenzienti allo stesso. Trattandosi, pertanto, di una situazione di esubero di personale, tutte le condizioni sostanziali previste dalla legge si sono all'epoca realizzate: la disponibilità dell'azienda cedente perché in situazione di esubero di personale;
l'esigenza (ancora attuale) di di utilizzare CP_1
l'ing. non avendo una professionalità equivalente;
il consenso delle organizzazioni sindacali Pt_1 interessante (già espresso informalmente al tempo della vicenda circolatoria, ma anche prestato ora per allora) e il consenso dello stesso ing. che ha accettato la cessione presso . La Pt_1 CP_1 procedura si è svolta, per altro, nella piena condivisione dell'amministrazione di controllo analogo, che è stato pertanto esercitato sul modus procedendi allora prescelto”;
- sennonché, del tutto inopinatamente rispetto a quelli che erano stati gli incontri formali e informali tenuti con l'Azienda, nonché in aperto contrasto rispetto a quanto contenuto nel verbale di Assemblea dei Soci della del 29 gennaio 2021 nel quale la Società aveva manifestato l'intenzione di CP_1 procedure alla proposta di accertare comunque la validità del rapporto di lavoro dell'ing. con Pt_1
Determinazione del Direttore Generale n° 157/39 del 29 giugno 2021 l' aveva Controparte_1 concluso il procedimento amministrativo avviato ben otto mesi prima, ossia in data 26 ottobre 2020, annullando la procedura di mobilità interaziendale perfezionata in data 29 dicembre 2017, ex commi
565-568 della L. n. 147/2013; - nei lunghi otto mesi in cui si era protratto lo (pseudo) procedimento amministrativo avviato, egli aveva subito un pesante stato di incertezza con conseguente delegittimazione professionale dinanzi al personale dallo stesso diretto e coordinato e agli altri colleghi;
- il provvedimento di annullamento era stato motivato dalla Società sulla scorta della “carenza di una fonte normativa autorizzativa della procedura di mobilità (…); giacché, a differenza di quanto a suo tempo erroneamente ritenuto dalle Società partecipanti all'accordo e dal ivi Controparte_3 presente, la pubblicazione del D.M. 9 novembre 2017, in G.U. del 23 dicembre 2017, n. 299, ha fatto definitivamente venir meno la possibilità di utilizzare le norme di cui alla Legge 27 dicembre 2013,
n. 147”;
- la Società aveva asserito, inoltre, che la ratio dei commi 565-568 della L. n. 147/2013 non avrebbe consentito di procedere a un accordo di mobilità su un unico dipendente e che, in ogni caso, le società partecipate sarebbero state soggette, anche nelle ipotesi di mobilità di personale, ai vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, confondendo la fase costitutiva del rapporto di lavoro e sua successiva gestione;
- in esecuzione del provvedimento citato, la Società aveva deliberato la retrocessione del contratto di lavoro dell'ing. dalla alla (oggi in stato di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 fallimento), con la conseguente cessazione degli effetti giuridici del contratto di lavoro ceduto in data
29 dicembre 2017, a far data dal 15 luglio 2021.
Evidenziava che il transito presso la Società resistente era l'effetto della cessione del suo contratto di lavoro per mobilità tra società controllate facenti parte del medesimo gruppo pubblico locale e che non si era assisto ad una nuova assunzione di personale, bensì ad una mera modificazione soggettiva del datore di lavoro.
Rilevava che con la “Legge di Stabilità 2014” (art. 1, commi 563 e ss., della L. n. 147/2013), il legislatore nazionale aveva introdotto una complessa e articolata disciplina in materia di procedure di mobilità e gestione delle eccedenze di personale nelle società a partecipazione pubblica.
Evidenziava che la disciplina di cui ai commi 563 e 564 (ossia la disciplina sulle procedure di mobilità tra società a partecipazione pubblica) era stata abrogata ad opera dell'art. 28, comma 1, lettera t), del
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 1754, per quanto riguardava invece la disciplina contenuta ai commi 565-
568 (ossia la disciplina sulla gestione delle eccedenze di personale), l'art. 19, comma 9, del D.lgs. n.
175/2016 – in seguito alla modifica apportata dall'art. 12, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 100/2017 – aveva previsto un regime transitorio secondo il quale le suddette disposizioni “…continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.
Evidenziava che il Decreto interministeriale in materia di personale delle società a partecipazione pubblica, recante disposizioni di attuazione dell'art. 25 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, intendeva disciplinare le modalità operative per la creazione delle liste dei lavoratori in esubero nelle società a controllo pubblico da cui attingere per le future assunzioni a tempo indeterminato, passando da un sistema di mobilità interaziendale (ossia esclusivamente gestito dagli enti pubblici controllanti e dalle società partecipate a livello locale) a un sistema di mobilità gestito anche dalle Regioni e dall'ANPAL.
Rilevava che la ratio ispiratrice, ma anche le stesse procedure, del nuovo sistema di mobilità delineato dal D.lgs. n. 175/2016 ricalcavano, per intero, quanto previsto con il sistema di mobilità interaziendale già in precedenza vigente, l'unica differenza sostanziale concerneva gli attori delle suddette procedure, ossia non più soltanto i soci pubblici e le società controllate a livello locale, bensì anche le Regioni e l'ANPAL. Evidenziava che l'art. 19, comma 9, del D.lgs. n. 175/2016 – in seguito alla modifica apportata dall'art. 12, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 100/2017 – aveva previsto un regime transitorio secondo il quale le disposizioni contenute ai commi 565-568 della L. n. 147/2013 (ossia la disciplina sulla gestione delle eccedenze di personale) “…continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.
Rilevava che l'interpretazione letterale, oltreché logica, sistematica e teleologica, della suddetta disposizione consentiva di affermare che – nonostante il riferimento al decreto ministeriale – il legislatore avesse comunque voluto prevedere quale termine ultimo per l'utilizzo delle disposizioni di cui ai commi 565-568 la data del 31.12.2017 (“…e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”).
Affermava che alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione dell'art. 25 del
D.lgs. n. 175/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 299 del 23 dicembre 2017, il nuovo sistema di mobilità delineato dal legislatore con il D.lgs. n. 175/2016 non poteva ancora considerarsi operativo e, pertanto, a pieno regime.
Nella denegata ipotesi in cui questo decidente si fosse convinto nel ritenere che la pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, avesse espunto definitivamente dal sistema il regime transitorio di cui all'articolo 19, comma 9, del D.lgs. n. 175/2016 – e non alla diversa data del 31 dicembre 2017 – in ogni caso segnalava che la procedura di mobilità che aveva segnato il suo passaggio all' era stata avviata ben prima del 23 dicembre 2017 e si era soltanto CP_1 perfezionata in data 29 dicembre 2017.
Rilevava che nell'esaminare l'accordo di mobilità concluso in data 29 dicembre 2017 emergeva che le parti lo aveva qualificato come “Accordo ex art. 1, comma 567, della legge 27 dicembre 2013, n.
147”, tuttavia, a differenza della fattispecie richiamata nella intestazione dell'intesa, le parti si erano limitate a fornire l'informativa sindacale prevista dalla legge ma non a coinvolgere direttamente il sindacato nella firma dell'accordo ma ciò era dipeso non dalla volontà di estromettere il sindacato dall'accordo o di limitarne i suoi diritti, bensì dall'impedimento oggettivo manifestato dal rappresentante sindacale a essere personalmente presente, in quella giornata, a firmare l'accordo.
Evidenziava che la suddetta carenza formale, essendo motivo di annullamento e non di nullità, non poteva essere contestata e fatta valere unilateralmente dalla società resistente, la quale, come detto, aveva preso parte all'accordo, senza mai nulla eccepire sul punto e, tanto meno, avrebbe potuto farlo oggi dopo il trascorrere di un così lungo lasso temporale, ossia oltre tre anni dal perfezionamento della procedura di mobilità.
Rilevava che, ove non fossero stati riconosciuti nell'accordo concluso in data 29 dicembre 2017 i caratteri della fattispecie di cui al comma 567 della L. 147/2013, in ogni caso si rintracciavano nella procedura, concretamente adottata dalle parti, i caratteri di cui al combinato disposto dei commi 565-
566 della medesima legge.
Evidenziava che il mero ripristino della legalità non poteva essere considerata una motivazione valida e sufficiente a giustificare una sanzione di fatto espulsiva ai danni del dipendente e richiamava giurisprudenza a sostegno della propria posizione.
Affermava che l'accordo di mobilità sottoscritto in data 29 dicembre 2017 dal Controparte_3 dalla e dalla aveva, in ogni caso, realizzato un'ipotesi di cessione del CP_2 CP_1 contratto di lavoro ex art. 1406 ss. del c.c.
Osservava che la mobilità atteneva alla fase di gestione (privatistica) e non di costituzione
(pubblicistica) del rapporto di lavoro.
Chiedeva, pertanto, che nel merito venisse accertata e dichiarata l'illegittimità/inammissibilità/inefficacia dello scioglimento unilaterale del contratto di lavoro disposto dalla con la dichiarazione di annullamento di cui alla Determinazione del Controparte_1
Direttore Generale n° 157/39 del 29.06.2021; che venisse accertata e dichiarata la legittimità del passaggio in mobilità dalla alla a decorrere dalla data del Controparte_2 Controparte_1
2 gennaio 2018 e che, per l'effetto, venisse accertata e dichiarata la legittimità del rapporto di lavoro ceduto all' e la sua prosecuzione, senza alcuna soluzione di continuità, alle Controparte_1 condizioni pattuite nell'accordo del 29 dicembre 2017; che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità/inefficacia/nullità della Determinazione del Direttore Generale n° 157/39 del 29 giugno
2021 e, per l'ulteriore effetto, annullata e/o disapplicata;
che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla prosecuzione, senza alcuna soluzione di continuità, del rapporto di lavoro presso la che venisse riconosciuto il diritto alle retribuzioni medio tempore non corrisposte;
Controparte_1 instava per le spese di lite.
2.- L costituendosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità del ricorso stante la non CP_1 integrità del contraddittorio.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità.
Rilevava che l'istanza cautelare era stata rigettata e che pendeva il procedimento di reclamo.
Contestava, poi, nel merito la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- In seguito all'integrazione del contraddittorio disposta nel procedimento cautelare con provvedimento del 4 ottobre 2021, si costituiva anche nel presente procedimento il
[...]
osservando che la Curatela non aveva ritenuto Controparte_7 opportuno assumere iniziative sulla disamina degli atti revocati, avendo correttamente solo chiesto e ottenuto l'autorizzazione dal Comitato dei creditori a sciogliere il contratto con l'ing. Parte_1 dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento n. 45 del 2018 pubblicata in data 16 novembre
2018, i curatori, pertanto, in data 3 luglio 2021, avevano comunicato alle parti interessate che tale sentenza aveva determinato la fine dell'attività lavorativa della Società senza esercizio provvisorio, sciogliendo pertanto anche il rapporto del ricorrente a far data dalla dichiarazione di fallimento per giustificato motivo.
Evidenziava che nessuna delle pretese del ricorrente risultava opponibile alla massa passiva in quanto sfornita di alcun elemento di certezza.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che il ricorrente non aveva domande che poteva svolgere contro la Curatela e che conseguentemente il ricorrente venisse condannato al pagamento in suo favore delle spese e dei compensi di giudizio.
4.- L'udienza dell' 1 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene.
5.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del non costituito in giudizio Controparte_3 sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
6.- Nel merito si richiamano le argomentazioni formulate nell'ordinanza cautelare del 9 dicembre
2021, confermata in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, “563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e
565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico- finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563. 565. Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società
e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica
l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. 567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. 568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto;
entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”.
Sono state, dunque, regolate diverse procedure di mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica. Nel caso di specie, dagli atti emerge che in data 29 dicembre 2017 Controparte_2
e hanno stipulato un accordo ex art. 1, comma 567 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, alla CP_1 presenza del Comune di con cui è stata concordata “la cessione del contratto di lavoro CP_3 intercorrente tra l'Ing. (dirigente ceduto) e “ (cedente) alla “ ” Pt_1 CP_2 CP_1
(cessionaria) a norma dell'art. 1406 del c.c.”. CP_1
Emerge, poi, che con determinazione del Direttore Generale dell' n. 157/39 del 29 giugno CP_1
2021, ritenuto tra l'altro che “l' “accordo , ex art. 1, comma 567 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147”, ha nella sostanza utilizzato lo schema di cui al comma 563, da tempo abrogato, non rintracciandosi, nella procedura concretamente adottata, i caratteri di cui al combinato disposto dei commi successivi...”, è stato determinato “l'annullamento...della procedura di mobilità interaziendale ex L. n. 147/2003 commi 565-568 e degli atti successivi adottati ivi compresa la determina del D.G. di . 282 del 29 dicembre 2017 con retrocessione del contratto del CP_1 dipendente a . Controparte_2
Va rilevato che ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2016, “
1. Sono abrogati:... t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147” e ai sensi dell'art
19 comma 9, del medesimo d.lgs., come modificato dall'art.12 del d.lgs n. 100/2017, “9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.
A giudizio di questo decidente, da un'interpretazione letterale dell'art. 19, comma 9, citato emerge che il termine del 31 dicembre 2017 avrebbe trovato applicazione solo nel caso in cui non fosse stato pubblicato il decreto indicato, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di indicare il riferimento al suddetto decreto se il termine finale sarebbe stato, comunque, il 31 dicembre 2017.
Né, a giudizio di questo decidente, appare condivisibile l'orientamento di parte ricorrente secondo cui la normativa avrebbe trovato applicazione per le procedure in corso in quanto nel testo originario era previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, tenuto conto che tale riferimento non è stato mantenuto nel successivo testo e che comunque l'accordo è stato stipulato il 29 dicembre 2017.
Ne consegue che al momento della stipula dell'accordo non era in vigore l'art. 1, comma 567, in forza del quale è stato stipulato l'accordo, tenuto conto che il decreto è stato pubblicato in data anteriore alla stipula dell'accordo.
Si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione che, con argomentazioni condivise da questo decidente, pronunciandosi in relazione all'art. 18 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, ha statuito che “Con la disposizione in commento il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono ( C.d.S. – Sezione
Consultiva per gli atti normativi n. 2415/2010). La norma recepisce i principi affermati dalla Corte
Costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell'ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche «connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica». La giurisprudenza costituzionale distingue, dunque, la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale ( Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015, 55/2017) e sottolinea che in detta seconda ipotesi viene comunque in rilievo l'art. 97 Cost., del quale l'art. 18 del d.l. n. 112/2008 costituisce attuazione, tanto da vincolare il legislatore regionale ex art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 68/2011).” (Cass. civ., sez. lav.,
14 febbraio 2018 n. 3621).
Va rilevato che ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale...”.
Come emerge dalla lettura della disposizione, le società a controllo pubblico, nel “reclutamento del personale” devono rispettare i “principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità” ed i “principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, in mancanza di adozione di provvedimenti, si applica l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
A giudizio di questo decidente, seppure, nel caso specie non si sia realizzata una nuova assunzione ma un passaggio di dipendente da una società partecipata ad un'altra attraverso cessione del contratto, comunque vanno rispettati i principi indicati dalla normativa richiamata tenuto conto che il riferimento al “reclutamento” appare ricomprendere anche le ipotesi di mobilità e cessione di contratto, con cui di fatto si realizza un incremento del personale della società partecipata.
Nel caso di specie, l'accordo stipulato in forza di una norma non più in vigore appare in violazione delle norme relative al reclutamento del personale nei termini detti.
Per quanto riguarda le conseguenze derivanti, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass,. civ.,
SS.UU., 19 dicembre 2007 n. 26724).
Nel caso di specie, appaiono violate norme relative alla validità del contratto, che riguardano la scelta del personale, con la conseguente nullità dell'accordo stipulato in data 29 dicembre 2017 che viene, comunque, espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, citato.
Va rilevato che lo statuto normativo della nullità privatistica poggia sulla natura meramente dichiarativa del suo accertamento, l'imprescrittibilità della relativa azione (art. 1422 c.c.), la legittimazione attiva assoluta e la rilevabilità d'ufficio (art. 1421 c.c.) e tale nullità esclude la possibilità di attribuire rilievo determinante all'eventuale affidamento del ricorrente (in tal senso v.
Trib. Messina, sez. lav., coll., 1 agosto 2016, R.G. n. 1502/2016).
7.- Va rilevato che parte ricorrente ha richiamato a sostegno della propria posizione, in particolare, tra l'altro le sentenze nn. 35421 e 35422 del 2022 della Corte di Cassazione.
Tuttavia, a giudizio di questo decidente, le suindicate pronunce non assumono rilievo nel caso di specie in quanto relative alla diversa questione della disciplina delle mansioni di un rapporto già costituito.
8. In ragione di quanto esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
9.- La natura interpretativa della questione affrontata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio e della complessiva fase cautelare.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio e della complessiva fase cautelare.
Messina, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS GA