Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15045/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 15045/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale e vertente
TRA
(C.F. ), con patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LIPARDI PASQUALE
- ATTORE
E
(C.F. ), quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_2 in persona dei legali rapp.ti p.t., con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO DOMENICO
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la , nella sua qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei danni di competenza del FGVS in Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente da circolazione stradale verificatosi in Napoli, alla via E. Cosenza il giorno
20.06.2019 alle ore 11.20 circa.
In particolate, l'attore deduce: che in data 20.06.2019 si trovava in compagnia della figlia nei pressi di Piazza Garibaldi a Napoli e mentre stava attraversando via Enrico Cosenza, giunto all'altezza del patronato veniva investito da CP_3 un'auto il cui conducente dopo l'impatto scendeva dall'auto dicendogli che non si era fatto nulla e poi con l'auto si dileguava velocemente verso via Nuova
Marina; che in seguito all'urto riportava lesioni personali e veniva accompagnato il giorno seguente all'Ospedale Loreto Nuovo.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e CP_4 non provata.
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata la prova testimoniale ed una CTU medica sulle lesioni riportate dall'attore. All'esito, la causa, mutato il giudicante, veniva ritenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In via preliminare, e' stata fornita prova in giudizio della legittimazione di parte attrice per i danni non patrimoniali subiti attraverso la documentazione medica in atti;
la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, è dimostrata mediante la produzione in atti di copia delle lettere di costituzione in mora con i requisiti contenutistici prescritti dal secondo comma dell'art. 148 del codice delle assicurazioni ricevute via pec in data 14.10.2029 sia dalla CONSAP che dall'impresa designata convenuta in giudizio (all. prod. attore), nonchè
l'infruttuoso decorso del termine dilatorio prescritto (patium deliberandi) prima della notifica della citazione introduttiva della lite, avvenuta in data 08.07.2020.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
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Occorre premettere che l'attore, prospettando l'accadimento di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato, ha dedotto in giudizio una fattispecie riconducibile astrattamente alla ipotesi di cui all'art. 283, co.1) lett. A) Dlgs
209/05.
Sul punto, va osservato, in generale, che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; Cass., 24 febbraio 2011 n. 4480; Cass. 18 giugno 2012
n. 9939) ha statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere sì offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.
In altri termini, l'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato ed a costituire quindi, a priori, un elemento ostativo al risarcimento del danno;
all'opposto, l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto.
Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
D'altronde, ritenere che la presentazione non immediata della denuncia-querela comporti di per sé l'inammissibilità della domanda, significherebbe introdurre una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, creando un'ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge.
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Nella specie, vi è in atti copia di denuncia del fatto sporta alle autorità competenti in data 20.09.2019.
Il teste confermando le circostanze di luogo e di tempo, ha Testimone_1 dichiarato: “ c'era un signore anziano e una ragazza che attraversavano a piedi via Cosenza, io ero sul marciapiedi di via Cosenza, loro stavano attraversando verso sinistra ma non ricordo la direzione ed erano davanti a me sul marciapiede;
ad un certo punto sopraggiunge una macchina della quale non ricordo né il colore né la grandezza ed ha investito il signore che è caduto perché è stato colpito in perpendicolare sul lato sinistro;
lui è caduto in avanti ed io sono accorsa con altra gente…la figlia era accanto a lui e cercava di alzarlo con l'aiuto di altri;
il conducente della vettura che ha colpito l'attore si è fermato … ed ha detto “non ti sei fatto niente” e se ne è andato…non credo che qualcun altro visto il tempo breve abbia potuto prendere la targa…ho lasciato il mio numero alla figlia”.
Il Teste figlia dell'attore, ha riferito: “…stavamo attraversando la Testimone_2 strada, non ricordo se c'erano delle strisce, camminavo un po' più avanti di mio padre mi sono voltata quando ho sentito un forte rumore e ho visto mio padre che perdeva il controllo e cadeva con la spalla e braccio sinistro a terra;
la macchina lo ha colpito dietro…ricordo che la macchina era di colore scuro…il conducente del veicolo investitore, dopo aver detto che non si era fatto nulla mio padre, se ne è andato in velocità dirigendosi in via Nuova Marina…il giorno seguente siamo andati all'ospedale…”.
Pertanto, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi, caratterizzate da un sufficiente grado di precisione e da attendibilità intrinseca ed estrinseca, può ritenersi provato che l'incidente occorso all'attore fu causato dalla condotta del veicolo rimasto non identificato.
Quanto alle pretese incongruenze nelle testimonianze prospettate dalla difesa della convenuta, si tratta di discordanze limitate e non decisive da attribuire, presumibilmente, alla diversa posizione dei testi (il primo teste era collocato davanti all'attore, mentre il secondo era collocato un pò più avanti rispetto a
. Pt_1
E' evidente che un po' per la repentinità dell'accaduto ed un po' perché
l'attenzione dei testimoni si è rivolta immediatamente verso il caduto in Pt_1
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terra per effetto dell'incidente, non è stato possibile rilevare il numero di targa dell'auto in questione.
Inoltre, tale ricostruzione del fatto storico risulta in linea con la documentazione in atti, ed in particolare con le cause e circostanze dichiarate dall'attore nel verbale di pronto soccorso (riferisce di essere stato investito nell'attraversare la strada).
Dalla dinamica come descritta emerge, dunque, in modo inequivocabile,
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto rimasto privo di identificazione nella produzione causale del sinistro oggetto della presente controversia con conseguente condanna dell'impresa designata convenuta all'integrale risarcimento dei danni alla persona patiti dall'attore per effetto dell'incidente per cui è causa.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti da
[...]
, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il Parte_1
CTU, Dott. , condivise da questo giudicante in considerazione Persona_1 della completezza ed adeguatezza degli accertamenti il quale ha accertato: - un danno biologico permanente del 10% per la “frattura del collo dell'omero sinistro e lussazione della testa omerale”; età del danneggiato anni 75; un' inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 7; un' inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 30 al 75% e gg. 20 al 50%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la
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sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, sono le seguenti: Danno biologico 10% (età anni 75 al tempo del sinistro) Euro 16.458,00; Euro 805,00 per 7 giorni di invalidità temporanea totale
(115,00 x 7); Euro 2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75
% (115,00 x 30) ed euro 1.150,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % (115,00 x 20) Per un totale di € 21.000,50. Non risultato documentate spese mediche.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di c.t.u. già separatamente liquidate, seguono la soccombenza e sono liquidate (ex D.M. 147/2022) in base al valore della domanda e alle attività espletate, come in dispositivo: si precisa che la liquidazione si attesta al di sotto dei valori medi in considerazione dell'assenza di questione giuridiche significative e di una fase istruttoria non complessa.
PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, e per l'effetto condanna le in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la Controparte_2
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alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della somma di € 21.000,50 Parte_1 oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna le nella indicata qualità, alla integrale Controparte_1 refusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2540,00, oltre € 270.00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, oltre rimborso degli esborsi corrisposti al
C.T.U., come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Napoli, il 07 febbraio 2025.
Il G.O.P.
(Dott.ssa. Rita Nissim)
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