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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
5863/2024
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 07/11/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come a precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5863/2024 R.G. L. promosso
DA
Parte_1 c. f. C.F. 1 nato a [...] il [...] ed ivi res.
,
Via Piemonte 36, che agisce nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa a responsabilità limitata “6 Controparte_1 con sede legale in Paternò, contrada 6 Cutura s.n.c. C.F. P.IVA 1 rappresentati e difesi dall'avv. CC IA come da
,
procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliati presso il suo studio in Paternò via E. Bellia
161;
RICORRENTI
Controparte_2 in persona del Presidente legale rappresentante p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c. f. P.IVA_2 in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, giusta procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto Opposizione ad Ordinanze Ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso tre Ordinanze ingiunzione di seguito specificate:
1. Ordinanza ingiunzione OI-001784817, recante protocollo n. CP_2.2100.28/05/2024.0415429, CP notificata in data 07/06/2024, con la quale aveva ingiunto il pagamento della somma di €
3.733,22 al ricorrente, nella qualità di legale rappresentante legale p. t. della società [...] Controparte 1 ed alla medesima società indicata( Parte_2 come obbligato in solido, a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 in relazione all'annualità 2017;
2. Ordinanza ingiunzione OI-001786896, recante protocollo CP 2.2100.28/05/2024.0415433, notificata il 10.06.2024, con la quale CP_2 ingiungeva il pagamento della somma di € 3.733,22 al ricorrente odierno nella qualità di legale rappresentante della società cooperativa a CP_1 ed alla medesima società a r.l. già indicata, quale coobbligato in solido, contestando la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983 in riferimento all'anno 2017;
3. Ordinanza Ingiunzione OI-001786825, recante protocollo n. CP_2.2100.28/05/2024.0415484, CP notificata il 10.06.2024 con la quale aveva ingiunto al ricorrente ed alla società cooperativa a.r.l.
CP_1 di cui era legale rappresentante, il pagamento della somma di € 3.017,13 a titolo di sanzione
,
amministrativa per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983 in relazione all'annualità 2018.
Motivi dell'opposizione erano l'intervenuta decadenza dell' CP_2 per avere lasciato decorrere il termine di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981 avrebbe dovuto notificare l'atto prodromico di accertamento;
l'omessa notifica della contestazione di violazione a più soggetti responsabili;
nullità delle notifiche per violazione delle norme procedurali;
violazione del contraddittorio e diritto di difesa;
violazione del principio di trasparenza e informazione tempestiva, assenza di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, intervenuta prescrizione delle somme per cui si procede, essendo decorsi oltre cinque anni dalla data delle omissioni risalenti al 2017/2018; l'insussistenza della condotta contestata, presenza di cause di esclusione della punibilità; violazione dell'art. 20 della Direttiva 2014/67.
Adiva pertanto questo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, previa sospensione inaudita altera parte e fissazione udienza e termine per notifica ai resistenti- in via preliminare accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità o annullamento e comunque dichiarare priva di efficacia le ordinanze ingiunzione statuendo che nulla è dovuto per: Omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili;
decadenza dei termini indicati dall'art. 14 della legge 689/1981; violazione del diritto al contraddittorio e violazione diritto di difesa, violazione dei principi di trasparenza e di informazione tempestiva e/o violazione dello statuto del contribuente;
assoluta assenza di motivazione e conseguente violazione di legge per mancata indicazione delle violazioni contestate;
intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio e intervenuta prescrizione delle somme per cui si procede;
insussistenza della presunta condotta contestata, non debenza delle somme e/o presenza di cause di esclusione della punibilità; Disporre l'annullamento degli atti impugnati, statuendo che nulla è dovuto dal ricorrente né in proprio né quale obbligato in solido, in via ancora più gradata accertata e dichiarata l'assenza di proporzionalità della sanzione irrogata in relazione alla contestazione che emergerà dalla produzione avversaria rideterminare le somme in misura ridotta al di sotto del minimo edittale, disapplicando la normativa nazionale in favore di quella comunitaria giusto art. 20 della Direttiva 2014/67". Chiedeva la vittoria di spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c. CP Si costituiva in giudizio tempestivamente con memoria difensiva depositata il 06/11/2024, contestando le deduzioni attoree sotto ogni profilo. Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni :"in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 6
D.Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 617 cpc. Ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta o del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, in via principale respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze - ingiunzione opposte, dichiarandone l'esecutorietà nonché dichiarare tenuta e, conseguentemente,
CP condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell" delle somme che risulteranno accertate
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti"." Con il favore di spese e compensi di lite".
L'udienza di discussione del 07/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa sulle conclusioni di cui alle note in atti depositate, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta e quindi è stata decisa con la presente sentenza.
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché dalla documentazione in atti versata risulta che l'atto introduttivo del giudizio risulta proposto nel termine di cui all'art. 6
D.Lgs. 150/2011.
Venendo alle ragioni della decisione, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l.12.09.1983 n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638),
con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30
aprile le 1969, n. 153, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000
annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3
comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23
rubricato "Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ha stabilito che 1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le Pt_3
le" da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso".
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 di-
cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione ".L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, "in quanto applicabili ".
Ciò detto, deve evidenziarsi che, in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 1.
689/1981 il ricorso appare fondato.
Nella fattispecie all'esame, in riferimento all'ordinanza OI-0001784817, l'accertamento afferente le violazioni dell'anno 2017 risulta notificato in data 07.09.2019, come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente. Detto accertamento reca protocollo n. CP_2.2100.25/07/2019.0359466
e riguarda i periodi : 03/2016; 04/2016; 01/2017; 02/2017.
وIn riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-0001786896 afferente violazioni 2017,
l'accertamento richiamato nel provvedimento all'esame reca protocollo n.
CP 2.2100.25/07/2019.0359467 e risulta notificato in data 07/09/2019 e riguarda i periodi : 03/2016, CP 04/2016, 01/2017, 02/2017, come da documentazione in atti depositata dalla parte resistente e come si evince dalla memoria di costituzione della resistente. L'accertamento n. CP_2.2100.13/08/2019.0400131 che riguardava le violazioni del 2018, risulta notificato il 09/09/2019, come risulta dalla Ordinanza Ingiunzione che lo richiama OI-0001786825
e dalla documentazione in atti depositata dall'ente resistente.
Tali notifiche tuttavia si presentano tardive e comunque avvenute oltre il termine di novanta giorni
Pt_4dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2017 e 2018, rilevabili dai flussi CP documentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2017/2018 e poi contestate nel
2019.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi-
cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale (cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G.; 12152/2022 R.G.; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022).
L'art. 14 1. 689/1981 prevede che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al paga-
mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer-
tamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi-
zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer tato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli-
gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre-
visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti-
ficazione nel termine prescritto ".Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine previsto dall'art. 14 1. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giu-
dice di merito, nel caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza,
automaticamente rilevabili dall'istituto.
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 25/07/2019 la data che figura nell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza OI-00017884817, già sopra specificato,
la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 02/2017, pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione.
Medesima valutazione deve essere eseguita per l'atto di accertamento afferente le violazioni del
2017, richiamato nell'Ordinanza Ingiunzione OI-0001786896 contestate in data 07/09/2019, come in atti documentato dalla resistente medesima, anche in questo caso la contestazione è tardiva e risulta violato il termine di 90 giorni già alla data di emissione dell'accertamento 25.07.2019.
La decadenza si evince anche per l'Ordinanza OI-0001786825 che richiama l'atto di accertamento recante protocollo n. CP_2.2100.13/08/2019.0400131 che viene notificato il 09/09/2019 e riguarda le violazioni riguardanti il 2019, anche in questo caso la contestazione viola il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 con decadenza dell'Ente dal potere di esigere il pagamento delle somme.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione, e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale, il risultato non muterebbe poiché
le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente.
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto ". Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare CP_2 n. 32 del 25.02.2022, secondo cui“ in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : [...]
omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. art. 28 della legge 689/1981)".
Da ultimo, l'applicabilità dell'art. 14 richiamato, è ribadita dall'art. 23 comma 2, D.L.48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023 il quale, nel modificare "in deroga" il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 ( dispone:"Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione"), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento con assorbimento di ogni altra questione, le ordinanze impugnate devono pertanto essere annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modifica to dal D.M. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5863/2024, disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 0001784817, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-0001786896, annulla l'Ordinanza ingiunzione OI-0001786825;
CP Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in €1863,5, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
CC IA dichiaratasi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Catania, 01.12.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 07/11/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come a precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5863/2024 R.G. L. promosso
DA
Parte_1 c. f. C.F. 1 nato a [...] il [...] ed ivi res.
,
Via Piemonte 36, che agisce nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa a responsabilità limitata “6 Controparte_1 con sede legale in Paternò, contrada 6 Cutura s.n.c. C.F. P.IVA 1 rappresentati e difesi dall'avv. CC IA come da
,
procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliati presso il suo studio in Paternò via E. Bellia
161;
RICORRENTI
Controparte_2 in persona del Presidente legale rappresentante p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c. f. P.IVA_2 in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, giusta procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto Opposizione ad Ordinanze Ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso tre Ordinanze ingiunzione di seguito specificate:
1. Ordinanza ingiunzione OI-001784817, recante protocollo n. CP_2.2100.28/05/2024.0415429, CP notificata in data 07/06/2024, con la quale aveva ingiunto il pagamento della somma di €
3.733,22 al ricorrente, nella qualità di legale rappresentante legale p. t. della società [...] Controparte 1 ed alla medesima società indicata( Parte_2 come obbligato in solido, a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 in relazione all'annualità 2017;
2. Ordinanza ingiunzione OI-001786896, recante protocollo CP 2.2100.28/05/2024.0415433, notificata il 10.06.2024, con la quale CP_2 ingiungeva il pagamento della somma di € 3.733,22 al ricorrente odierno nella qualità di legale rappresentante della società cooperativa a CP_1 ed alla medesima società a r.l. già indicata, quale coobbligato in solido, contestando la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983 in riferimento all'anno 2017;
3. Ordinanza Ingiunzione OI-001786825, recante protocollo n. CP_2.2100.28/05/2024.0415484, CP notificata il 10.06.2024 con la quale aveva ingiunto al ricorrente ed alla società cooperativa a.r.l.
CP_1 di cui era legale rappresentante, il pagamento della somma di € 3.017,13 a titolo di sanzione
,
amministrativa per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983 in relazione all'annualità 2018.
Motivi dell'opposizione erano l'intervenuta decadenza dell' CP_2 per avere lasciato decorrere il termine di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981 avrebbe dovuto notificare l'atto prodromico di accertamento;
l'omessa notifica della contestazione di violazione a più soggetti responsabili;
nullità delle notifiche per violazione delle norme procedurali;
violazione del contraddittorio e diritto di difesa;
violazione del principio di trasparenza e informazione tempestiva, assenza di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, intervenuta prescrizione delle somme per cui si procede, essendo decorsi oltre cinque anni dalla data delle omissioni risalenti al 2017/2018; l'insussistenza della condotta contestata, presenza di cause di esclusione della punibilità; violazione dell'art. 20 della Direttiva 2014/67.
Adiva pertanto questo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, previa sospensione inaudita altera parte e fissazione udienza e termine per notifica ai resistenti- in via preliminare accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità o annullamento e comunque dichiarare priva di efficacia le ordinanze ingiunzione statuendo che nulla è dovuto per: Omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili;
decadenza dei termini indicati dall'art. 14 della legge 689/1981; violazione del diritto al contraddittorio e violazione diritto di difesa, violazione dei principi di trasparenza e di informazione tempestiva e/o violazione dello statuto del contribuente;
assoluta assenza di motivazione e conseguente violazione di legge per mancata indicazione delle violazioni contestate;
intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio e intervenuta prescrizione delle somme per cui si procede;
insussistenza della presunta condotta contestata, non debenza delle somme e/o presenza di cause di esclusione della punibilità; Disporre l'annullamento degli atti impugnati, statuendo che nulla è dovuto dal ricorrente né in proprio né quale obbligato in solido, in via ancora più gradata accertata e dichiarata l'assenza di proporzionalità della sanzione irrogata in relazione alla contestazione che emergerà dalla produzione avversaria rideterminare le somme in misura ridotta al di sotto del minimo edittale, disapplicando la normativa nazionale in favore di quella comunitaria giusto art. 20 della Direttiva 2014/67". Chiedeva la vittoria di spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c. CP Si costituiva in giudizio tempestivamente con memoria difensiva depositata il 06/11/2024, contestando le deduzioni attoree sotto ogni profilo. Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni :"in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 6
D.Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 617 cpc. Ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta o del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, in via principale respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze - ingiunzione opposte, dichiarandone l'esecutorietà nonché dichiarare tenuta e, conseguentemente,
CP condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell" delle somme che risulteranno accertate
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti"." Con il favore di spese e compensi di lite".
L'udienza di discussione del 07/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa sulle conclusioni di cui alle note in atti depositate, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta e quindi è stata decisa con la presente sentenza.
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché dalla documentazione in atti versata risulta che l'atto introduttivo del giudizio risulta proposto nel termine di cui all'art. 6
D.Lgs. 150/2011.
Venendo alle ragioni della decisione, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l.12.09.1983 n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638),
con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30
aprile le 1969, n. 153, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000
annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3
comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23
rubricato "Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ha stabilito che 1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le Pt_3
le" da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso".
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 di-
cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione ".L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, "in quanto applicabili ".
Ciò detto, deve evidenziarsi che, in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 1.
689/1981 il ricorso appare fondato.
Nella fattispecie all'esame, in riferimento all'ordinanza OI-0001784817, l'accertamento afferente le violazioni dell'anno 2017 risulta notificato in data 07.09.2019, come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente. Detto accertamento reca protocollo n. CP_2.2100.25/07/2019.0359466
e riguarda i periodi : 03/2016; 04/2016; 01/2017; 02/2017.
وIn riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-0001786896 afferente violazioni 2017,
l'accertamento richiamato nel provvedimento all'esame reca protocollo n.
CP 2.2100.25/07/2019.0359467 e risulta notificato in data 07/09/2019 e riguarda i periodi : 03/2016, CP 04/2016, 01/2017, 02/2017, come da documentazione in atti depositata dalla parte resistente e come si evince dalla memoria di costituzione della resistente. L'accertamento n. CP_2.2100.13/08/2019.0400131 che riguardava le violazioni del 2018, risulta notificato il 09/09/2019, come risulta dalla Ordinanza Ingiunzione che lo richiama OI-0001786825
e dalla documentazione in atti depositata dall'ente resistente.
Tali notifiche tuttavia si presentano tardive e comunque avvenute oltre il termine di novanta giorni
Pt_4dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2017 e 2018, rilevabili dai flussi CP documentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2017/2018 e poi contestate nel
2019.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi-
cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale (cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G.; 12152/2022 R.G.; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022).
L'art. 14 1. 689/1981 prevede che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al paga-
mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer-
tamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi-
zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer tato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli-
gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre-
visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti-
ficazione nel termine prescritto ".Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine previsto dall'art. 14 1. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giu-
dice di merito, nel caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza,
automaticamente rilevabili dall'istituto.
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 25/07/2019 la data che figura nell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza OI-00017884817, già sopra specificato,
la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 02/2017, pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione.
Medesima valutazione deve essere eseguita per l'atto di accertamento afferente le violazioni del
2017, richiamato nell'Ordinanza Ingiunzione OI-0001786896 contestate in data 07/09/2019, come in atti documentato dalla resistente medesima, anche in questo caso la contestazione è tardiva e risulta violato il termine di 90 giorni già alla data di emissione dell'accertamento 25.07.2019.
La decadenza si evince anche per l'Ordinanza OI-0001786825 che richiama l'atto di accertamento recante protocollo n. CP_2.2100.13/08/2019.0400131 che viene notificato il 09/09/2019 e riguarda le violazioni riguardanti il 2019, anche in questo caso la contestazione viola il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 con decadenza dell'Ente dal potere di esigere il pagamento delle somme.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione, e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale, il risultato non muterebbe poiché
le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente.
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto ". Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare CP_2 n. 32 del 25.02.2022, secondo cui“ in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : [...]
omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. art. 28 della legge 689/1981)".
Da ultimo, l'applicabilità dell'art. 14 richiamato, è ribadita dall'art. 23 comma 2, D.L.48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023 il quale, nel modificare "in deroga" il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 ( dispone:"Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione"), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento con assorbimento di ogni altra questione, le ordinanze impugnate devono pertanto essere annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modifica to dal D.M. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5863/2024, disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 0001784817, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-0001786896, annulla l'Ordinanza ingiunzione OI-0001786825;
CP Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in €1863,5, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
CC IA dichiaratasi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Catania, 01.12.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo