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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/04/2025, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 75190/2021 nel Ruolo Generale della causa
Civili Contenziose dell'anno 2021
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Petrolo Parte_1
OPPONENTE E
rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Florimo Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 18400/2021
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2021, la ha proposto opposizione, innanzi Parte_1
al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 18400/2021 (RG n. 55010/2021), emesso in favore della per l'importo di €18.300,00 oltre interessi e spese, in virtù del contratto Controparte_1
di consulenza concluso inter partes chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia
l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis, revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, e comunque rigettare la domanda perché non provata né dimostrata ed infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
La opposta tempestivamente costituita ha contestato le avverse affermazioni e deduzioni e concluso per il rigetto della opposizione La causa è stata istruita con prove documentale
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859;
Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore
- opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass.
4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass.
11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa è incontestato tra che tra le parti in causa si intercorso un contratto di consulenza in forza del quale la opposta si è impegnata a porre in essere attività di consulenza volta fare ottenere alla opponente un finanziamento per l'acquisto di un immobile.
La conclusione del contratto è stata simultanea e non a formazione progressiva anche se tra soggetti non presenti contemporaneamente nel medesimo luogo (con scambio del contratto sottoscritto).
In ogni caso e la medesima opposta a far valere in lite il contratto che quindi è evidente abbia accettato e al qual ha dato esecuzione.
Risulta provata per tabulas la attività espletata: In particolare, l'odierna opposta ha prodotto la copiosa corrispondenza email intercorsa tra la – che al tempo si serviva dell'indirizzo CP_1
email di dominio della Concreto Spa, società partecipata e con cui condivideva gli stessi uffici siti in
Roma – e la Kredias Spa, società erogatrice del mutuo, nonché con la stessa - in persona Parte_1 del suo legale rappresentante Sig. (cfr. docc. 2 e 3 allegati al fascicolo monitorio, e Parte_2
doc. 1 allegato al presente fascicolo), comprovante tutta la complessa attività di intermediazione e consulenza svolta dalla odierna opposta - in particolare nella persona della propria dipendente Sig.ra
- in favore della e relativa a tutti gli step necessari e propedeutici Controparte_2 Parte_1
l'ottenimento del finanziamento per l'acquisto dell'immobile sito in Monsano (AN), ivi compresa la predisposizione del business plan (cfr. email del 14.1.2021: doc. 3 fascicolo monitorio) e sino al rogito notarile di compravendita.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma, 3.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 75190/2021 nel Ruolo Generale della causa
Civili Contenziose dell'anno 2021
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Petrolo Parte_1
OPPONENTE E
rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Florimo Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 18400/2021
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2021, la ha proposto opposizione, innanzi Parte_1
al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 18400/2021 (RG n. 55010/2021), emesso in favore della per l'importo di €18.300,00 oltre interessi e spese, in virtù del contratto Controparte_1
di consulenza concluso inter partes chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia
l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis, revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, e comunque rigettare la domanda perché non provata né dimostrata ed infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
La opposta tempestivamente costituita ha contestato le avverse affermazioni e deduzioni e concluso per il rigetto della opposizione La causa è stata istruita con prove documentale
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859;
Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore
- opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass.
4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass.
11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa è incontestato tra che tra le parti in causa si intercorso un contratto di consulenza in forza del quale la opposta si è impegnata a porre in essere attività di consulenza volta fare ottenere alla opponente un finanziamento per l'acquisto di un immobile.
La conclusione del contratto è stata simultanea e non a formazione progressiva anche se tra soggetti non presenti contemporaneamente nel medesimo luogo (con scambio del contratto sottoscritto).
In ogni caso e la medesima opposta a far valere in lite il contratto che quindi è evidente abbia accettato e al qual ha dato esecuzione.
Risulta provata per tabulas la attività espletata: In particolare, l'odierna opposta ha prodotto la copiosa corrispondenza email intercorsa tra la – che al tempo si serviva dell'indirizzo CP_1
email di dominio della Concreto Spa, società partecipata e con cui condivideva gli stessi uffici siti in
Roma – e la Kredias Spa, società erogatrice del mutuo, nonché con la stessa - in persona Parte_1 del suo legale rappresentante Sig. (cfr. docc. 2 e 3 allegati al fascicolo monitorio, e Parte_2
doc. 1 allegato al presente fascicolo), comprovante tutta la complessa attività di intermediazione e consulenza svolta dalla odierna opposta - in particolare nella persona della propria dipendente Sig.ra
- in favore della e relativa a tutti gli step necessari e propedeutici Controparte_2 Parte_1
l'ottenimento del finanziamento per l'acquisto dell'immobile sito in Monsano (AN), ivi compresa la predisposizione del business plan (cfr. email del 14.1.2021: doc. 3 fascicolo monitorio) e sino al rogito notarile di compravendita.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma, 3.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale