Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/12/2025, n. 7935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7935 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2025, proposto da
OK Kumar, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta alla assunzione emanato dalla Prefettura di Napoli e notificato al difensore in data 6.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. OC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro stagionale da svolgersi alle dipendenze del sig. Cervone, così facendo ingresso nel territorio nazionale in data 28.9.2023.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, veniva in ogni caso comunicato alla Prefettura l’inizio della attività lavorativa, con orizzonte temporale 1.12.2023-31.03.2024.
1.2. A seguito di altri solleciti, la Prefettura di Napoli provvedeva a convocare le parti per il giorno 17 dicembre 2024, a quel punto però concretandosi la indisponibilità del primigenio datore di lavoro.
1.3. Al fine, veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno.
1.4. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/98, dell’art.3dellal.241/90, eccesso di potere per violazione della circolare n. 3625 del 11.05.2021 e n. 2399 del 24.07.2020, atteso che la convocazione, avvenuta dopo quindici mesi dall’ingresso, sarebbe intervenuta quando il contratto di lavoro –effettivamente stipulato ed eseguito- era ormai cessato; ciò che avrebbe dovuto indurre la Amministrazione a rilasciare, quanto meno, un permesso per attesa occupazione.
1.5. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 24 maggio 2023;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente –che, peraltro, stipulavano effettivamente un contratto di lavoro- al fine della definizione del procedimento;
- dell’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca -oltre diciotto mesi- che assume vieppiù pregnanza avuto riguardo alla inusitata scansione temporale che risulta avere connotato, di contro, la fase procedimentale volta alla richiesta di integrazione documentale e alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
2.2. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- non è quivi in discussione, non essendo mai stata allegata neanche dalla resistente Amministrazione, la inesistenza in allora –vale a dire, al momento dell’ingresso in Italia- delle condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro con l’indicato datore, tenuto altresì conto delle evidenze documentali quivi versate in atti dal ricorrente, attestanti l’effettivo inizio del rapporto di lavoro tra esso ricorrente e il suo datore (cfr., cd. “modello di comunicazione unilav”, quivi prodotto, del 6 dicembre 2023);
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia, e ha anche iniziato la attività lavorativa indicata nella richiesta;
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente.
2.2.1. Non priva di significanza, indi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere effettivamente iniziato la attività lavorativa con l’indicato datore di lavoro.
2.2.2. La sua successiva cessazione –nel momento in cui veniva disposta la convocazione- è fatto determinato giustappunto dalla ingiustificata inerzia serbata dalla Amministrazione che, indi, avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con un diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno 17 novembre 2020 n. 4623 (emesse giustappunto in relazione alle procedure di emersione ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34 del 2020), che pur non sembrano incompatibili con la sottoscrizione del contratto di soggiorno anche in presenza di rapporto di lavoro cessato.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- disposto l’accoglimento della domanda di ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stata integrata la documentazione siccome disposto dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Claudia Pedrini la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
AN CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC AM | AN CU |
IL SEGRETARIO