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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'E. ROMAGNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'DE AR, Presidente MASSARI BERNARDO, Relatore PALLADINO PAOLA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 111/2022 depositato il 25/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 S.n.c. Di Ricorrente_1 e Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH023X03195 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH013X03309 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Modena inviava alle odierne ricorrenti un questionario con cui era richiesta l'esibizione della documentazione contabile ed extracontabile necessaria “al fine di effettuare un controllo sul reddito d'impresa per l'anno di imposta 2014.” L'Agenzia rilevava la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli scaturenti dagli studi di settore e, conseguentemente, accertava maggiori redditi d'impresa per € 28.018,00, con maggiore IRAP, nonché IVA al 10%, effettuando una ricostruzione analitico induttiva ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lett. d) del DPR 600/1973, relativamente all'attività di ristorazione con somministrazione effettuata dalla società. Ricorrente_1L'avviso di accertamento veniva notificato alla predetta nonché, per quanto di interesse, alla socia . Entrambi i soggetti impugnavano il provvedimento loro notificato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena che, riuniti i ricorsi, con la sentenza in epigrafe li respingeva. Per la riforma della sentenza si gravavano in appello la società Ricorrente_2 S.n.c. e la socia e legale rappresentante sig.ra Ricorrente_1. Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle entrate di Moderna instando per la reiezione del gravame. Chiamata alla pubblica udienza del 13 ottobre 2025 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Parte ricorrente lamenta, in via preliminare, l'inesistenza dei presupposti per l'utilizzo del metodo induttivo, e comunque l'insussistenza dei presupposti per l'avvio dell'accertamento ex art. 62-sexies co.3 D.L. n. 331/1993 in ragione dell'applicazione di uno studio di settore errato e dell'assenza del grave scostamento richiesto dalla norma appena citata per l'applicazione dello studio di settore. La tesi non ha pregio. Va premesso che l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. civile sez. VI, 05/12/2022, n.35713; id. sez. VI, 30/12/2015, n.26036). Va rilevato, in proposito che la gestione antieconomica dell'attività di impresa è considerata dalla giurisprudenza di legittimità un indice sufficiente ad integrare la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (in tal senso, da ultime, (Cass. civ. sez. trib,11 novembre 2020 n. 25363; id. n. 22420/2020). Va quindi disatteso il primo degli argomenti addotti dalla parte contribuente dal momento che il risultato degli studi di settore è “uno” degli elementi sui quali si basa la maggior pretesa erariale e non “l'unico” elemento. Non si è in presenza, perciò di un accertamento da studio di settore essendo questo un elemento che avvalora, piuttosto, la ricostruzione analitico induttiva operata dall'Ufficio dalla quale emerge l'incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto ai costi sostenuti. Invero, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico
– induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente stesso (Cass. civ. Sez. 5, n. 7871 del 18/5/2012; id., Sez. 5, n. 6852 del 20/3/2009). L'Ufficio, in particolare, sulla base dei dati dichiarati dalla parte, ha ricostruito il numero dei caffè serviti, presumendo che ad ognuno di essi corrispondesse la somministrazione di un pasto. Quindi, utilizzando il numero dei caffè serviti e il prezzo medio di un pasto, sono stati ricostruiti i ricavi globali dei pasti serviti e, per differenza, il maggior reddito accertato in capo alla parte. Per individuare il numero dei caffè serviti, l'Ufficio è partito dal dato del caffè acquistato dalla parte (comprendendo il caffè decaffeinato e quello d'orzo). Sono quindi stati utilizzati alcuni dati relativi alla quantità di caffè in grani necessaria per la preparazione di un caffè, tenuto conto della percentuale di sfrido e dell'autoconsumo. Infine, per determinare il prezzo medio di un pasto l'Ufficio ha preso in considerazione un campione di ricevute fiscali e fatture emesse in alcuni specifici periodi, utilizzando in definitiva un procedimento avallato dalle pronunce della Suprema Corte (cfr., fra le tante, Cass. trib. Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10207). Quanto all'asserita insussistenza dei presupposti per l'avvio dell'accertamento, ex art. 62-sexies co. 3 d.l. n. 331/1993, e alla “valutazione multifattoriale” di cui alla sentenza 16259/2019 della Corte di Cassazione, si rileva che lo studio di settore a cui si è fatto riferimento è quello stesso presentato dalla parte insieme alla propria dichiarazione dei redditi e cluster (WG36U) è quello opzionato dalla società. Le considerazioni che precedono conducono, in conclusione, al rigetto dell'appello proposto dalla società e dal suo socio amministratore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, sez. I, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna le parti appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
. Bologna, 13 ottobre 2025
Il Giudice estensore dott. Bernardo Massari Il Presidente
dott.sa Rosaria D'Addea
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'E. ROMAGNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'DE AR, Presidente MASSARI BERNARDO, Relatore PALLADINO PAOLA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 111/2022 depositato il 25/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 S.n.c. Di Ricorrente_1 e Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH023X03195 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH013X03309 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Modena inviava alle odierne ricorrenti un questionario con cui era richiesta l'esibizione della documentazione contabile ed extracontabile necessaria “al fine di effettuare un controllo sul reddito d'impresa per l'anno di imposta 2014.” L'Agenzia rilevava la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli scaturenti dagli studi di settore e, conseguentemente, accertava maggiori redditi d'impresa per € 28.018,00, con maggiore IRAP, nonché IVA al 10%, effettuando una ricostruzione analitico induttiva ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lett. d) del DPR 600/1973, relativamente all'attività di ristorazione con somministrazione effettuata dalla società. Ricorrente_1L'avviso di accertamento veniva notificato alla predetta nonché, per quanto di interesse, alla socia . Entrambi i soggetti impugnavano il provvedimento loro notificato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena che, riuniti i ricorsi, con la sentenza in epigrafe li respingeva. Per la riforma della sentenza si gravavano in appello la società Ricorrente_2 S.n.c. e la socia e legale rappresentante sig.ra Ricorrente_1. Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle entrate di Moderna instando per la reiezione del gravame. Chiamata alla pubblica udienza del 13 ottobre 2025 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Parte ricorrente lamenta, in via preliminare, l'inesistenza dei presupposti per l'utilizzo del metodo induttivo, e comunque l'insussistenza dei presupposti per l'avvio dell'accertamento ex art. 62-sexies co.3 D.L. n. 331/1993 in ragione dell'applicazione di uno studio di settore errato e dell'assenza del grave scostamento richiesto dalla norma appena citata per l'applicazione dello studio di settore. La tesi non ha pregio. Va premesso che l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. civile sez. VI, 05/12/2022, n.35713; id. sez. VI, 30/12/2015, n.26036). Va rilevato, in proposito che la gestione antieconomica dell'attività di impresa è considerata dalla giurisprudenza di legittimità un indice sufficiente ad integrare la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (in tal senso, da ultime, (Cass. civ. sez. trib,11 novembre 2020 n. 25363; id. n. 22420/2020). Va quindi disatteso il primo degli argomenti addotti dalla parte contribuente dal momento che il risultato degli studi di settore è “uno” degli elementi sui quali si basa la maggior pretesa erariale e non “l'unico” elemento. Non si è in presenza, perciò di un accertamento da studio di settore essendo questo un elemento che avvalora, piuttosto, la ricostruzione analitico induttiva operata dall'Ufficio dalla quale emerge l'incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto ai costi sostenuti. Invero, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico
– induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente stesso (Cass. civ. Sez. 5, n. 7871 del 18/5/2012; id., Sez. 5, n. 6852 del 20/3/2009). L'Ufficio, in particolare, sulla base dei dati dichiarati dalla parte, ha ricostruito il numero dei caffè serviti, presumendo che ad ognuno di essi corrispondesse la somministrazione di un pasto. Quindi, utilizzando il numero dei caffè serviti e il prezzo medio di un pasto, sono stati ricostruiti i ricavi globali dei pasti serviti e, per differenza, il maggior reddito accertato in capo alla parte. Per individuare il numero dei caffè serviti, l'Ufficio è partito dal dato del caffè acquistato dalla parte (comprendendo il caffè decaffeinato e quello d'orzo). Sono quindi stati utilizzati alcuni dati relativi alla quantità di caffè in grani necessaria per la preparazione di un caffè, tenuto conto della percentuale di sfrido e dell'autoconsumo. Infine, per determinare il prezzo medio di un pasto l'Ufficio ha preso in considerazione un campione di ricevute fiscali e fatture emesse in alcuni specifici periodi, utilizzando in definitiva un procedimento avallato dalle pronunce della Suprema Corte (cfr., fra le tante, Cass. trib. Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10207). Quanto all'asserita insussistenza dei presupposti per l'avvio dell'accertamento, ex art. 62-sexies co. 3 d.l. n. 331/1993, e alla “valutazione multifattoriale” di cui alla sentenza 16259/2019 della Corte di Cassazione, si rileva che lo studio di settore a cui si è fatto riferimento è quello stesso presentato dalla parte insieme alla propria dichiarazione dei redditi e cluster (WG36U) è quello opzionato dalla società. Le considerazioni che precedono conducono, in conclusione, al rigetto dell'appello proposto dalla società e dal suo socio amministratore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, sez. I, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna le parti appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
. Bologna, 13 ottobre 2025
Il Giudice estensore dott. Bernardo Massari Il Presidente
dott.sa Rosaria D'Addea