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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3299/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3299/2025 promossa da:
, c.f. , con gli Avv.ti Monica Cionini e Parte_1 C.F._1
IO UT;
e
, c.f. , con l'Avv. Silvia Marchesiello;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 21/10/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 04.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) Il figlio minore di anni 16 (nato a [...] in data [...], c.f.: Persona_1
è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali C.F._3 assumeranno le decisioni nell'interesse del minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, di comune accordo tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali;
il minore manterrà la collocazione e la residenza presso la madre Persona_1
Parte_1
2) Il minore trascorrerà, come sta già avvenendo ormai da tempo, una settimana Per_1
(dal lunedì alla domenica compresa) presso la madre e la settimana successiva (dal lunedì alla domenica compresa) presso il padre;
eventuali cambiamenti e/o modifiche verranno comunicate all'altro genitore con congruo anticipo. trascorrerà, poi, le principali Per_1 festività civili e religiose (Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, ultimo e primo giorno dell'anno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) in modo alternato con l'uno o l'altro genitore, invertendo l'ordine di anno in anno e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. Relativamente alle vacanze estive, entrambi i genitori trascorreranno con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi;
i giorni (date) di dette vacanze dovranno, Per_1 comunque, essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto conto dell'interesse e dei desideri del minore, vista l'età dello stesso ormai vicina al diciottesimo anno. 3) Le parti, alla luce della pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, concordano per un mantenimento diretto del minore e, pertanto, ciascun genitore si farà carico del mantenimento del figlio quando lo stesso è presso di sé (spese di vitto ed alloggio necessarie ad durante il rispettivo tempo di permanenza) oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie ecenti Linee Guida del Tribunale di Milano. In particolare i genitori stabiliscono che le spese necessarie ad (ordinarie e straordinarie) saranno divise Per_1 tutte al 50% tra i genitori, ivi co mero titolo esemplificativo quelle di abbigliamento, scarpe, cellulare, benzina, bollo, assicurazione e riparazioni scooter, medicinali da banco, spese relative alla frequentazione (abbonamento e stipetto) dei "Bagni" nel corso della stagione estiva, vacanze, ecc.; per quanto concerne le modalità di comunicazione e ripartizione delle spese straordinarie si rimanda alle recenti linee guida del Tribunale di Milano, con la espressa precisazione che le spese tutte, comprese quelle di abbigliamento e scarpe, superiori a € 100,00 dovranno essere concordate tra i genitori a mezzo WhatsApp o email. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra tenuto conto dei redditi di entrambi i genitori. Parte_1 ri si concedono reciproco ed incondizionato assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento necessario per il figlio minore . Per_1
5) I sig.ri e danno atto di aver già regolato tra di loro ogni aspetto e/o Per_1 Parte_1 rapporto n avere nulla a pretendere a nessun titolo e/o ragione e/o causale l'uno dall'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 04.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3299/2025 promossa da:
, c.f. , con gli Avv.ti Monica Cionini e Parte_1 C.F._1
IO UT;
e
, c.f. , con l'Avv. Silvia Marchesiello;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 21/10/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 04.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) Il figlio minore di anni 16 (nato a [...] in data [...], c.f.: Persona_1
è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali C.F._3 assumeranno le decisioni nell'interesse del minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, di comune accordo tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali;
il minore manterrà la collocazione e la residenza presso la madre Persona_1
Parte_1
2) Il minore trascorrerà, come sta già avvenendo ormai da tempo, una settimana Per_1
(dal lunedì alla domenica compresa) presso la madre e la settimana successiva (dal lunedì alla domenica compresa) presso il padre;
eventuali cambiamenti e/o modifiche verranno comunicate all'altro genitore con congruo anticipo. trascorrerà, poi, le principali Per_1 festività civili e religiose (Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, ultimo e primo giorno dell'anno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) in modo alternato con l'uno o l'altro genitore, invertendo l'ordine di anno in anno e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. Relativamente alle vacanze estive, entrambi i genitori trascorreranno con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi;
i giorni (date) di dette vacanze dovranno, Per_1 comunque, essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto conto dell'interesse e dei desideri del minore, vista l'età dello stesso ormai vicina al diciottesimo anno. 3) Le parti, alla luce della pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, concordano per un mantenimento diretto del minore e, pertanto, ciascun genitore si farà carico del mantenimento del figlio quando lo stesso è presso di sé (spese di vitto ed alloggio necessarie ad durante il rispettivo tempo di permanenza) oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie ecenti Linee Guida del Tribunale di Milano. In particolare i genitori stabiliscono che le spese necessarie ad (ordinarie e straordinarie) saranno divise Per_1 tutte al 50% tra i genitori, ivi co mero titolo esemplificativo quelle di abbigliamento, scarpe, cellulare, benzina, bollo, assicurazione e riparazioni scooter, medicinali da banco, spese relative alla frequentazione (abbonamento e stipetto) dei "Bagni" nel corso della stagione estiva, vacanze, ecc.; per quanto concerne le modalità di comunicazione e ripartizione delle spese straordinarie si rimanda alle recenti linee guida del Tribunale di Milano, con la espressa precisazione che le spese tutte, comprese quelle di abbigliamento e scarpe, superiori a € 100,00 dovranno essere concordate tra i genitori a mezzo WhatsApp o email. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra tenuto conto dei redditi di entrambi i genitori. Parte_1 ri si concedono reciproco ed incondizionato assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento necessario per il figlio minore . Per_1
5) I sig.ri e danno atto di aver già regolato tra di loro ogni aspetto e/o Per_1 Parte_1 rapporto n avere nulla a pretendere a nessun titolo e/o ragione e/o causale l'uno dall'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 04.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra