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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17 settembre 2024,
a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4500/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 opponente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano ed Anna Lisa Sorbello;
CONTRO
, c.f. , opposto e ricorrente in via Controparte_2 C.F._1 riconvenzionale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tesoro;
Oggetto: opposizione a d.i. e, in via riconvenzionale, differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.12.2020 proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2020 del 29.03.2020, emesso dal Tribunale del Lavoro di Messina e notificato il 23.10.2020, con cui veniva ingiunto ad essa Società opponente il pagamento della somma di euro 9.726,93, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 600,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Lamentava come il credito ex adverso vantato ammontasse, invero, al minore importo di €
6.954,28, di cui € 3.134,10 per il TFR ed il rimanente importo a titolo di retribuzione per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019.
Specificava che di tale corretto importo erano stati corrisposti degli acconti, pari ad €
3.200,00, tramite quattro assegni bancari (segnatamente assegno n. 0001087400-02 per €
219; n. 0001096025-08 per € 845; n. 0001096029-12 per € 463,53; n. 0001097664-09 per €
472,47) e tramite bonifico del 11.07.2019, pari ad ulteriori € 1.200,00.
1 Deduceva come, conseguentemente, la differenza effettivamente spettante fosse di €
3.754,28 al netto di ritenute.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale volesse annullare il d.i. opposto, dichiarando dovuto il minor importo di € 3.754,28, con vittoria di spese e compensi di lite.
, costituitosi in giudizio con memoria del 06.05.2021, deduceva la Controparte_2 correttezza dei conteggi al lordo degli importi in busta paga.
Specificava di essere stato licenziato per giusta causa stante la propria asserita assenza ingiustificata dal posto di lavoro e chiariva di aver contestato tale provvedimento espulsivo.
Circa il pagamento di acconti, deduceva di aver già considerato, detraendolo dal dovuto,
l'importo di € 1.200,00 di cui al bonifico bancario ex adverso riferito,
Riconosceva il pagamento della sola busta paga di aprile, erroneamente portata a base di calcolo delle voci del decreto ingiuntivo.
Con riguardo agli ulteriori pagamenti, osservava come gli stessi fossero relativi al saldo di buste paga precedenti, non integralmente pagate.
Concludeva, pertanto, per la dovutezza dell'importo di € 7.584,38 al lordo, pari alla differenza fra la somma ingiunta (nel determinare la quale aveva considerato l'acconto di €
1.200,00) e l'importo lordo della busta paga di aprile, pari ad € 2.142,55.
Contestava la corresponsione dell'importo di € 816,00, afferente alla busta paga di Luglio poiché esso opposto non aveva mai richiesto il pagamento di tale mensilità, lamentando come controparte non gli avesse consegnato la busta paga né corrisposto il relativo importo.
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale per le ferie ed i permessi non goduti nonché per le trasferte non pagate osservando, in particolare, come ad aprile disponesse di 45,94 giorni residui di ferie e 6,70 giorni residui di festività, poi improvvisamente scaricati dall'Azienda nei mesi di Maggio e Giugno, allorquando il residuo ferie era negativo (pari a
-116,00), pur se esso lavoratore era stato presente ed aveva svolto la propria attività lavorativa.
Specificava che la propria attività lavorativa si era svolta per il 95% fuori dalla sede Aziendale
e che tale circostanza era sempre stata volutamente concordata con l' (che gli aveva Pt_1 anche fornito un mezzo aziendale), senza alcun obbligo di presenza sul posto di lavoro, giacché il proprio compito era quello di recarsi presso i clienti e di procacciarne di nuovi a cui vendere spazi pubblicitari. Puntualizzava come il rapporto di fiducia fra le parti era di consistenza tale dal renderlo legittimato a incassare le somme dai clienti. Chiariva che la rimanente attività lavorativa, svolta in sede Aziendale, era finalizzata a trovare strategie di
2 marketing ed a realizzare palinsesti che potessero far vendere più agevolmente i predetti spazi pubblicitari.
Puntualizzava che, nel periodo in cui gli era stata contestata dall'Azienda l'assenza ingiustificata (posta a base del proprio licenziamento), ovvero dal 08.06.2019 al 28.06.2019, si era costantemente recato presso i clienti a continuare a vendere spazi pubblicitari o ad incassare assegni per la datrice di lavoro.
In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento: delle indennità sostitutive delle festività di aprile (8 ore) e di giugno (16 ore), per complessivi € 306,08; dell'indennità sostitutiva delle ferie (80 giorni a Maggio e 136 a Giugno), per il complessivo importo di € 2.754,70; dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate negli anni precedenti e non godute, pari a giorni 100, per € 1.275,33; per ex festività non pagate, 14,7, pari ad € 187,47; dell'indennità di trasferta, mesi di aprile, maggio e giugno per € 1.133,64; della mensilità di luglio 2019
(giorni 1-20), pari ad € 1.428,37 o, in alternativa, della detta mensilità sino al 10.07.2019, data di efficacia del licenziamento per assenza ingiustificata, pari ad € 715,00.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, la condanna di controparte al pagamento del dovuto nonché, in via riconvenzionale, degli importi sopra indicati, con vittoria di spese e compensi di lite. depositava memoria responsiva in data 10.09.2021, osservando come il Controparte_1 fosse stato assente dal lavoro dal 20.05.2019, non recandosi in ufficio né CP_2 svolgendo alcuna attività e, pertanto, essa Società aveva considerato le assenze ingiustificate come ferie al fine di non procurare un danno al lavoratore. Concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande.
L'udienza del 17.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che con ricorso per decreto ingiuntivo parte opposta ha chiesto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019, per un ammontare di ad € 7.045,68, ridotto ad € 5.845,68 atteso il pagamento dell'acconto di €
1.200,00. Inoltre ha richiesto il pagamento del TFR pari ad € 3.881,25.
3. Ordine logico di trattazione impone di esaminare la doglianza attorea relativa all'asserita illegittimità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ha condannato l'odierna opponente al pagamento al lordo delle spettanze retributive.
Orbene con riferimento ai contributi costituisce ius receptum in giurisprudenza che
“l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere
3 effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art.19 legge 4 aprile 1952 n.218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011 n.19790. V., nello stesso senso,
Cass. 5 ottobre 2009 n.21211; id., 18 aprile 2003 n.6337).
In applicazione di tale principio di diritto, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la
Cassazione ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali (v. Cass. n.19790/2011, cit.).
4. Va quindi rilevato che parte opposta aveva già con il ricorso per decreto ingiuntivo detratto la somma di euro 1200,00 mentre con la memoria di costituzione del presente giudizio ha riconosciuto di aver erroneamente richiesto la retribuzione relativa al mese di aprile 2019 già pagata.
Va pertanto detratto l'ulteriore importo di euro 2.142,55.
5. Con riferimento invece alla domanda riconvenzionale del di pagamento di ferie CP_2
e festività soppresse va rilevato che la teste ha dichiarato che dal 20.5.2019 Tes_1 ha notato l'assenza del CP_2
Anche la teste ha confermato che a decorrere dal 20.5.2019 il ricorrente non Testimone_2 si era più presentato in ufficio. La stessa ha dichiarato, con riferimento al che “Lo CP_2 stesso, ogni mattina, doveva recarsi in ufficio per ricevere indicazioni dall'azienda circa i nominativi di clienti
e delle aziende da visitare”
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_1
Il teste invece non è stato in grado di riferire se ha sottoscritto contratti Testimone_3 nel mese di giugno 2019 con la Pubblimedia.
Né risulta idonea a fondare gli assunti del alla luce delle dichiarazioni rese dagli CP_2 altri testi, la mera dichiarazione resa da . Testimone_4
4 Va quindi rilevato che sebbene con lettera di licenziamento del 20.5.2019 il lavoratore sia stato licenziato con decorrenza dal 20.7.2019 risulta provato che il ricorrente non si sia presentato più in ufficio a decorrere dal 20 maggio.
Va pertanto rigettata la richiesta di pagamento di festività e ferie non godute. Né parte ricorrente ha fornito prova di aver diritto all'indennità di trasferta.
6. Non può invece sottrarsi la somma di euro 816,82 non avendo parte opponente provato che la somma risulta dovuta.
7. Alla luce delle superiori considerazioni va revocato il decreto ingiuntivo e parte opponente va condannata al pagamento di euro 7584,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
8. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e condanna parte opponente al pagamento della restante quota così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi attesa la durata del giudizio.
PQM.
definitivamente pronunziando così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. n. 349/2020 del 29.03.2020 del Tribunale di Messina e condanna parte opponente al pagamento di euro 7584,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna parte opponente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1.647,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Messina, 18.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17 settembre 2024,
a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4500/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 opponente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano ed Anna Lisa Sorbello;
CONTRO
, c.f. , opposto e ricorrente in via Controparte_2 C.F._1 riconvenzionale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tesoro;
Oggetto: opposizione a d.i. e, in via riconvenzionale, differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.12.2020 proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2020 del 29.03.2020, emesso dal Tribunale del Lavoro di Messina e notificato il 23.10.2020, con cui veniva ingiunto ad essa Società opponente il pagamento della somma di euro 9.726,93, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 600,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Lamentava come il credito ex adverso vantato ammontasse, invero, al minore importo di €
6.954,28, di cui € 3.134,10 per il TFR ed il rimanente importo a titolo di retribuzione per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019.
Specificava che di tale corretto importo erano stati corrisposti degli acconti, pari ad €
3.200,00, tramite quattro assegni bancari (segnatamente assegno n. 0001087400-02 per €
219; n. 0001096025-08 per € 845; n. 0001096029-12 per € 463,53; n. 0001097664-09 per €
472,47) e tramite bonifico del 11.07.2019, pari ad ulteriori € 1.200,00.
1 Deduceva come, conseguentemente, la differenza effettivamente spettante fosse di €
3.754,28 al netto di ritenute.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale volesse annullare il d.i. opposto, dichiarando dovuto il minor importo di € 3.754,28, con vittoria di spese e compensi di lite.
, costituitosi in giudizio con memoria del 06.05.2021, deduceva la Controparte_2 correttezza dei conteggi al lordo degli importi in busta paga.
Specificava di essere stato licenziato per giusta causa stante la propria asserita assenza ingiustificata dal posto di lavoro e chiariva di aver contestato tale provvedimento espulsivo.
Circa il pagamento di acconti, deduceva di aver già considerato, detraendolo dal dovuto,
l'importo di € 1.200,00 di cui al bonifico bancario ex adverso riferito,
Riconosceva il pagamento della sola busta paga di aprile, erroneamente portata a base di calcolo delle voci del decreto ingiuntivo.
Con riguardo agli ulteriori pagamenti, osservava come gli stessi fossero relativi al saldo di buste paga precedenti, non integralmente pagate.
Concludeva, pertanto, per la dovutezza dell'importo di € 7.584,38 al lordo, pari alla differenza fra la somma ingiunta (nel determinare la quale aveva considerato l'acconto di €
1.200,00) e l'importo lordo della busta paga di aprile, pari ad € 2.142,55.
Contestava la corresponsione dell'importo di € 816,00, afferente alla busta paga di Luglio poiché esso opposto non aveva mai richiesto il pagamento di tale mensilità, lamentando come controparte non gli avesse consegnato la busta paga né corrisposto il relativo importo.
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale per le ferie ed i permessi non goduti nonché per le trasferte non pagate osservando, in particolare, come ad aprile disponesse di 45,94 giorni residui di ferie e 6,70 giorni residui di festività, poi improvvisamente scaricati dall'Azienda nei mesi di Maggio e Giugno, allorquando il residuo ferie era negativo (pari a
-116,00), pur se esso lavoratore era stato presente ed aveva svolto la propria attività lavorativa.
Specificava che la propria attività lavorativa si era svolta per il 95% fuori dalla sede Aziendale
e che tale circostanza era sempre stata volutamente concordata con l' (che gli aveva Pt_1 anche fornito un mezzo aziendale), senza alcun obbligo di presenza sul posto di lavoro, giacché il proprio compito era quello di recarsi presso i clienti e di procacciarne di nuovi a cui vendere spazi pubblicitari. Puntualizzava come il rapporto di fiducia fra le parti era di consistenza tale dal renderlo legittimato a incassare le somme dai clienti. Chiariva che la rimanente attività lavorativa, svolta in sede Aziendale, era finalizzata a trovare strategie di
2 marketing ed a realizzare palinsesti che potessero far vendere più agevolmente i predetti spazi pubblicitari.
Puntualizzava che, nel periodo in cui gli era stata contestata dall'Azienda l'assenza ingiustificata (posta a base del proprio licenziamento), ovvero dal 08.06.2019 al 28.06.2019, si era costantemente recato presso i clienti a continuare a vendere spazi pubblicitari o ad incassare assegni per la datrice di lavoro.
In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento: delle indennità sostitutive delle festività di aprile (8 ore) e di giugno (16 ore), per complessivi € 306,08; dell'indennità sostitutiva delle ferie (80 giorni a Maggio e 136 a Giugno), per il complessivo importo di € 2.754,70; dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate negli anni precedenti e non godute, pari a giorni 100, per € 1.275,33; per ex festività non pagate, 14,7, pari ad € 187,47; dell'indennità di trasferta, mesi di aprile, maggio e giugno per € 1.133,64; della mensilità di luglio 2019
(giorni 1-20), pari ad € 1.428,37 o, in alternativa, della detta mensilità sino al 10.07.2019, data di efficacia del licenziamento per assenza ingiustificata, pari ad € 715,00.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, la condanna di controparte al pagamento del dovuto nonché, in via riconvenzionale, degli importi sopra indicati, con vittoria di spese e compensi di lite. depositava memoria responsiva in data 10.09.2021, osservando come il Controparte_1 fosse stato assente dal lavoro dal 20.05.2019, non recandosi in ufficio né CP_2 svolgendo alcuna attività e, pertanto, essa Società aveva considerato le assenze ingiustificate come ferie al fine di non procurare un danno al lavoratore. Concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande.
L'udienza del 17.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che con ricorso per decreto ingiuntivo parte opposta ha chiesto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019, per un ammontare di ad € 7.045,68, ridotto ad € 5.845,68 atteso il pagamento dell'acconto di €
1.200,00. Inoltre ha richiesto il pagamento del TFR pari ad € 3.881,25.
3. Ordine logico di trattazione impone di esaminare la doglianza attorea relativa all'asserita illegittimità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ha condannato l'odierna opponente al pagamento al lordo delle spettanze retributive.
Orbene con riferimento ai contributi costituisce ius receptum in giurisprudenza che
“l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere
3 effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art.19 legge 4 aprile 1952 n.218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011 n.19790. V., nello stesso senso,
Cass. 5 ottobre 2009 n.21211; id., 18 aprile 2003 n.6337).
In applicazione di tale principio di diritto, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la
Cassazione ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali (v. Cass. n.19790/2011, cit.).
4. Va quindi rilevato che parte opposta aveva già con il ricorso per decreto ingiuntivo detratto la somma di euro 1200,00 mentre con la memoria di costituzione del presente giudizio ha riconosciuto di aver erroneamente richiesto la retribuzione relativa al mese di aprile 2019 già pagata.
Va pertanto detratto l'ulteriore importo di euro 2.142,55.
5. Con riferimento invece alla domanda riconvenzionale del di pagamento di ferie CP_2
e festività soppresse va rilevato che la teste ha dichiarato che dal 20.5.2019 Tes_1 ha notato l'assenza del CP_2
Anche la teste ha confermato che a decorrere dal 20.5.2019 il ricorrente non Testimone_2 si era più presentato in ufficio. La stessa ha dichiarato, con riferimento al che “Lo CP_2 stesso, ogni mattina, doveva recarsi in ufficio per ricevere indicazioni dall'azienda circa i nominativi di clienti
e delle aziende da visitare”
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_1
Il teste invece non è stato in grado di riferire se ha sottoscritto contratti Testimone_3 nel mese di giugno 2019 con la Pubblimedia.
Né risulta idonea a fondare gli assunti del alla luce delle dichiarazioni rese dagli CP_2 altri testi, la mera dichiarazione resa da . Testimone_4
4 Va quindi rilevato che sebbene con lettera di licenziamento del 20.5.2019 il lavoratore sia stato licenziato con decorrenza dal 20.7.2019 risulta provato che il ricorrente non si sia presentato più in ufficio a decorrere dal 20 maggio.
Va pertanto rigettata la richiesta di pagamento di festività e ferie non godute. Né parte ricorrente ha fornito prova di aver diritto all'indennità di trasferta.
6. Non può invece sottrarsi la somma di euro 816,82 non avendo parte opponente provato che la somma risulta dovuta.
7. Alla luce delle superiori considerazioni va revocato il decreto ingiuntivo e parte opponente va condannata al pagamento di euro 7584,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
8. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e condanna parte opponente al pagamento della restante quota così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi attesa la durata del giudizio.
PQM.
definitivamente pronunziando così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. n. 349/2020 del 29.03.2020 del Tribunale di Messina e condanna parte opponente al pagamento di euro 7584,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna parte opponente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1.647,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Messina, 18.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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