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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/07/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1004/2022
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Ubaldo PERFETTI e dall'Avv. Emanuele LAMANNA
APPELLANTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Maria CISANI e dall'Avv. Luca
AMICABILE
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 692/2022 pubblicata il 12.7.2022
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: ogni contraria istanza ed eccezione, disattesa e reietta, in riforma totale dell'impugnata sentenza, accogliere le domande spiegate in primo grado e per l'effetto:
- rigettare la domanda attrice in quanto infondata…, eventualmente avendo sollevato la q.l.c. della norma ove interpretata come applicabile alle sole obbligazioni di matrice contrattuale.
- con vittoria di spese di lite e condanna alla refusione del costo del contributo unificato.
Dell'appellata:
A) In via principale: respingere l'appello proposto da nei Parte_1 confronti della sentenza nr. 692/2022 del Tribunale di Macerata perché inammissibile ed infondato …; Contr B) In via subordinata: accertare e dichiarare che l'importo dovuto da in Parte favore di a titolo di interessi legali e rivalutazione in forza della sentenza del
Tribunale di Ancona nr. 170/2021 ammontava, alla data indicata nell'atto di precetto e cioè al 28/5/2021, ad Euro 218.593,51 od alla somma meglio vista, diminuendo conseguentemente l'importo di cui all'impugnato precetto della somma di Euro 1.736.119,04; dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31/5/2021 limitatamente al maggior importo richiesto a titolo di interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., ed alla conseguente rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata ha accolto la opposizione proposta dalla avverso il precetto Controparte_1 notificato il 31.5.2021 dalla per il pagamento della somma di Parte_1
pagina 2 di 8 €. 6.089.093,17, di cui €. 1.954.712,55 a titolo di “interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione a decorrere dall'8/1/2016 e sino al 2875/2021”.
In particolare il Tribunale di Macerata, dato atto che l'obbligazione sottesa all'atto di precetto opposta derivava dalla condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. pronunciata dal Tribunale di Ancona con la sentenza n. 170/2021
(posta a fondamento dell'atto di precetto), ha evidenziato che, trattandosi di obbligazione da illecito extracontrattuale, erano dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 I comma c.c., dovendosi invece escludere quelli previsti dall'art. 1284 IV comma c.c. come affermato dai giudici di legittimità (Cass. civ. n.
28409/2018) e dalla giurisprudenza di merito.
Ritenuta poi palesemente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opposta per pretesa asimmetria di trattamento tra creditori di una obbligazione contrattuale e di un obbligo risarcitorio, il Tribunale ha rideterminato gli importi dovuti a titolo di interessi legali ex art. 1284 I comma c.c. e di rivalutazione in complessivi €. 218.593,51 e, in accoglimento della opposizione, ha diminuito l'importo di cui all'impugnato precetto della somma di €.
1.736.119,04; ha infine condannato al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore della CP_1
Parte II) Ha proposto appello la (nel prosieguo, per brevità, ) Parte_1 censurando la sentenza per i motivi di seguito indicati – volti ad evidenziare la applicabilità dell'art. 1284 IV comma c.c. esclusa dal primo giudice – e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria, con vittoria di spese.
III) Si è costituita la (nel prosieguo, Controparte_1
Contr
che ha contestato la impugnazione chiedendo, in via principale, la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, di Contr Parte accertare che l'importo dovuto da in favore di a titolo di interessi legali e rivalutazione in forza della sentenza del Tribunale di Ancona n. 170/2021 ammontava alla data del precetto (28/5/2021) ad €.218.593,51 e di diminuire conseguentemente l'importo di cui all'impugnato precetto della somma di
€.1.736.119,04, in ogni caso con vittoria di spese.
pagina 3 di 8 IV) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Va preliminarmente osservato che la difesa dell'appellante, con atto depositato il 18.12.2024, ha chiesto la rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale, allegata all'atto stesso (doc.A), rilevando di aver effettuato due depositi entro il termine assegnato (scaduto 16.12.2024), come da documentazione prodotta (doc. B,C), che, tuttavia non si sono perfezionati
(infatti le c.d. terze pec di esito dei controlli automatici erano pervenute tutte con il seguente messaggio: “deposito…. Non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato scartato”, doc.D) per cause non imputabili alla difesa, ma derivanti da problemi del Gestore PEC e dell'infrastruttura di telecomunicazione esterna al Ministero stesso, come evidenziato nella nota ministeriale, allegata all'istanza, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia (doc. E).
1.2) L'istanza è meritevole di accoglimento tenuto presente che, come dedotto e documentato dalla parte appellante, quest'ultima ha inviato nel termine la comparsa conclusionale e che tuttavia il deposito non si è poi perfezionato per problematiche estranee alla parte ed alla difesa, ricollegabili “a forti rallentamenti ai sistemi civili al servizio di tutti gli uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell'intero territorio nazionale , nonché del Portuale dei Servizi Telematici….”, dovuti a “problemi del gestore PEC e dell'infrastruttura di telecomunicazioni esterna al Ministero” (v. nota allegata sub lett E).
1.3) Ne consegue che la comparsa conclusionale depositata il 18.12.2024 deve ritenersi ritualmente prodotta.
Giova a tale riguardo rilevare che l'appellata nulla ha eccepito sul punto e con la memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha contestato anche pagina 4 di 8 le argomentazioni svolte dalla controparte con la citata comparsa conclusionale, sicché risulta nella specie rispettato il principio del contraddittorio. Parte 2.1) Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la applicabilità dell'art. 1284 IV comma c.c., rilevando che non è condivisibile la motivazione del primo giudice basata su un orientamento della Suprema Corte che si sarebbe arrestata al dato letterale della norma senza fornirne un'interpretazione sistematica secondo la quale, ad avviso dell'appellante, la disposizione citata andrebbe applicata a tutte le obbligazioni pecuniarie, senza alcuna distinzione, e quindi anche alle obbligazioni risarcitorie da fonte extracontrattuale.
2.2) Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha ammesso una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 1284 comma IV c.c. ed ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, comma 4, c.c., rilevando che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Parte 2.3) Con il terzo motivo di appello osserva che l'obbligazione risarcitoria derivante dalla sentenza del Tribunale posta a fondamento dell'atto di precetto,
è ricollegabile non solo ad una responsabilità aquiliana della CA (per aver questa pubblicato bilanci falsi e per aver condizionato la scelta di investimento Parte della società ), ma anche ad una fonte contrattuale dell'Istituto bancario che ha agito in veste di intermediario ed ha posto in essere una condotta omissiva in violazione delle norme che presidiano il rapporto con l'investitore: ne consegue, secondo l'appellante, l'applicabilità dell'art. 1284 IV comma c.c., così come interpretato dall'opponente e dal Tribunale di Macerata, e, quindi, la corretta determinazione dell'importo precettato.
3) L'appello è infondato e va quindi respinto.
3.1.1) Invero le questioni trattate con il primo motivo di appello devono essere esaminate e risolte alla luce del principio di diritto affermato dalle SS.UU della
Corte di Cassazione in base al quale “ove il giudice disponga il pagamento degli
"interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli
pagina 5 di 8 interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" (Cass. civ.
SS.UU. n. 12449/2024).
I giudici di legittimità hanno chiarito, in particolare, per quanto rileva in questa sede, che “l'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli "interessi legali" è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Si tratta, come si è ormai più volte detto, di una fattispecie (relativamente) autonoma, che cade nella controversia da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificatamente svolto.
Se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati” (Cass. SS.UU cit.)
3.1.2) Nella fattispecie in esame, come si evince sia dalla motivazione che dal dispositivo della sentenza n.170/2021 (posta a fondamento dell'atto di precetto opposto), il Tribunale, dopo aver determinato l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, non ha svolto alcun accertamento in ordine alla natura degli interessi spettanti sulla somma accertata, ma ha stabilito esclusivamente pagina 6 di 8 che detta somma era “da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo”.
Pertanto, alla luce argomentazioni svolte dalla Suprema Corte con la sentenza citata e del principio di diritto sopra indicato, si ritiene che, in mancanza di qualsiasi accertamento in merito alla spettanza degli interessi legali nella misura Parte prevista dall'art. 1284 IV comma c.c., la società non possa conseguire in questa sede il pagamento degli interessi maggiorati, rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali.
Il primo motivo di appello va quindi respinto.
3.2) Strettamente connesso è l'esame del terzo motivo di gravame.
Invero alla luce del principio di diritto affermato dalle SS.UU. si ritiene che, nel presente giudizio, non sia rilevante la natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) che rappresenta la fonte della obbligazione risarcitoria: infatti, anche a voler ritenere - astrattamente – che si sia trattato di responsabilità da inadempimento contrattuale, rimane il fatto che il Tribunale non ha svolto alcun accertamento in ordine alla natura ed alla entità degli interessi dovuti, con la conseguenza che in questa sede, non è – in ogni caso - possibile applicare l'art. 1284 IV comma c.c. perché, altrimenti, così facendo, si procederebbe ad una inammissibile integrazione del titolo esecutivo.
Per tali ragioni anche il terzo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
3.3.) L'inapplicabilità della norma di cui all'art. 1284 IV comma c.c. derivante dal fatto che, nella fattispecie in esame, il titolo esecutivo giudiziale, non contiene (nel dispositivo né in motivazione) la previsione della spettanza degli interessi maggiorati rende superfluo l'esame del secondo motivo di gravame concernente la asserita illegittimità costituzionale della norma citata.
4.) Per le considerazioni svolte l'appello va respinto.
Considerati la natura delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale, risolto con la sentenza delle SS.UU, sopra citata, intervenuta nel corso del presente giudizio di appello, si ritiene che siano ravvisabili i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio.
pagina 7 di 8 5.) Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Macerata n.692/2022 pubblicata il 12.7.2022.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1004/2022
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Ubaldo PERFETTI e dall'Avv. Emanuele LAMANNA
APPELLANTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Maria CISANI e dall'Avv. Luca
AMICABILE
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 692/2022 pubblicata il 12.7.2022
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: ogni contraria istanza ed eccezione, disattesa e reietta, in riforma totale dell'impugnata sentenza, accogliere le domande spiegate in primo grado e per l'effetto:
- rigettare la domanda attrice in quanto infondata…, eventualmente avendo sollevato la q.l.c. della norma ove interpretata come applicabile alle sole obbligazioni di matrice contrattuale.
- con vittoria di spese di lite e condanna alla refusione del costo del contributo unificato.
Dell'appellata:
A) In via principale: respingere l'appello proposto da nei Parte_1 confronti della sentenza nr. 692/2022 del Tribunale di Macerata perché inammissibile ed infondato …; Contr B) In via subordinata: accertare e dichiarare che l'importo dovuto da in Parte favore di a titolo di interessi legali e rivalutazione in forza della sentenza del
Tribunale di Ancona nr. 170/2021 ammontava, alla data indicata nell'atto di precetto e cioè al 28/5/2021, ad Euro 218.593,51 od alla somma meglio vista, diminuendo conseguentemente l'importo di cui all'impugnato precetto della somma di Euro 1.736.119,04; dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31/5/2021 limitatamente al maggior importo richiesto a titolo di interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., ed alla conseguente rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata ha accolto la opposizione proposta dalla avverso il precetto Controparte_1 notificato il 31.5.2021 dalla per il pagamento della somma di Parte_1
pagina 2 di 8 €. 6.089.093,17, di cui €. 1.954.712,55 a titolo di “interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione a decorrere dall'8/1/2016 e sino al 2875/2021”.
In particolare il Tribunale di Macerata, dato atto che l'obbligazione sottesa all'atto di precetto opposta derivava dalla condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. pronunciata dal Tribunale di Ancona con la sentenza n. 170/2021
(posta a fondamento dell'atto di precetto), ha evidenziato che, trattandosi di obbligazione da illecito extracontrattuale, erano dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 I comma c.c., dovendosi invece escludere quelli previsti dall'art. 1284 IV comma c.c. come affermato dai giudici di legittimità (Cass. civ. n.
28409/2018) e dalla giurisprudenza di merito.
Ritenuta poi palesemente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opposta per pretesa asimmetria di trattamento tra creditori di una obbligazione contrattuale e di un obbligo risarcitorio, il Tribunale ha rideterminato gli importi dovuti a titolo di interessi legali ex art. 1284 I comma c.c. e di rivalutazione in complessivi €. 218.593,51 e, in accoglimento della opposizione, ha diminuito l'importo di cui all'impugnato precetto della somma di €.
1.736.119,04; ha infine condannato al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore della CP_1
Parte II) Ha proposto appello la (nel prosieguo, per brevità, ) Parte_1 censurando la sentenza per i motivi di seguito indicati – volti ad evidenziare la applicabilità dell'art. 1284 IV comma c.c. esclusa dal primo giudice – e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria, con vittoria di spese.
III) Si è costituita la (nel prosieguo, Controparte_1
Contr
che ha contestato la impugnazione chiedendo, in via principale, la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, di Contr Parte accertare che l'importo dovuto da in favore di a titolo di interessi legali e rivalutazione in forza della sentenza del Tribunale di Ancona n. 170/2021 ammontava alla data del precetto (28/5/2021) ad €.218.593,51 e di diminuire conseguentemente l'importo di cui all'impugnato precetto della somma di
€.1.736.119,04, in ogni caso con vittoria di spese.
pagina 3 di 8 IV) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Va preliminarmente osservato che la difesa dell'appellante, con atto depositato il 18.12.2024, ha chiesto la rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale, allegata all'atto stesso (doc.A), rilevando di aver effettuato due depositi entro il termine assegnato (scaduto 16.12.2024), come da documentazione prodotta (doc. B,C), che, tuttavia non si sono perfezionati
(infatti le c.d. terze pec di esito dei controlli automatici erano pervenute tutte con il seguente messaggio: “deposito…. Non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato scartato”, doc.D) per cause non imputabili alla difesa, ma derivanti da problemi del Gestore PEC e dell'infrastruttura di telecomunicazione esterna al Ministero stesso, come evidenziato nella nota ministeriale, allegata all'istanza, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia (doc. E).
1.2) L'istanza è meritevole di accoglimento tenuto presente che, come dedotto e documentato dalla parte appellante, quest'ultima ha inviato nel termine la comparsa conclusionale e che tuttavia il deposito non si è poi perfezionato per problematiche estranee alla parte ed alla difesa, ricollegabili “a forti rallentamenti ai sistemi civili al servizio di tutti gli uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell'intero territorio nazionale , nonché del Portuale dei Servizi Telematici….”, dovuti a “problemi del gestore PEC e dell'infrastruttura di telecomunicazioni esterna al Ministero” (v. nota allegata sub lett E).
1.3) Ne consegue che la comparsa conclusionale depositata il 18.12.2024 deve ritenersi ritualmente prodotta.
Giova a tale riguardo rilevare che l'appellata nulla ha eccepito sul punto e con la memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha contestato anche pagina 4 di 8 le argomentazioni svolte dalla controparte con la citata comparsa conclusionale, sicché risulta nella specie rispettato il principio del contraddittorio. Parte 2.1) Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la applicabilità dell'art. 1284 IV comma c.c., rilevando che non è condivisibile la motivazione del primo giudice basata su un orientamento della Suprema Corte che si sarebbe arrestata al dato letterale della norma senza fornirne un'interpretazione sistematica secondo la quale, ad avviso dell'appellante, la disposizione citata andrebbe applicata a tutte le obbligazioni pecuniarie, senza alcuna distinzione, e quindi anche alle obbligazioni risarcitorie da fonte extracontrattuale.
2.2) Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha ammesso una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 1284 comma IV c.c. ed ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, comma 4, c.c., rilevando che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Parte 2.3) Con il terzo motivo di appello osserva che l'obbligazione risarcitoria derivante dalla sentenza del Tribunale posta a fondamento dell'atto di precetto,
è ricollegabile non solo ad una responsabilità aquiliana della CA (per aver questa pubblicato bilanci falsi e per aver condizionato la scelta di investimento Parte della società ), ma anche ad una fonte contrattuale dell'Istituto bancario che ha agito in veste di intermediario ed ha posto in essere una condotta omissiva in violazione delle norme che presidiano il rapporto con l'investitore: ne consegue, secondo l'appellante, l'applicabilità dell'art. 1284 IV comma c.c., così come interpretato dall'opponente e dal Tribunale di Macerata, e, quindi, la corretta determinazione dell'importo precettato.
3) L'appello è infondato e va quindi respinto.
3.1.1) Invero le questioni trattate con il primo motivo di appello devono essere esaminate e risolte alla luce del principio di diritto affermato dalle SS.UU della
Corte di Cassazione in base al quale “ove il giudice disponga il pagamento degli
"interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli
pagina 5 di 8 interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" (Cass. civ.
SS.UU. n. 12449/2024).
I giudici di legittimità hanno chiarito, in particolare, per quanto rileva in questa sede, che “l'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli "interessi legali" è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Si tratta, come si è ormai più volte detto, di una fattispecie (relativamente) autonoma, che cade nella controversia da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificatamente svolto.
Se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati” (Cass. SS.UU cit.)
3.1.2) Nella fattispecie in esame, come si evince sia dalla motivazione che dal dispositivo della sentenza n.170/2021 (posta a fondamento dell'atto di precetto opposto), il Tribunale, dopo aver determinato l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, non ha svolto alcun accertamento in ordine alla natura degli interessi spettanti sulla somma accertata, ma ha stabilito esclusivamente pagina 6 di 8 che detta somma era “da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo”.
Pertanto, alla luce argomentazioni svolte dalla Suprema Corte con la sentenza citata e del principio di diritto sopra indicato, si ritiene che, in mancanza di qualsiasi accertamento in merito alla spettanza degli interessi legali nella misura Parte prevista dall'art. 1284 IV comma c.c., la società non possa conseguire in questa sede il pagamento degli interessi maggiorati, rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali.
Il primo motivo di appello va quindi respinto.
3.2) Strettamente connesso è l'esame del terzo motivo di gravame.
Invero alla luce del principio di diritto affermato dalle SS.UU. si ritiene che, nel presente giudizio, non sia rilevante la natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) che rappresenta la fonte della obbligazione risarcitoria: infatti, anche a voler ritenere - astrattamente – che si sia trattato di responsabilità da inadempimento contrattuale, rimane il fatto che il Tribunale non ha svolto alcun accertamento in ordine alla natura ed alla entità degli interessi dovuti, con la conseguenza che in questa sede, non è – in ogni caso - possibile applicare l'art. 1284 IV comma c.c. perché, altrimenti, così facendo, si procederebbe ad una inammissibile integrazione del titolo esecutivo.
Per tali ragioni anche il terzo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
3.3.) L'inapplicabilità della norma di cui all'art. 1284 IV comma c.c. derivante dal fatto che, nella fattispecie in esame, il titolo esecutivo giudiziale, non contiene (nel dispositivo né in motivazione) la previsione della spettanza degli interessi maggiorati rende superfluo l'esame del secondo motivo di gravame concernente la asserita illegittimità costituzionale della norma citata.
4.) Per le considerazioni svolte l'appello va respinto.
Considerati la natura delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale, risolto con la sentenza delle SS.UU, sopra citata, intervenuta nel corso del presente giudizio di appello, si ritiene che siano ravvisabili i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio.
pagina 7 di 8 5.) Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Macerata n.692/2022 pubblicata il 12.7.2022.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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