Articolo 3 della Legge 20 maggio 1988, n. 174
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 maggio 1988
Art. 3. 1. Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui agli articoli 1 e 2 dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo VII dell'accordo e dallo scambio di note.
Entrata in vigore il 31 maggio 1988