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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10673 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16435 2024 RG (+ riunito rg 27846/2024)
[...]
CON SOCIO UNICO Avv. PATERNO' FEDERICA, DE Parte_1
UC AM RA
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AL DO e SCOLARI VI Avv. FOLLIERO ADOLFINA,
IN CA
SC IA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 414 e 645 Cpc, depositato in data 26.4.2024 la soc. Parte_1 con Socio unico chiesto la revoca e/o annullamento e/o declaratoria di
[...] invalidità/nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1676/2024 del 15.3.2024, previa sospensione della provvisoria esecutività, e la declaratoria che nulla era dovuto al lavoratore opposto, per le causale di cui al monitorio, e di infondatezza delle pretese ivi azionate.
Non sussistevano i presupposti ex artt. 633,634 e 642 per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che il diritto dell'ingiungente, Cavaliere Guido, ad ottenere il pagamento degli scatti di anzianità maturati durante il periodo di apprendistato svolto alle dipendenze della (per un importo complessivo pari ad euro € Parte_1
1.681,11) appariva fondarsi unicamente su un conteggio di parte. Ha poi precisato che il Cavaliere era stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante di 48 mesi, in data 233.2009, con inquadramento al VI livello del
CCNL Terziario, Distribuzione Servizi con raggiungimento del IV livello al termine dell'apprendistato, rapporto che era stato trasformato a tempo indeterminato e negato quanto paventato in merito a presunte e non meglio definite violazioni legali e contrattuali, avendo la società sempre operato del rispetto della legge e del contratto.
Il Cavaliere aveva sempre percepito una retribuzione di gran lunga superiore rispetto alla paga base prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto (come risultante documentalmente dalle buste paga prodotte).
Ha contestato il conteggio di controparte: veniva indicato come voce “totale competenze” un importo non corrispondente, in realtà, a quanto effettivamente percepito;
la Società aveva corrisposto nel corso del rapporto di lavoro svariati emolumenti e trattamenti di miglior favore, quali, a titolo esemplificativo, maggiorazioni domenicali al 90% (anziché 30% previsto dal CCNL), premi etc.; dal
2009 alla attualità il Cavaliere aveva percepito solo a titolo di premi, importi che, da solo, erano notevolmente superiori alle pretese differenze retributive rivendicate in ricorso.
Le parti, sul punto, avevano espressamente concordato in contratto che, in riferimento alla retribuzione, «l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale».
Era conseguente, anche alla luce di quanto espressamente previsto dalle parti nel contratto di assunzione, che da qualsivoglia eventuale (denegata) differenza retributiva richiesta dal Ricorrente avrebbe dovuto detrarsi, in compensazione, tutto quanto percepito in eccedenza rispetto alla paga base prevista dal contratto collettivo.
Ha contestato di aver in alcun modo riconosciuto la non correttezza del suo comportamento con il comunicato di luglio 2022; al contrario, nel mese di luglio 2022, pur senza alcun riconoscimento, per quello che in questa sede rilevava, aveva proposto al Cavaliere, a decorrere dal cedolino di luglio 2022, il riconoscimento dello scatto di anzianità al tempo non riconosciuto, come in effetti avvenuto.
Non solo, la Società aveva altresì proposto al Cavaliere, a decorrere dal cedolino di luglio 2022, il riconoscimento di un superminimo assorbibile del valore di 20 euro lordi mensili, nonché, con lo stesso cedolino di luglio 2022, il pagamento di un importo una tantum di 700 euro lordi a titolo di differenze retributive;
il Cavaliere aveva accettato tale soluzione e tali pagamenti senza riserva alcuna.
Il Cavaliere aveva quindi accettato, anche ai sensi dell'art. 1333 C.c., la proposta della
Società per la definizione della vicenda e nulla poteva ulteriormente rivendicare in questa sede;
in ogni caso trattavasi di somme di cui il medesimo Cavaliere non aveva integralmente tenuto conto nel determinare le sue richieste poste a base della pretesa monitoria e nel relativo conteggio e in ogni caso il credito era prescritto.
Ha quindi argomentato in diritto e concluso nei sensi sopra precisati.
Il Cavaliere si è costituito resistendo all'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
L'applicazione del CCNL Terziario Confcommercio (che regola la materia) doveva considerarsi pacifica, mentre l'interpretazione di parte datoriale non poteva essere condivisa, in quanto doveva ritenersi che l'anzianità di servizio decorresse dalla assunzione, ai sensi dell'art. 205 del CCNL, rubricato “Scatti di anzianità” a norma del quale: “Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda … il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987; b) dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che
a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età; c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età.”.
Ai sensi dell'art.52 del CCNL, rubricato “Trattamento normativo” “L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto”.
Il successivo art.70, norma di chiusura in materia di apprendistato rubricata per l'appunto, “Rinvio alla legge” stabiliva: “Per quanto non disciplinato dal presente capo, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale del Terziario”.
Il Capo del CCNL relativo al contratto di apprendistato non disciplina gli scatti di anzianità, apportando ad esempio modifiche alle previsioni generali della contrattazione nazionale, ed è quindi chiaro ed incontrovertibile il rinvio alle disposizioni in materia contenute nel CCNL. Ha censurato l'osservazione riferita alla insussistenza nel lavoro privato del principio di parità di trattamento e di retribuzione parametro di cui all'art. 36 Cost., di cui al c.d. minimo costituzionale, avendo richiesto ed ottenuto esclusivamente quanto previsto dal ccnl e sostenuto il proprio diritto comunque previsto anche dalla legge (art. 19 L. n.
25/1955, per come ritenuto da Cass., Ord. n. 36384/22, e dalla giurisprudenza di merito).
Ha contestato di aver accettato la “proposta” contrattuale di cui alla comunicazione del luglio 2022, nonché la assorbibilità degli scatti di anzianità atteso il chiaro disposto dell'art. 205 del CCNL.
Da ultimo, ha contrastato anche le generiche contestazioni riguardanti i conteggi effettuati in sede monitoria, attesa la possibile comparazione con i dati delle buste paga e la decurtazione del superminimo.
Analogo ricorso (iscritto al n. Rg 27846/2024 ), ex artt. 414 e 645 Cpc, è stato depositato in data 18.7.2024, per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.
3787/2024 del 3.6.2024, non provvisoriamente esecutivo, emesso in favore di SC
IA al medesimo titolo, per i medesimi motivi al quale la SC ha resistito con memoria depositata in data 9.1.2025.
Alla odierna udienza, fallito il tentativo di conciliazione, disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 151 Disp. att. Cpc, concesso termine per note, il processo è stato deciso.
L'opposizione è infondata.
Esiste precedente in termini (v. Tribunale di Roma, S.L., sent. 1254/24 del 1.2.2024) che ha affrontato tutte le questioni in questa sede in discussione, che va interamente condivisa e si richiama anche ai sensi dell'art. 118 Disp. att. Cpc.
Anche nel caso all'esame i decreti ingiuntivi emessi in favore delle odierne parti opposte, in primo luogo, sono stati emessi alla stregua della prova scritta del credito
(buste paga) che permettono di determinare l'epoca di maturazione degli scatti di anzianità previsti dalla norma di cui all'art. 205 CCNL e, di conseguenza, il relativo ammontare, tramite una mera operazione matematica.
Va inoltre considerato che la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro ordinario non è una nuova assunzione, ma una fase eventuale dello stesso rapporto (ex pluris, Cass. 36380/2022) e debbono essere applicate le disposizioni del
CCNL per quanto non diversamente previsto per costoro (art. 70 del CCNL), posto che ai sensi dell'art. 53 sempre del CCNL, l'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo del lavoratore comune (né l'art. 112 del CCNL, in punto di interpretazione autentica, pertinente).
La domanda dei lavoratori si fonda sulla applicazione delle norme di legge e di contratto e quindi anche il riferimento al c.d. minimo costituzionale, appare inconferente come anche il riferimento al superminimo assorbibile, il quale riguarda futuri aumenti contrattuali e non gli scatti di anzianità i quali ultimi, ai sensi dell'art. 205 del CCNL, non possono essere assorbiti da aumenti di merito.
La comunicazione del 13/7/22, a tenore della quale si fa presente che : “….a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la Società, negli anni passati, in forza di una interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La Società intende rivedere tale decisione. Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i lavoratori coinvolti:
a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di €. 20,00 lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo “una tantum” di €. 700,00 lordi come differenze retributive”, non può essere inquadrata come contratto con obbligazioni a carico del preponente, ai sensi dell'art. 1333 C.c. avendo “…chiaro significato ricognitivo di un erroneo mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità utile per la maturazione degli scatti dei periodi di apprendistato (“La Società intende rivedere tale decisione”), e in quel contesto reca una promessa unilaterale di contenuto diverso dall'obbligazione insoddisfatta. Il caso non è inquadrabile nella fattispecie della proposta di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, per la quale è configurabile un onere di rifiuto da parte del destinatario, non solo perché la missiva non ha il tenore testuale di una proposta, ma quello di una promessa unilaterale;
ma perché è in essa implicata (e come tale qui rivendicata) la rinuncia, da parte del lavoratore, al diritto originario.
Quella che in realtà la società prospetta, è al più dunque qualificabile come proposta transattiva di tacitazione di un diritto nascente dalla contrattazione collettiva mediante novazione oggettiva dell'obbligazione originaria. Tale pattuizione non solo richiede un consenso espresso e scritto (art. 1967 c.c.) del lavoratore, ma è invalida secondo l'art.
2113 c.c.. In realtà, non avendo nemmeno il tenore testuale della proposta, ma della promessa unilaterale, essa si configura più propriamente come proposta di “datio in solutum”, che richiede il consenso del creditore (art. 1197 c.c.).
D'altronde, l'art. 1333 c.c. prevede, in via eccezionale, che il contratto si conclude anche in mancanza di accettazione, se il destinatario non rifiuta la proposta nel termine richiesto alla natura dell'affare o dagli usi, perché se davvero il contratto non comporta oneri per il destinatario, questi non ha normalmente interesse a rifiutarla. Se no vale la regola generale che vuole che il contratto si perfezioni con l'accettazione di controparte
(art. 1326 c.c.).
E il mero contegno passivo del lavoratore che, ricevuto in pagamento quanto indicato nelle buste paga, non rifiuti espressamente la parte di trattamento economico che abbia formato oggetto di una promessa formulata con intento abdicativo di altro diritto, non ha affatto significato concludente di una rinuncia al diritto che si aspirava a sostituire,
e comunque non è valida a rapporto in corso, e tantomeno, nella parte abdicativa che qui rileva, in mancanza di consenso scritto” (cifr. in tal senso, Trib. Roma sent. cit.).
Anche le ulteriori censure della Opponente vanno respinte.
Non può essere considerata fondata la eccezione di prescrizione, non decorrendo la stessa in corso di rapporto ma unicamente i diritti maturati prima del luglio 2007 (Cass.
26246/2022), né quelle sui conteggi, in quanto le differenze sono state parametrate al livello di inquadramento nel singolo mese, le somme per superminimo sono state stralciate.
In definitiva, dunque, l'opposizione va respinta e le spese vanno regolate secondo l'ordinaria regola della soccombenza, come liquidate in dispositivo, tenuta presente la comunanza di lite.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione e per l'effetto, dichiara la esecutorietà dei decreti ingiuntivi nn.
1676/2024 e 3787/2024; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1701,00 oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dei procuratori delle parti opposte, dichiaratisi antistatari.
Roma lì, 23.10.2025 Il Giudice