Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/04/2026, n. 7089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7089 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07915/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7915 del 2025, proposto da
RN RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Maresca, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza n°359-23 pubblicata il 21.11.23 e resa nel giudizio RG 819-23 presso il Tribunale di Viterbo - Sezione lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. AB La AL IB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, ritualmente proposto, la parte ricorrente ha chiesto darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 359/2023 pubblicata in data 21 novembre 2023, nel procedimento n.r.g. 819/2023, notificata e passata in giudicato, con la quale il Giudice adito ha statuito per quanto di interesse: “ accerta e dichiara il diritto di SP RN ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato (an-che parzialmente) svolti come da ricorso introduttivo e segnatamente negli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; ”.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Il ricorso è stato chiamato in camera di consiglio e trattenuto in decisione.
4. Tenuto conto della dichiarazione di parte ricorrente, l’intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.
Il Collegio regolamenta infine le spese di lite come segue:
-dispone una parziale compensazione delle spese, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);
-per la restante parte dispone in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge se dovuti con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Fabio Ganci, Andrea Maresca, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE CI, Presidente FF
AB La AL IB, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB La AL IB | LE CI |
IL SEGRETARIO