TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 148
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza dell'organo che ha emesso l'ordinanza

    Il Collegio ritiene assorbente il terzo motivo di ricorso, relativo alla carenza di motivazione sull'imputazione della responsabilità degli abusi al ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, sbandamento per carenza di motivazione

    Il Collegio ritiene assorbente il terzo motivo di ricorso, relativo alla carenza di motivazione sull'imputazione della responsabilità degli abusi al ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria e sbandamento

    Il Collegio ritiene assorbente il terzo motivo di ricorso, relativo alla carenza di motivazione sull'imputazione della responsabilità degli abusi al ricorrente. L'ordinanza impugnata è stata diretta nei confronti del ricorrente quale responsabile degli abusi, ma alcuna specifica dimostrazione o quantomeno un principio di motivazione è stato in tal senso integrato dal Comune nell’atto impugnato. La carenza motivazionale censurata, pertanto, si rivela meritevole di positivo apprezzamento da parte del Collegio.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria

    Il Collegio ritiene assorbente il terzo motivo di ricorso, relativo alla carenza di motivazione sull'imputazione della responsabilità degli abusi al ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria

    Il Collegio ritiene assorbente il terzo motivo di ricorso, relativo alla carenza di motivazione sull'imputazione della responsabilità degli abusi al ricorrente.

  • Accolto
    Violazione normativa sull'applicazione della sanzione pecuniaria e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene assorbente il terzo motivo di ricorso, relativo alla carenza di motivazione sull'imputazione della responsabilità degli abusi al ricorrente.

  • Accolto
    Violazione della comunicazione dell'avvio del procedimento

    Il Collegio ritiene assorbente il terzo motivo di ricorso, relativo alla carenza di motivazione sull'imputazione della responsabilità degli abusi al ricorrente.

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Commentario1

  • 1Ordine di demolizione: non basta la ''disponibilità materiale'' per individuare il destinatarioAccesso limitato
    Davide Ligonzo · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 148
Data del deposito : 22 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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