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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 606/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/12/1975 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/07/1978 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 06/10/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 48, Parte I, Anno 2015. Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 26/10/2014 e 25/05/2016, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Pt_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 06/10/2015, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 48, Parte I, Anno 2015 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori (nata a [...] il [...], c.f.: ) Persona_3 C.F._3
e (nato a [...] il [...], c.f. ) saranno Persona_4 C.F._4
pagina 2 di 4 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, ove manterranno la propria residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: salvo ogni diverso e migliore accordo, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze dei figli minori:
• nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita dei minori da scuola e sino al lunedì mattina allorquando li accompagnerà a scuola;
• nelle settimane in cui la madre ha con sé i minori per il fine settimana, tre giorni a settimana, indicativamente la domenica dopo pranzo, il lunedì, il martedì sino all'ingresso a scuola.
Durante il periodo scolastico, salvo diverso migliore accordo, la madre (con l'eventuale ausilio della nonna materna) si occuperà dei pranzi n. 3 giorni a settimana ed indicativamente nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì mentre il padre (con l'eventuale ausilio della nonna paterna) si occuperà dei pranzi n. 2 giorni a settimana ed indicativamente nelle giornate nelle giornate di lunedì e venerdì.
3. vacanze estive
Durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro la fine dell'anno scolastico salvo doversi migliori accordi.
Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con i figli, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
4. ponti e festività salvo ogni diverso e migliore accordo, i minori trascorreranno le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente:
• il 24 ed il 25 dicembre con la madre ed il giorno 26 dicembre con il padre;
• il giorno 31 dicembre ed il 1gennaio ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• il giorno dell'Epifania ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• il giorno del 1° novembre ed il giorno dell'8 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• il giorno del 1° maggio con un genitore e quello del 2 giugno con l'altro, ad anni alterni;
• gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
5. contributo per il mantenimento dei figli minori il Sig. - corrisponderà alla madre l'importo mensile di Euro 400,00 Pt_1 Parte_1
(euro 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI.
Il corrispettivo dei buoni pasto scolastici sarà a carico del Sig. nella misura del Pt_1
50%.
L'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc. erogato in favore dei figli minori, sarà percepito integralmente dalla Sig.ra la quale CP_1 gioverà integramente ed esclusivamente di tutte le detrazioni fiscali, nessuna esclusa.
Le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto
Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, saranno sostenute della misura del 50% da ciascun genitore;
6. si dà atto che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
pagina 3 di 4 7. le parti danno atto di aver già provveduto a regolare ogni rapporto economico tra loro esistente e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra ecco per quanto indicato nel presente accordo.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 606/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/12/1975 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/07/1978 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 06/10/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 48, Parte I, Anno 2015. Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 26/10/2014 e 25/05/2016, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Pt_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 06/10/2015, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 48, Parte I, Anno 2015 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori (nata a [...] il [...], c.f.: ) Persona_3 C.F._3
e (nato a [...] il [...], c.f. ) saranno Persona_4 C.F._4
pagina 2 di 4 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, ove manterranno la propria residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: salvo ogni diverso e migliore accordo, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze dei figli minori:
• nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita dei minori da scuola e sino al lunedì mattina allorquando li accompagnerà a scuola;
• nelle settimane in cui la madre ha con sé i minori per il fine settimana, tre giorni a settimana, indicativamente la domenica dopo pranzo, il lunedì, il martedì sino all'ingresso a scuola.
Durante il periodo scolastico, salvo diverso migliore accordo, la madre (con l'eventuale ausilio della nonna materna) si occuperà dei pranzi n. 3 giorni a settimana ed indicativamente nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì mentre il padre (con l'eventuale ausilio della nonna paterna) si occuperà dei pranzi n. 2 giorni a settimana ed indicativamente nelle giornate nelle giornate di lunedì e venerdì.
3. vacanze estive
Durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro la fine dell'anno scolastico salvo doversi migliori accordi.
Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con i figli, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
4. ponti e festività salvo ogni diverso e migliore accordo, i minori trascorreranno le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente:
• il 24 ed il 25 dicembre con la madre ed il giorno 26 dicembre con il padre;
• il giorno 31 dicembre ed il 1gennaio ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• il giorno dell'Epifania ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• il giorno del 1° novembre ed il giorno dell'8 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• il giorno del 1° maggio con un genitore e quello del 2 giugno con l'altro, ad anni alterni;
• gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
5. contributo per il mantenimento dei figli minori il Sig. - corrisponderà alla madre l'importo mensile di Euro 400,00 Pt_1 Parte_1
(euro 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI.
Il corrispettivo dei buoni pasto scolastici sarà a carico del Sig. nella misura del Pt_1
50%.
L'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc. erogato in favore dei figli minori, sarà percepito integralmente dalla Sig.ra la quale CP_1 gioverà integramente ed esclusivamente di tutte le detrazioni fiscali, nessuna esclusa.
Le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto
Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, saranno sostenute della misura del 50% da ciascun genitore;
6. si dà atto che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
pagina 3 di 4 7. le parti danno atto di aver già provveduto a regolare ogni rapporto economico tra loro esistente e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra ecco per quanto indicato nel presente accordo.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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