Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 24/12/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4407 del 2025, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alvaro Lazzaroni e Alioune Ndiaye, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Dirigente responsabile dello Sportello Unico per l'Immigrazione Codice Pratica P-MI/L/Q/2023/-OMISSIS- con cui è stata disposta la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro;
nonchè di ogni altro atto allo stesso preordinato, preliminare, precedente, successivo, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa LE ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente, in qualità di datore di lavoro, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Milano ha dichiarato la decadenza del nulla osta per intervenuta scadenza del termine di validità, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante il Regolamento di attuazione del T.U. sull’Immigrazione, rilasciato a favore di lavoratore straniero bangladese.
Del provvedimento ha chiesto l’annullamento previa tutela cautelare.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, resistendo al ricorso, di cui hanno eccepito la tardività, oltre a contestarne nel merito la fondatezza.
In data 10 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia all’impugnazione.
Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
Il Collegio rileva che il ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia all’impugnazione, notificato alle controparti ma non sottoscritto personalmente dalla parte né recante procura speciale.
La dichiarazione di rinuncia, pur non rivestendo le formalità di cui all’art. 84 c.p.a., può essere ritenuta, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, un sufficiente argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
Tenuto conto della pronuncia in rito, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
LE NA ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NA ME | RD OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.