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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.45458/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata Parte_1 al ricorso dall'avvocato Giusi Pezzella e dall'avv. Alessandro Aureli , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Tiburtina, 603 2.2025
RICORRENTE E del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1 del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente
[...] domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
RESISTENTE
all'udienza del 28.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 28.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 14.2.2024 e notificato la ricorrente indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni ex art.13 L.118/1971 e che aveva esperito con esito negativo l'iter amministrativo (domanda del 2.3.2023) contestava la valutazione effettuata dalla Commissione e chiedeva CP_1
l'accertamento delle condizioni di invalidità ex art.13 L.118/1971 L' si costituiva contestando il ricorso e deducendo la correttezza CP_1 dell'accertamento effettuato dalla Commissione . CP_1 non si costituiva. Veniva disposta CTU medico legale che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.13 L.118/1971. Con atto tempestivamente depositato in data 21.10.2024 la parte ricorrente contestava le conclusioni del CTU e con successivo ricorso depositato in data 20.11.2024 e ritualmente notificato a , la parte ricorrente adiva il CP_1 giudice del lavoro per sentire accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni ex art.13 L.118/1971 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 28.2.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso avendo la parte ricorrente specificamente contestato le risultanze della CTU esperita in sede di procedimento ex art.445 bis C.P.C . Tuttavia nel merito la domanda deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la CTU in sede di ATP non avrebbe adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente e le certificazioni allegate con particolare riferimento alla patologia renale.. Tuttavia tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dalla CTU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CTU dott. ha infatti esaminato tutta la Persona_2 documentazione medica allegata da parte ricorrente richiamandola in sede di relazione . Il CTU ha poi fondato il suo parere anche sulla base dell'esame obiettivo effettuato che ha accertato: ESAME OBIETTIVO
-Capo: lieve deviazione sinistro convessa del setto nasale con deficit di ¼ della canalizzazione nasale dx
-altezza cm165 e peso 55 kg
APPARATO RESPIRATORIO
Torace normoconformato, normoespansibile con gli atti del respiro. Apici in sede e basi normobili. Suono chiaro polmonare
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO Aia cardiaca apparentemente nei limiti della norma. Itto non visibile né palpabile. Toni parafonici. Azione cardiaca ritmica con frequenza 72 b/m, P.A. 130/80 mmHg.
APPARATO DIGERENTE
Addome trattabile, cicatrice ombelicale normointroflessa. Suono plessico enterocolico.
Peristalsi presente e valida. Fegato e milza non palpabili. APPARATO UROGENITALE
Non dolenti i punti ureterali. Non ballottamento renale. Manovra del RD negativa bilateralmente.
Controparte_2
normoatteggiati. Articolarità delle anche e delle ginocchia completa;
[...] deambulazione nella norma.
ESAME NEUROPSICHICO
Soggetto apparentemente lucido, vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Accede volentieri al colloquio. non eseguibile. Fini tremori delle dita protese e delle palpebre CP_3 socchiuse. assente. CP_4
DIAGNOSI MEDICO LEGALE
Esiti di bronchiolite. EN policistico dall'età di 7 anni. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con triatec 1 cps da 2,5 mg x2 die.
Esiti di intervento per deviazione del setto nasale
Il CTU ha poi precisato : Si tratta di un soggetto di sesso femminile dell'età di 19 anni che presenta in atto un complesso morboso che si può sintetizzare come segue:
Esiti di bronchiolite. EN policistico dall'età di 7 anni. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con triatec 1 cps da 2,5 mg x2 die.
Esiti di intervento per deviazione del setto nasale. Nel caso di specie, le singole affezioni diagnosticate determinano la seguente valutazione con riferimento alle indicazioni della tabella approvata con D.M. 5/2/1992: EN policistico dall'età di 7 anni: codice 6480: 70% Le restanti patologie sotto descritte hanno una valutazione percentuale del 10% o inferiore per cui non sono state valutate: Esiti di bronchiolite.
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con triatec 1 cps da 2,5 mg x2 die.
Esiti di intervento per deviazione del setto nasale.
Applicate le formule di norma per il calcolo riduzionistico di patologie funzionalmente coesistenti e tenuto conto della non assommabilità delle patologie coesistenti comportanti menomazioni pari od inferiori al 10%, il complesso morboso diagnosticato determina attualmente una permanente menomazione della capacità lavorativa generica della giovane
nella misura complessiva del 70%. Parte_1 Non sussistono, pertanto, i requisiti medico-legali previsti per la concessione dell'assegno mensile, di cui all'art. 13 della legge 118/71 “e
Poco rilevanti appaiono quindi i rilevi avanzati dal difensore di parte ricorrente avendo il CTU esaminato tutta la documentazione allegata , avendo effettuato la visita medica sulla persona della ricorrente ed avendo motivato analiticamente le sue conclusioni anche sulla base dei dati acquisiti in sede di visita peritale . Parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva alla visita medica effettuata dalla CTU in sede di ATP che contrasti con detto accertamento del CTU . In assenza pertanto di una documentazione medica ulteriore e successiva che evidenzi un errato giudizio da parte del CTU, che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, le conclusioni del CTU della fase di ATP devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni ex art.13 L.118/1971
Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 28.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.45458/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata Parte_1 al ricorso dall'avvocato Giusi Pezzella e dall'avv. Alessandro Aureli , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Tiburtina, 603 2.2025
RICORRENTE E del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1 del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente
[...] domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
RESISTENTE
all'udienza del 28.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 28.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 14.2.2024 e notificato la ricorrente indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni ex art.13 L.118/1971 e che aveva esperito con esito negativo l'iter amministrativo (domanda del 2.3.2023) contestava la valutazione effettuata dalla Commissione e chiedeva CP_1
l'accertamento delle condizioni di invalidità ex art.13 L.118/1971 L' si costituiva contestando il ricorso e deducendo la correttezza CP_1 dell'accertamento effettuato dalla Commissione . CP_1 non si costituiva. Veniva disposta CTU medico legale che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.13 L.118/1971. Con atto tempestivamente depositato in data 21.10.2024 la parte ricorrente contestava le conclusioni del CTU e con successivo ricorso depositato in data 20.11.2024 e ritualmente notificato a , la parte ricorrente adiva il CP_1 giudice del lavoro per sentire accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni ex art.13 L.118/1971 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 28.2.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso avendo la parte ricorrente specificamente contestato le risultanze della CTU esperita in sede di procedimento ex art.445 bis C.P.C . Tuttavia nel merito la domanda deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la CTU in sede di ATP non avrebbe adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente e le certificazioni allegate con particolare riferimento alla patologia renale.. Tuttavia tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dalla CTU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CTU dott. ha infatti esaminato tutta la Persona_2 documentazione medica allegata da parte ricorrente richiamandola in sede di relazione . Il CTU ha poi fondato il suo parere anche sulla base dell'esame obiettivo effettuato che ha accertato: ESAME OBIETTIVO
-Capo: lieve deviazione sinistro convessa del setto nasale con deficit di ¼ della canalizzazione nasale dx
-altezza cm165 e peso 55 kg
APPARATO RESPIRATORIO
Torace normoconformato, normoespansibile con gli atti del respiro. Apici in sede e basi normobili. Suono chiaro polmonare
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO Aia cardiaca apparentemente nei limiti della norma. Itto non visibile né palpabile. Toni parafonici. Azione cardiaca ritmica con frequenza 72 b/m, P.A. 130/80 mmHg.
APPARATO DIGERENTE
Addome trattabile, cicatrice ombelicale normointroflessa. Suono plessico enterocolico.
Peristalsi presente e valida. Fegato e milza non palpabili. APPARATO UROGENITALE
Non dolenti i punti ureterali. Non ballottamento renale. Manovra del RD negativa bilateralmente.
Controparte_2
normoatteggiati. Articolarità delle anche e delle ginocchia completa;
[...] deambulazione nella norma.
ESAME NEUROPSICHICO
Soggetto apparentemente lucido, vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Accede volentieri al colloquio. non eseguibile. Fini tremori delle dita protese e delle palpebre CP_3 socchiuse. assente. CP_4
DIAGNOSI MEDICO LEGALE
Esiti di bronchiolite. EN policistico dall'età di 7 anni. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con triatec 1 cps da 2,5 mg x2 die.
Esiti di intervento per deviazione del setto nasale
Il CTU ha poi precisato : Si tratta di un soggetto di sesso femminile dell'età di 19 anni che presenta in atto un complesso morboso che si può sintetizzare come segue:
Esiti di bronchiolite. EN policistico dall'età di 7 anni. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con triatec 1 cps da 2,5 mg x2 die.
Esiti di intervento per deviazione del setto nasale. Nel caso di specie, le singole affezioni diagnosticate determinano la seguente valutazione con riferimento alle indicazioni della tabella approvata con D.M. 5/2/1992: EN policistico dall'età di 7 anni: codice 6480: 70% Le restanti patologie sotto descritte hanno una valutazione percentuale del 10% o inferiore per cui non sono state valutate: Esiti di bronchiolite.
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con triatec 1 cps da 2,5 mg x2 die.
Esiti di intervento per deviazione del setto nasale.
Applicate le formule di norma per il calcolo riduzionistico di patologie funzionalmente coesistenti e tenuto conto della non assommabilità delle patologie coesistenti comportanti menomazioni pari od inferiori al 10%, il complesso morboso diagnosticato determina attualmente una permanente menomazione della capacità lavorativa generica della giovane
nella misura complessiva del 70%. Parte_1 Non sussistono, pertanto, i requisiti medico-legali previsti per la concessione dell'assegno mensile, di cui all'art. 13 della legge 118/71 “e
Poco rilevanti appaiono quindi i rilevi avanzati dal difensore di parte ricorrente avendo il CTU esaminato tutta la documentazione allegata , avendo effettuato la visita medica sulla persona della ricorrente ed avendo motivato analiticamente le sue conclusioni anche sulla base dei dati acquisiti in sede di visita peritale . Parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva alla visita medica effettuata dalla CTU in sede di ATP che contrasti con detto accertamento del CTU . In assenza pertanto di una documentazione medica ulteriore e successiva che evidenzi un errato giudizio da parte del CTU, che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, le conclusioni del CTU della fase di ATP devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni ex art.13 L.118/1971
Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 28.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso