Sentenza 22 gennaio 2026
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- 1. Ordine di demolizione: non basta la ''disponibilità materiale'' per individuare il destinatarioAccesso limitatoDavide Ligonzo · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01891/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del Comune di Eboli, notificata in data 09.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. HE Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione delle opere abusive e ripristino stato dei luoghi n. -OMISSIS-del 12.07.2024, notificata in data 09.09.2024 ed accertate in data 03/02/2024, con prot. n.-OMISSIS-dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- in -OMISSIS- – -OMISSIS- -OMISSIS-.
A fondamento del ricorso, ha allegato e dedotto che: occupa da circa 5 anni, un appezzamento di terreno in Località -OMISSIS- del Comune di Eboli, facente parte di un vasto comprensorio; sul predetto terreno vi è una abitazione munita di gazebo, costruita anni orsono da altre persone, sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-; il Comune di Eboli, con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 12/07/2024, ha ordinato al possessore e/o o meglio identificato quale utilizzatore di provvedere a proprie spese alle demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di giorni 90 dalla notifica dell’ordinanza; di provvedere a propria cura e spese al dissequestro del cantiere all’Autorità Competente; di provvedere a proprie spese a comunicare allo Sportello unico Edilizio e alla Polizia Municipale la data di fine lavori; tali presunte opere abusive consistono nella realizzazione di una tettoia in ferro di dimensioni m. 12 00 per 2,85 con altezza variabile da m 2,40 a 2,65 ; di un struttura in ferro, ancorata al suolo, di dimensioni m 5,00 e 4,00 m con altezza m 2,80 con copertura telo ombreggiante; gazebo in ferro di tipo leggero con telo ombreggiante di dimensioni m 3,00 pe 3,00 ed altezza m. 2.30.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità dell’atto in questa sede gravato e tanto sulla scorta delle doglianze in diritto di seguito sintetizzate.
I) VIOLAZIONE DELL’ART. 51 L. 8.6.90 N.142, COSI’ COME SOSTITUITO E INTEGRATO DALL’ART.6, COMMA 2 L. 15.5.97 N.127 MODIFICATA DALLA L.N.191/98 – INCOMPETENZA, in quanto l’ordinanza di demolizione è stata illegittimamente adottata dal Responsabile di E. Q Urbanistica ed Edilizia, nonostante che il Comune di Eboli sia fornito della specifica figura dirigenziale
II) VIOLAZIONE DELL’ART. 7 E 26 DELLA LEGGE N.47/85 E SUCC. MOD. E INT. NONCHE’ DELL’ART. 4 COMMA 3, L.N.493/93, NEL TESTO MODIFICATO DALL’ART.2, COMMA 60, L.N.662/96 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 31 DPR 380/2001, in quanto, come costantemente osservato dalla Giurisprudenza amministrativa, nell’adottare l’ordine di demolizione, la P.A. deve chiarire se lo stesso deriva da assenza / totale difformità// variazioni essenziali ( art. 31 e 32 DPR 380/2001)) ovvero da parziale difformità (art. 34 DPR 380/2001) a titolo edilizia e che in mancanza, l’ordine risulta illegittimo.
III) VIOLAZIONE DEGLI ART.4, 7 E 26 DELLA LEGGE N.47/85 E SUCC. MOD. E INT., NONCHE’ DELL’ART.4 L.N.493/93, NEL TESTO MODIFICATO DALL’ART. 2 COMMA 60, L.N.662/96 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA E SVIAMENTO – VIOLAZIONE DPR 380/200.
Con tale motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’ordine di demolizione perché emesso nei confronti del mero utilizzatore dell’immobile, laddove, invece, l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare che egli ha costruito le opere abusive.
IV) VIOLAZIONE DEGLI ART. 7 E 12 DELLA LEGGE N.47/85 E SUCC. MOD. E INT. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA, atteso che, dall’analisi degli atti di causa, emergerebbe che le suddette opere sarebbero movibili e, smontabili e, pertanto, non soggette a titoli edilizi e/o autorizzativi o concessori.
V) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.47/85 NONCHE’ DEGLI ART.2 E 3 L.N.241/90 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, tenuto conto che l’ordinanza impugnata non individuerebbe esattamente la natura dell’abuso, né preciserebbe le opere realizzate, limitandosi ad una generica descrizione del presunto illecito che viene addebitato arbitrariamente al ricorrente.
VI) VIOLAZIONE DEL DPR 380/2001 IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA E VIOLAZIONE DELLART. 31 DEL DPR 380/2001 COMMA 3 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA.
Con tale motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto che la normativa sopra richiamata ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2000,00 a 20,000,00 con acquisizione dei beni gratuitamente al patrimonio del Comune, in caso di omessa osservanza dell’ordinanza di demolizione.
Ne deriva che i predetti atti connessi e consequenziali all’ordinanza di demolizione, sono nulli e/o annullabili in quanto non si potrebbero applicare all’utilizzatore del bene, come, invece, avvenuto nella fattispecie concreta.
VII) VIOLAZIONE DELL’ART.7 L. N.241/90, in quanto l’atto gravato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione al destinatario dell’avvio del procedimento repressivo
3. In forza delle descritte causali, ha chiesto l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Eboli.
5. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso all’esame del Collegio è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
7. Invero, ai fini della presente decisione, assume valore assorbente e dirimente il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva rispetto al provvedimento demolitorio, rilevando la carenza di una specifica motivazione in ordine alla sua qualificazione quale responsabile degli abusi edilizi in contestazione.
In argomento, va premesso che, ai sensi dell’art. 31 T.U.E.D., i destinatari dell’ingiunzione demolitoria sono principalmente i proprietari e solo se specificamente individuati, i responsabili degli abusi. “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
Nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato “Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario dell'ordine di demolizione, l'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione colui che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta” (Consiglio di Stato sez. VI, n.9511/2022).
Dal che consegue che nel caso di non coincidenza del proprietario con l’autore individuato dell’abuso edilizio, occorre accertare, preliminarmente, se quest’ultimo sia il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione (sul punto, CGARS Sez. Cons. n. 419/2023).
E quando ricorre quest’evenienza, come nella fattispecie odierna, l’applicazione della sanzione demolitoria, pur tenendo conto del carattere vincolato del procedimento e della sufficiente motivazione attraverso la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività (ex plurimis, Cgars, sez. riun. del 15 marzo 2022, n. 174/2022), non può prescindere dalla puntuale individuazione ed esplicitazione dei presupposti in fatto e in diritto su cui si fonda.
Dunque, come recentemente statuito anche da questo Tribunale (ex multis, sentenza n. 892/2025, del 28 maggio 2025), nel caso di non coincidenza del proprietario con l’autore dell’abuso edilizio occorre, accertare, preliminarmente, se il destinatario dell’ordinanza sia effettivamente il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione.
8. Nella fattispecie odierna, l’ordinanza impugnata è stata diretta nei confronti del ricorrente quale responsabile degli abusi, ma alcuna specifica dimostrazione o quantomeno un principio di motivazione è stato in tal senso integrato dal Comune nell’atto impugnato.
La carenza motivazionale censurata, pertanto, si rivela meritevole di positivo apprezzamento da parte del Collegio.
9. Conclusivamente, il ricorso va accolto per la sua manifesta fondatezza con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
10. Le peculiarità della fattispecie conducono, in ogni caso, a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del Comune di Eboli.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
HE Di AR, Primo Referendario, Estensore
LA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.