Art. 3. Compensi della commissione d'esame 1. Ai componenti ed ai segretari della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 2 sara' corrisposto lo stesso trattamento economico, previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per i componenti la commissione d'esame dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.
2. Ai membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione, che dovranno recarsi fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione, sara' corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali di livello C, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni.
3. La relativa spesa gravera' sul capitolo 5837 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
Nota all' art. 3:
- La legge del 18 dicembre 1973, n. 836 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 29 dicembre 1973 e reca "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".
2. Ai membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione, che dovranno recarsi fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione, sara' corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali di livello C, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni.
3. La relativa spesa gravera' sul capitolo 5837 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
Nota all' art. 3:
- La legge del 18 dicembre 1973, n. 836 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 29 dicembre 1973 e reca "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".