Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2025, proposto da
NA AS, TR NE, LA NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Apicella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fuscaldo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del capo c) del dispositivo della sentenza pronunciata da questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione II, il 17 maggio 2022, n. 829.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. ES AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Corte d’Appello di Catanzaro ha, con sentenza del 7 novembre 2015, n. 1407, passata in cosa giudicata, condannato il Comune di Fuscaldo al pagamento, in favore di NA AS, TR NE e LA NE, della somma di € 6.091,92, oltre a interessi compensativi nella misura legale, da calcolarsi sulla somma suddetta, previa devalutazione fino al 1° luglio 1993 e sua successiva rivalutazione di anno in anno, fino alla data di pubblicazione della sentenza; nonché di ulteriori interessi legali sull’intera somma, così calcolata, sino al soddisfo.
Nel resto, la citata sentenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola n. 214 del 2006, che aveva condannato il Comune di Fuscaldo al pagamento, in favore dei citati privati, della somma di € 38.000,00, oltre a interessi legali, a titolo di risarcimento; al rilascio della parte soprastante la vecchia SS 18 del fondo di proprietà dei medesimi (in catasto del Comune di Fuscaldo al foglio n. 45, particelle nn. 218 e 219), utilizzata per circa venticinque anni come discarica dei rifiuti solidi urbani, nonché allo sgombero dei rifiuti ivi depositati e tuttora esistenti, al pagamento delle spese di giudizio, ivi incluse quelle dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.
2. – Avendo il Comune di Fuscaldo provveduto al pagamento delle somme cui era stato condannato, NA AS, TR NE e LA NE si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale con azione di ottemperanza, al fine di ottenere l’esecuzione della condanna al rilascio del fondo soprastante la vecchia SS 18 ed alla rimozione dei rifiuti ivi depositati.
Con sentenza del 17 maggio 2022, n. 829, il Tribunale ha accolto l’azione di ottemperanza, assegnando all’amministrazione quaranta giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere spontaneamente; ha nominato un Commissario ad acta e, con il capo c) del dispositivo, ha determinato in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato la somma che l’amministrazione sarebbe stata tenuta a corrispondere ai ricorrenti a titolo di penalità di mora, a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’eventuale insediamento del Commissario ad acta .
3. – Con un nuovo ricorso, che viene definito con la presente sentenza, NA AS, TR NE e LA NE hanno dedotto in fatto che la sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale è stata notificata al Comune di Fuscaldo il 25 maggio 2022 e che il Commissario ad acta si è insediato il 13 marzo 2024, dopo 658 giorni; questi ha determinato in € 32.900,00 la somma dovuta a titolo di penalità per la ritardata esecuzione della sentenza.
Tale somma non è stata corrisposta, donde la nuova azione d’ottemperanza.
4. – Benché il ricorso sia stato regolarmente notificato, il Comune di Fuscaldo non si è costituito in giudizio.
5. – La domanda è fondata, in quanto la sentenza n. 829 del 2022 ha efficacia esecutiva anche quanto alle penalità di mora.
La sentenza è stata regolarmente notificata all’amministrazione, e l’importo complessivamente dovuto è stato conteggiato dal Commissario ad acta e giammai contestato.
6. – Non è da accogliere, invece, la domanda a disporre ulteriori penalità di more per il mancato pagamento di somma già dovute a titolo di penalità di mora, in quanto ciò determinerebbe una moltiplicazione del debito dell’amministrazione manifestamente iniqua;
7. – In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarato l’obbligo del Comune di Fuscaldo di corrispondere la somma di € 32.900,00 a titolo di penalità di mora.
È opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza.
In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario comunale di Paola, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza.
In caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Fuscaldo, in ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, di corrispondere a NA AS, TR NE e LA NE, entro 60 giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente sentenza, della somma di € 32.900,00 a titolo di penalità di mora;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario comunale di Paola, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Fuscaldo al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.033,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
ES AR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AR | IV OR |
IL SEGRETARIO