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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 17941/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
17941/2019
T R A
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Daniela Angelini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Dante
Alighieri n. 294
- ATTRICE –
ALLA VIA Controparte_1
BOTTALICO N. 58, C.F. in persona dell'amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariapia Rella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Marchese di Montrone n. 57
- CONVENUTO – All'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni così rassegante dalle parti: “ ….i procuratori delle parti dichiarano che è stato formalizzato un accordo transattivo in data 12.02.2024 in base al quale la sig.ra ha rateizzato il suo debito nei confronti del condominio e pertanto Parte_1
chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio...”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Oggetto della presente controversia era l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4296/19 emesso da questo ufficio in data
30.10.2019 in favore del condominio di via Bottalico n.58 in Bari ed in danno della sig.ra per il pagamento della somma di €. 7.886,76 oltre interessi Parte_1
legali e spese del giudizio, in virtù di crediti condominiali risultanti da rendiconto approvato dall'assemblea del 29.05.2018 e relativo all'esercizio 2017. Deduceva parte opponente di non essere stata regolarmente convocata all'assemblea e di avere potuto impugnare la delibera che costituiva il presupposto del credito vantato dal , CP_1
solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Con provvedimento del 24.11.2020 il
Giudice sospendeva la provvisoria esecutività del decreto opposto. Dopo la dichiarazione di contumacia del condominio opposto, la causa era rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Si costituiva successivamente il condominio opposto chiedendo il rigetto della domanda. Con provvedimento del
02.03.2021 il giudice revocava l'ordinanza con la quale aveva rinviato la causa per la discussione e decisione e disponeva lo svolgimento della mediazione. Espletata senza esito la mediazione la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni Alla
udienza di precisazione delle conclusioni le parti davano atto di avere raggiunto una pag. 2/3 intesa transattiva e chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. La causa risulta pertanto definita,
con l'accordo transattivo raggiunto per cui la materia del contendere è cessata per intervenuta transazione, come risulta anche dal comportamento successivo delle parti che non hanno depositato conclusionali e repliche. Deve pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi cessata la materia del contendere con totale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
relativo allo stabile sito in Bari alla via Bottalico n. 58, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Bari, 10.01.2025
Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 3/3