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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 17 dicembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale IO LE, chiamato il processo iscritto al n. 7343/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Mauro Polizzotto in sostituzione dell'avv.
Barrale per parte attrice, l'avv. Antonino Bongiorno per la convenuta e l'avv. Domenico Dolce per la terza chiamata Reale Mutua. CP_1
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
In particolare l'avv. Polizzotto previa remissione della causa sul ruolo insiste nella già richiesta CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IO LE
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TE SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IO LE, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7343/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gaetana Rita Barrale ( Email_1
per procura in atti
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Bongiorno
per procura in atti Email_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Domenico Dolce
giusta procura in atti Email_3
TE TA
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore;
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione notificato il
9 maggio 2022 – , ha chiesto la condanna, di Parte_1 CP_2
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
[...]
conseguenti al sinistro verificatosi il 17 marzo 2021, in Villabate Via
Rinascita n. 6/D, all'interno del supemercato a marchio Controparte_4
gestito dalla convenuta società, allorquando inciampava a suo dire su una cassa di coca cola lasciata fuori dallo scaffale e si procurava lesioni personali.
Si costituiva la contestando quanto dalla attrice dedotto CP_1
sia punto an che in punto quantum e sollecitando la chiamata in garanzia della Reale Mutua, posto che i locali commerciali risultano assicurati con adeguata polizza.
La chiamata di terzo veniva ammessa dal giudicante.
Si costituiva la compagnia chiamata contestando integralmente la pretesa attorea.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da AS SS UU ( n.
64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
In proposito, va anzitutto rilevato che, secondo l'indirizzo oramai affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, AS.
23 gennaio 2009, n.1691), la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.. Incombe ovviamente sull'attore, in base al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la res in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è rimasta sfornita di prova.
La fattispecie, secondo la prospettazione attorea, concreterebbe una situazione di pericolo occulto, avente i caratteri dell'”insidia” caratterizzata dai requisiti della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La caduta oggetto di causa costituisce di per sé un evento neutro che può dipendere da plurimi fattori (il comportamento di un terzo, una distrazione, una imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il proprietario della cosa in custodia solo ove si provi che la caduta sia eziologicamente riferibile proprio ad un comportamento negligente dello stesso.
Ma tale dimostrazione (nesso causale caduta – comportamento negligente, omessa manutenzione) deve risolversi nella prova che il fatto dannoso (la caduta) sia stato la normale e attendibile conseguenza
(causalità adeguata) della situazione.
Tale rapporto di consequenzialità deve necessariamente concretarsi, a sua volta, nella prova che esisteva, al momento del fatto, una condizione fisica del bene di per sé oggettivamente capace di provocare il danno lamentato.
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata, detto onere, ad avviso di chi giudica, non può ritenersi adeguatamente assolto da parte dell'attrice.
Esistono, invero, una serie di elementi che inducono a dubitare fortemente della credibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro descritta dall'attore in citazione e che non consentono di imputare la responsabilità dell'evento occorso alla alla convenuta. Parte_1
Infatti, i testi escussi all'udienza del 27 novembre 2023, non hanno fornito una rappresentazione precisa e concordante e non hanno consentito di fornire validi elementi alla prospettazione di parte attrice.
Di qui la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto storico del sinistro e, a fortiori, della riconducibilità di quest'ultimo alla condotta del convenuto, il che impone – evidentemente – il rigetto delle istanze risarcitorie formulate dell'attore.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
In considerazione dell'oggetto del giudizio, del suo andamento complessivo e, infine, delle ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento della domanda dell'attore, si reputano sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis al presente giudizio – anteriore alla novella introdotta dalla L.
69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra le parti.
Palermo, 17 dicembre 2025 IL G.O.T. IO LE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale IO LE, chiamato il processo iscritto al n. 7343/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Mauro Polizzotto in sostituzione dell'avv.
Barrale per parte attrice, l'avv. Antonino Bongiorno per la convenuta e l'avv. Domenico Dolce per la terza chiamata Reale Mutua. CP_1
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
In particolare l'avv. Polizzotto previa remissione della causa sul ruolo insiste nella già richiesta CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IO LE
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TE SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IO LE, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7343/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gaetana Rita Barrale ( Email_1
per procura in atti
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Bongiorno
per procura in atti Email_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Domenico Dolce
giusta procura in atti Email_3
TE TA
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore;
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione notificato il
9 maggio 2022 – , ha chiesto la condanna, di Parte_1 CP_2
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
[...]
conseguenti al sinistro verificatosi il 17 marzo 2021, in Villabate Via
Rinascita n. 6/D, all'interno del supemercato a marchio Controparte_4
gestito dalla convenuta società, allorquando inciampava a suo dire su una cassa di coca cola lasciata fuori dallo scaffale e si procurava lesioni personali.
Si costituiva la contestando quanto dalla attrice dedotto CP_1
sia punto an che in punto quantum e sollecitando la chiamata in garanzia della Reale Mutua, posto che i locali commerciali risultano assicurati con adeguata polizza.
La chiamata di terzo veniva ammessa dal giudicante.
Si costituiva la compagnia chiamata contestando integralmente la pretesa attorea.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da AS SS UU ( n.
64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
In proposito, va anzitutto rilevato che, secondo l'indirizzo oramai affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, AS.
23 gennaio 2009, n.1691), la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.. Incombe ovviamente sull'attore, in base al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la res in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è rimasta sfornita di prova.
La fattispecie, secondo la prospettazione attorea, concreterebbe una situazione di pericolo occulto, avente i caratteri dell'”insidia” caratterizzata dai requisiti della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La caduta oggetto di causa costituisce di per sé un evento neutro che può dipendere da plurimi fattori (il comportamento di un terzo, una distrazione, una imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il proprietario della cosa in custodia solo ove si provi che la caduta sia eziologicamente riferibile proprio ad un comportamento negligente dello stesso.
Ma tale dimostrazione (nesso causale caduta – comportamento negligente, omessa manutenzione) deve risolversi nella prova che il fatto dannoso (la caduta) sia stato la normale e attendibile conseguenza
(causalità adeguata) della situazione.
Tale rapporto di consequenzialità deve necessariamente concretarsi, a sua volta, nella prova che esisteva, al momento del fatto, una condizione fisica del bene di per sé oggettivamente capace di provocare il danno lamentato.
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata, detto onere, ad avviso di chi giudica, non può ritenersi adeguatamente assolto da parte dell'attrice.
Esistono, invero, una serie di elementi che inducono a dubitare fortemente della credibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro descritta dall'attore in citazione e che non consentono di imputare la responsabilità dell'evento occorso alla alla convenuta. Parte_1
Infatti, i testi escussi all'udienza del 27 novembre 2023, non hanno fornito una rappresentazione precisa e concordante e non hanno consentito di fornire validi elementi alla prospettazione di parte attrice.
Di qui la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto storico del sinistro e, a fortiori, della riconducibilità di quest'ultimo alla condotta del convenuto, il che impone – evidentemente – il rigetto delle istanze risarcitorie formulate dell'attore.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
In considerazione dell'oggetto del giudizio, del suo andamento complessivo e, infine, delle ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento della domanda dell'attore, si reputano sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis al presente giudizio – anteriore alla novella introdotta dalla L.
69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra le parti.
Palermo, 17 dicembre 2025 IL G.O.T. IO LE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile