Art. 3. 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.
2. Per le prove d'esame e per le modalita' di svolgimento, nonche' per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.
3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;
b) abbiano i requisiti di cui all' articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 . Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;
c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;
d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 , nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.
2. Per le prove d'esame e per le modalita' di svolgimento, nonche' per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.
3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;
b) abbiano i requisiti di cui all' articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 . Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;
c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;
d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 , nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.