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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1062/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, OR
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4415/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000020 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello tempestivamente notificato presso il domicilio eletto dalla parte ricorrente in primo grado, depositato in data 11 giugno 2025 presso la segreteria della Corte, il Comune di Ercolano appella la sentenza n. 18474, depositata in data 16/12/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che aveva accolto il ricorso prodotto dal contribuente Società_1, dell'Opera di Don Orione, avverso l'avviso di intimazione notificato il 26 marzo 2024, incorporante i crediti
TASI relativi all'anno 2018, totalmente omessa.
L'appellante censura la sentenza impugnata deducendo mancanza di prova dell'attività religiosa in concreto svolta dalla appellata.
La correttezza della rendita catastale rettificata.
La corretta applicazione della penale.
Si è costituito in giudizio anche il concessionario per la riscossione che ha svolto intervento adesivo all'appellante.
L'Ente religioso ricorrente in primo grado non ha inteso costituirsi in grado di appello.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la Corte, dopo la relazione della causa, riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1 impugnava, con il ricorso introduttivo del giudizio, l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento TASI 2018 (n.
42122400000020), notificato dal Comune di Ercolano in data 26 marzo 2024, ritenendo pienamente applicabile alle 15 unità immobiliari in avviso l'esenzione prevista dall'art. 9 comma 8 del d.lgs n. 23/2011, che rimandava alla normativa Ici, art. 7 lettera i) del d.lgs. 504/1992, secondo il quale sono esenti gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività
"...assistenziali, previdenziali, sanitarie......nonchè delle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222" (ossia le attività di religione e di culto). Inoltre, a prescindere dall'esenzione, i primi 4 immobili indicati nell'avviso erano stati tassati sulla base di rendite catastali modificate solamente nel corso dell'anno 2021, per cui la TASI 2018 non poteva avere in relazione a detti immobili una base imponibile calcolata in base a rendite non ancora notificate all'Ente. Il ricorrente deduceva, altresì, la decadenza dal potere di accertamento, essendo il termine spirato in data 31.12.2023 (art. 161 co.1 l. 296 del 2006).
Si costituiva in giudizio il Comune di Ercolano, impugnando la domanda del ricorrente e rilevando la correttezza del proprio operato.
Con la sentenza qui impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Il Comune appellante si duole delle ragioni dell'accoglimento del motivo speso dal contribuente in tema di riconoscimento della esenzione e attribuzione agli immobili della rendita, dovendosi considerare l'attività svolta in prevalenza (casa di cura ed ospedale), correttamente poi è stata attribuita la categoria B/2 a differenza di quella proposta dal contribuente (B/1) e di quella rettificata dalla p. a. (D/4).
Preso atto che la decisione sulla natura dell'attività in prevalenza svolta non è oggetto di impugnazione da parte dell'ente religioso e che correttamente il Comune ritiene affatto dimostrata la natura prevalentemente ecclesiastica dell'attività svolta daSocietà_1, ritiene il Collegio nella fattispecie di Tasi 2018 totalmente omessa, non sia tanto questione di giudicato esterno, quanto di esecutività ope legis della sentenza che ha deciso sulla attribuzione della rendita catastale, annullando la rettifica, con indicazione dei parametri corretti
(categoria B/2 e necessità di attribuzione di una rendita coerente). Laonde, non può farsi riferimento alla rendita catastale annullata. Nelle more rimane efficace la rendita e la categoria indicate in DOCFA, salvo eventuale successivo recupero, se ancora nei termini, a seguito della notificazione della nuova rendita in ragione della sentenza sulla rettifica catastale (anche provvisoria per adeguamento alla sentenza provvisoriamente esecutiva).
Va pertanto parzialmente accolto l'appello del Comune di Ercolano, dovendosi stabilire l'entità del tributo in base al classamento e rendita applicabili al 1° gennaio 2018, come da DOCFA del 17 giugno 2015.
Le sanzioni vanno applicate nel minimo edittale.
In ragione della complessità della materia le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, stabilisce che il tributo di cui all'accertamento impugnato va rideterminato sulla base del classamento e rendita in atti al 1 gennaio 2018 come da Docfa del 17 giugno 2015; sanzioni conseguenti nel minimo edittale. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, OR
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4415/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000020 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello tempestivamente notificato presso il domicilio eletto dalla parte ricorrente in primo grado, depositato in data 11 giugno 2025 presso la segreteria della Corte, il Comune di Ercolano appella la sentenza n. 18474, depositata in data 16/12/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che aveva accolto il ricorso prodotto dal contribuente Società_1, dell'Opera di Don Orione, avverso l'avviso di intimazione notificato il 26 marzo 2024, incorporante i crediti
TASI relativi all'anno 2018, totalmente omessa.
L'appellante censura la sentenza impugnata deducendo mancanza di prova dell'attività religiosa in concreto svolta dalla appellata.
La correttezza della rendita catastale rettificata.
La corretta applicazione della penale.
Si è costituito in giudizio anche il concessionario per la riscossione che ha svolto intervento adesivo all'appellante.
L'Ente religioso ricorrente in primo grado non ha inteso costituirsi in grado di appello.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la Corte, dopo la relazione della causa, riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1 impugnava, con il ricorso introduttivo del giudizio, l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento TASI 2018 (n.
42122400000020), notificato dal Comune di Ercolano in data 26 marzo 2024, ritenendo pienamente applicabile alle 15 unità immobiliari in avviso l'esenzione prevista dall'art. 9 comma 8 del d.lgs n. 23/2011, che rimandava alla normativa Ici, art. 7 lettera i) del d.lgs. 504/1992, secondo il quale sono esenti gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività
"...assistenziali, previdenziali, sanitarie......nonchè delle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222" (ossia le attività di religione e di culto). Inoltre, a prescindere dall'esenzione, i primi 4 immobili indicati nell'avviso erano stati tassati sulla base di rendite catastali modificate solamente nel corso dell'anno 2021, per cui la TASI 2018 non poteva avere in relazione a detti immobili una base imponibile calcolata in base a rendite non ancora notificate all'Ente. Il ricorrente deduceva, altresì, la decadenza dal potere di accertamento, essendo il termine spirato in data 31.12.2023 (art. 161 co.1 l. 296 del 2006).
Si costituiva in giudizio il Comune di Ercolano, impugnando la domanda del ricorrente e rilevando la correttezza del proprio operato.
Con la sentenza qui impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Il Comune appellante si duole delle ragioni dell'accoglimento del motivo speso dal contribuente in tema di riconoscimento della esenzione e attribuzione agli immobili della rendita, dovendosi considerare l'attività svolta in prevalenza (casa di cura ed ospedale), correttamente poi è stata attribuita la categoria B/2 a differenza di quella proposta dal contribuente (B/1) e di quella rettificata dalla p. a. (D/4).
Preso atto che la decisione sulla natura dell'attività in prevalenza svolta non è oggetto di impugnazione da parte dell'ente religioso e che correttamente il Comune ritiene affatto dimostrata la natura prevalentemente ecclesiastica dell'attività svolta daSocietà_1, ritiene il Collegio nella fattispecie di Tasi 2018 totalmente omessa, non sia tanto questione di giudicato esterno, quanto di esecutività ope legis della sentenza che ha deciso sulla attribuzione della rendita catastale, annullando la rettifica, con indicazione dei parametri corretti
(categoria B/2 e necessità di attribuzione di una rendita coerente). Laonde, non può farsi riferimento alla rendita catastale annullata. Nelle more rimane efficace la rendita e la categoria indicate in DOCFA, salvo eventuale successivo recupero, se ancora nei termini, a seguito della notificazione della nuova rendita in ragione della sentenza sulla rettifica catastale (anche provvisoria per adeguamento alla sentenza provvisoriamente esecutiva).
Va pertanto parzialmente accolto l'appello del Comune di Ercolano, dovendosi stabilire l'entità del tributo in base al classamento e rendita applicabili al 1° gennaio 2018, come da DOCFA del 17 giugno 2015.
Le sanzioni vanno applicate nel minimo edittale.
In ragione della complessità della materia le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, stabilisce che il tributo di cui all'accertamento impugnato va rideterminato sulla base del classamento e rendita in atti al 1 gennaio 2018 come da Docfa del 17 giugno 2015; sanzioni conseguenti nel minimo edittale. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.