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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 998/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4688/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 TARES 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 TARI 2015
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1 Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio 9 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-ING.PAGAMENTO n. 151320 TARI TARES 2014
-ING.PAGAMENTO n. 151320 TARI TARES 2015
-ING.PAGAMENTO n. 151321 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4290/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.07.2025 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati - atto n. 2025/0000393629 del 20/05/2025 nonché le sottese ingiunzioni di pagamento rispettivamente n.ri 151320 e 151321.
Censura:
1. La nullità delle ingiunzioni di pagamento n. 151320 e n. 151321, quali atti prodromici di riscossione, nonché del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati quale loro atto derivato, per l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della loro notificazione.
2. La nullità della pretesa tributaria impugnata per intervenuta prescrizione dei termini di riscossione ex art. 2948 c.C. Si costituisce la SO.G.E.T. S.p.A che precisa di avere, quale Concessionaria del Comune di Belpasso per la TARI 2014 3 2015, notificato in data 26.06.2024, l'ingiunzione fiscale n. 0151320 e in data 15.07.2024,
l'ingiunzione fiscale n. 0151321, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente deposita memoria di replica e contesta la regolarità delle notifiche postali e precisa che manca la conformità degli atti.
Nella Camera di Consiglio del 10 settembre viene accolta la domanda cautelare con sospensione del provvedimento impugnato.
Com memoria depositata il 07.11.2025, parte resistente, controdeduce in relazione alla contestazione sulla conformità all'originale dei documenti prodotti in copia ed insiste per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
Preliminarmente viene esaminata l'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito alla omessa dichiarazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia-
Con Ordinanza della Sez. 5 Num. 13638 Anno 2024, la Cassazione ha chiarito che il disconoscimento, di un documento per essere efficace, non può consistere in una clausola generica o di stile. La parte che intende contestare la validità di una fotocopia deve farlo in modo chiaro e inequivocabile, specificando gli aspetti per cui la copia differirebbe dall'originale. In assenza di un tale specifico disconoscimento, la fotocopia deve essere considerata valida a tutti gli effetti probatori, equiparata all'originale.
Parte ricorrente ha solo contestato l'omessa dichiarazione di conformità e non ha espresso, a pena di inefficacia, una dichiarazione chiara e univoca che evidenzi sia il documento contestato, sia gli aspetti specifici per cui si ritiene che la copia non sia conforme all'originale. Pertanto tale censura non appare meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne la prima censura, omessa notifica degli atti prodromici, questa Corte esaminati gli atti rileva che l'ingiunzione n. 151320 del 11.06.2024 relativo a Tari e Tares oltre a sanzioni e interessi, che è stata notificata il 06.07.2024 dal Comune di Belpasso per gli anni d'imposta 2014 e 2015, la suddetta notifica
,non impugnata nei termini cristallizza il credito.
In merito all'ingiunzione n. 151321 del 11.06.2024, relativo a Imu 2014 oltre a sanzioni e interessi che parte resistente assume essere stata notificata il 09.08.2024 dal Comune di Belpasso per l'anno d'imposta 2014, risulta che le ricevute postali depositate, non appaiono riconducibili all'ingiunzione n. 151321. Pertanto
l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico appare, per la suddetta ingiunzione, mertitevole di accoglimento.
La parziale soccombenza fra le parti comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla ingiunzione fiscale n. 0151321, per il resto rigetta e compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4688/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 TARES 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/000393629 TARI 2015
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1 Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio 9 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-ING.PAGAMENTO n. 151320 TARI TARES 2014
-ING.PAGAMENTO n. 151320 TARI TARES 2015
-ING.PAGAMENTO n. 151321 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4290/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.07.2025 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati - atto n. 2025/0000393629 del 20/05/2025 nonché le sottese ingiunzioni di pagamento rispettivamente n.ri 151320 e 151321.
Censura:
1. La nullità delle ingiunzioni di pagamento n. 151320 e n. 151321, quali atti prodromici di riscossione, nonché del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati quale loro atto derivato, per l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della loro notificazione.
2. La nullità della pretesa tributaria impugnata per intervenuta prescrizione dei termini di riscossione ex art. 2948 c.C. Si costituisce la SO.G.E.T. S.p.A che precisa di avere, quale Concessionaria del Comune di Belpasso per la TARI 2014 3 2015, notificato in data 26.06.2024, l'ingiunzione fiscale n. 0151320 e in data 15.07.2024,
l'ingiunzione fiscale n. 0151321, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente deposita memoria di replica e contesta la regolarità delle notifiche postali e precisa che manca la conformità degli atti.
Nella Camera di Consiglio del 10 settembre viene accolta la domanda cautelare con sospensione del provvedimento impugnato.
Com memoria depositata il 07.11.2025, parte resistente, controdeduce in relazione alla contestazione sulla conformità all'originale dei documenti prodotti in copia ed insiste per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
Preliminarmente viene esaminata l'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito alla omessa dichiarazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia-
Con Ordinanza della Sez. 5 Num. 13638 Anno 2024, la Cassazione ha chiarito che il disconoscimento, di un documento per essere efficace, non può consistere in una clausola generica o di stile. La parte che intende contestare la validità di una fotocopia deve farlo in modo chiaro e inequivocabile, specificando gli aspetti per cui la copia differirebbe dall'originale. In assenza di un tale specifico disconoscimento, la fotocopia deve essere considerata valida a tutti gli effetti probatori, equiparata all'originale.
Parte ricorrente ha solo contestato l'omessa dichiarazione di conformità e non ha espresso, a pena di inefficacia, una dichiarazione chiara e univoca che evidenzi sia il documento contestato, sia gli aspetti specifici per cui si ritiene che la copia non sia conforme all'originale. Pertanto tale censura non appare meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne la prima censura, omessa notifica degli atti prodromici, questa Corte esaminati gli atti rileva che l'ingiunzione n. 151320 del 11.06.2024 relativo a Tari e Tares oltre a sanzioni e interessi, che è stata notificata il 06.07.2024 dal Comune di Belpasso per gli anni d'imposta 2014 e 2015, la suddetta notifica
,non impugnata nei termini cristallizza il credito.
In merito all'ingiunzione n. 151321 del 11.06.2024, relativo a Imu 2014 oltre a sanzioni e interessi che parte resistente assume essere stata notificata il 09.08.2024 dal Comune di Belpasso per l'anno d'imposta 2014, risulta che le ricevute postali depositate, non appaiono riconducibili all'ingiunzione n. 151321. Pertanto
l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico appare, per la suddetta ingiunzione, mertitevole di accoglimento.
La parziale soccombenza fra le parti comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla ingiunzione fiscale n. 0151321, per il resto rigetta e compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice