Articolo 57 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 56Articolo 58
Versione
15 marzo 1974
Art. 57.
E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1974, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 marzo 1974