Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 998
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per inesistenza/nullità della notifica delle ingiunzioni di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'ingiunzione n. 151320, relativa a Tari e Tares per gli anni 2014 e 2015, effettuata dal Comune di Belpasso, non essendo stata impugnata nei termini, cristallizza il credito. Per l'ingiunzione n. 151321, relativa a IMU 2014, le ricevute postali depositate non sono riconducibili all'atto, pertanto l'eccezione di omessa notifica è accolta.

  • Accolto
    Nullità per inesistenza/nullità della notifica delle ingiunzioni di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'ingiunzione n. 151320, relativa a Tari e Tares per gli anni 2014 e 2015, effettuata dal Comune di Belpasso, non essendo stata impugnata nei termini, cristallizza il credito. Per l'ingiunzione n. 151321, relativa a IMU 2014, le ricevute postali depositate non sono riconducibili all'atto, pertanto l'eccezione di omessa notifica è accolta.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione

    La Corte non ha esaminato specificamente questa censura nella motivazione, ma implicitamente la rigetta in quanto accoglie parzialmente il ricorso solo per l'ingiunzione n. 151321.

  • Rigettato
    Nullità per inesistenza/nullità della notifica delle ingiunzioni di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'ingiunzione n. 151320, relativa a Tari e Tares per gli anni 2014 e 2015, effettuata dal Comune di Belpasso, non essendo stata impugnata nei termini, cristallizza il credito. Per l'ingiunzione n. 151321, relativa a IMU 2014, le ricevute postali depositate non sono riconducibili all'atto, pertanto l'eccezione di omessa notifica è accolta.

  • Accolto
    Nullità per inesistenza/nullità della notifica delle ingiunzioni di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'ingiunzione n. 151320, relativa a Tari e Tares per gli anni 2014 e 2015, effettuata dal Comune di Belpasso, non essendo stata impugnata nei termini, cristallizza il credito. Per l'ingiunzione n. 151321, relativa a IMU 2014, le ricevute postali depositate non sono riconducibili all'atto, pertanto l'eccezione di omessa notifica è accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 998
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 998
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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