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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/12/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Catania
Sezione della Persona, della Famiglia e dei Minori
Composta dai seguenti magistrati:
dr Massimo Escher Presidente rel. est.
dr Sabrina Lattanzio Consigliere
dr Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 629/2025 R.G., promosso da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 nata ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Giorgio Nicastro del Lago - Appellanti -
contro
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...] - Appellata contumace -
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Catania
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1010/2025 del
23/06/2025.
In Fatto e in Diritto
Con ricorso in appello depositato in data 17.07.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 1010/2025 con cui il Tribunale di Siracusa ha rigettato la loro domanda volta a ottenere la dichiarazione di interdizione della figlia, , e Controparte_1 ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno.
Gli appellanti deducono, in sintesi, l'erroneità della decisione di primo grado, sostenendo che il Tribunale ha sottovalutato la gravità della condizione di totale e permanente incapacità della figlia, affetta da patologie irreversibili che la rendono inidonea a compiere qualsiasi atto della vita quotidiana e a provvedere ai propri interessi. Contestano la valutazione del primo giudice, che avrebbe fondato la propria decisione su un esame superficiale della ragazza, ritenendo erroneamente sussistente una "residua capacità" e preferendo la misura dell'amministrazione di sostegno. Secondo gli appellanti, solo l'interdizione, in ragione della sua natura totalizzante, potrebbe assicurare alla figlia l'adeguata protezione richiesta dalla legge, stante la sua completa mancanza di autonomia.
Contumace è rimasta . Controparte_1
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20/11/2025 la Corte ha posto in decisione.
-----
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La questione centrale sottoposta a questa Corte consiste nello stabilire quale, tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno, sia la misura di protezione più idonea a tutelare gli interessi di , alla luce del quadro normativo e dell'interpretazione Controparte_1
giurisprudenziale consolidata.
Ebbene, l'introduzione dell'amministrazione di sostegno ha profondamente modificato il sistema di protezione delle persone prive di autonomia, delineando un modello flessibile e
"su misura" che pone al centro la persona del beneficiario e mira a limitarne la capacità d'agire nella minor misura possibile, relegando gli istituti tradizionali, e in particolare l'interdizione,
a un ruolo residuale, da applicarsi solo come extrema ratio.
È principio consolidato che il criterio discretivo tra l'amministrazione di sostegno e l'interdizione non risieda nella diversa gravità dell'infermità, ma piuttosto in un'analisi di tipo funzionale. La scelta deve cadere sulla misura che si riveli più adeguata a realizzare gli interessi della persona da proteggere, con il minor sacrificio possibile della sua capacità e dignità. L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, dunque, con riguardo non già al grado di infermità, ma alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass 13584/2006; Cass 22332/2011; Cass 6079/2020;
Cass 18171/2013).
Ne consegue che anche una condizione di incapacità totale e permanente non preclude, di per sé, l'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la quale può essere configurata dal giudice tutelare con poteri di rappresentanza esclusiva, analoghi a quelli del tutore, per tutti gli atti necessari. L'interdizione si impone, invece, solo quando l'amministrazione di sostegno si riveli concretamente inidonea ad assicurare un'adeguata protezione. Tale inidoneità si manifesta, tipicamente, in presenza di un patrimonio di notevole complessità la cui gestione richieda un'attività continuativa e articolata, oppure quando sia necessario impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé, in un contesto di vita di relazione che lo esponga a tali rischi.
Applicando tali principi al caso di specie, la decisione del Tribunale di Siracusa ècorretta e meritevole di conferma.
Non vi è dubbio, e non è contestato, che versi in una condizione di grave Controparte_1
e permanente disabilità, come ampiamente documentato dagli atti medici prodotti. La sua incapacità di provvedere autonomamente anche alle più basilari esigenze di vita quotidiana, quali l'igiene personale, l'alimentazione e l'orientamento, è un dato fattuale pacifico.
Tuttavia, la tesi degli appellanti, secondo cui tale condizione imporrebbe necessariamente la pronuncia di interdizione, non può essere accolta. Come sopra esposto, la gravità della patologia non è invero il criterio dirimente. L'analisi deve concentrarsi sulla funzionalità della misura protettiva rispetto alle concrete esigenze gestionali.
Nel caso di , le esigenze di protezione riguardano essenzialmente la Controparte_1
gestione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, la prestazione del consenso informato per le terapie mediche e gli interventi riabilitativi, e il compimento degli atti necessari a soddisfare le sue esigenze di vita, interamente gestite dalla famiglia. Dagli atti di causa emerge, inoltre, che la stessa non è intestataria di beni mobili o immobili. Non si ravvisa, pertanto, l'esistenza di un patrimonio complesso o di un'attività gestionale che, per la sua articolazione, renda inadeguata la misura dell'amministrazione di sostegno.
L'amministrazione di sostegno, grazie alla sua duttilità, consente al Giudice Tutelare di modellare i poteri dell'amministratore in modo da conferirgli tutti gli strumenti necessari per garantire a una protezione totale ed effettiva, senza per questo dover Controparte_1
ricorrere alla misura più afflittiva e stigmatizzante dell'interdizione, che comporta una drastica compressione della soggettività giuridica della persona. Così ad esempio, il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina, potrà specificare che l'amministratore ha il potere di agire in nome e per conto della beneficiaria per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per la gestione di ogni rapporto con istituti di credito e uffici pubblici, e per la prestazione del consenso a ogni trattamento sanitario, realizzando in tal modo una protezione del tutto analoga, nei suoi effetti pratici, a quella della tutela, ma in un quadro giuridico che preserva, almeno in linea di principio, la dignità e la soggettività giuridica della persona.
Così stando le cose l'appello deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1010/2025, Parte_1 Parte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Nulla a disporsi sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia della parte appellata.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto".
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27/11/ 2025.
Firmato il Presidente est Massimo Escher
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Catania
Sezione della Persona, della Famiglia e dei Minori
Composta dai seguenti magistrati:
dr Massimo Escher Presidente rel. est.
dr Sabrina Lattanzio Consigliere
dr Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 629/2025 R.G., promosso da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 nata ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Giorgio Nicastro del Lago - Appellanti -
contro
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...] - Appellata contumace -
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Catania
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1010/2025 del
23/06/2025.
In Fatto e in Diritto
Con ricorso in appello depositato in data 17.07.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 1010/2025 con cui il Tribunale di Siracusa ha rigettato la loro domanda volta a ottenere la dichiarazione di interdizione della figlia, , e Controparte_1 ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno.
Gli appellanti deducono, in sintesi, l'erroneità della decisione di primo grado, sostenendo che il Tribunale ha sottovalutato la gravità della condizione di totale e permanente incapacità della figlia, affetta da patologie irreversibili che la rendono inidonea a compiere qualsiasi atto della vita quotidiana e a provvedere ai propri interessi. Contestano la valutazione del primo giudice, che avrebbe fondato la propria decisione su un esame superficiale della ragazza, ritenendo erroneamente sussistente una "residua capacità" e preferendo la misura dell'amministrazione di sostegno. Secondo gli appellanti, solo l'interdizione, in ragione della sua natura totalizzante, potrebbe assicurare alla figlia l'adeguata protezione richiesta dalla legge, stante la sua completa mancanza di autonomia.
Contumace è rimasta . Controparte_1
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20/11/2025 la Corte ha posto in decisione.
-----
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La questione centrale sottoposta a questa Corte consiste nello stabilire quale, tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno, sia la misura di protezione più idonea a tutelare gli interessi di , alla luce del quadro normativo e dell'interpretazione Controparte_1
giurisprudenziale consolidata.
Ebbene, l'introduzione dell'amministrazione di sostegno ha profondamente modificato il sistema di protezione delle persone prive di autonomia, delineando un modello flessibile e
"su misura" che pone al centro la persona del beneficiario e mira a limitarne la capacità d'agire nella minor misura possibile, relegando gli istituti tradizionali, e in particolare l'interdizione,
a un ruolo residuale, da applicarsi solo come extrema ratio.
È principio consolidato che il criterio discretivo tra l'amministrazione di sostegno e l'interdizione non risieda nella diversa gravità dell'infermità, ma piuttosto in un'analisi di tipo funzionale. La scelta deve cadere sulla misura che si riveli più adeguata a realizzare gli interessi della persona da proteggere, con il minor sacrificio possibile della sua capacità e dignità. L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, dunque, con riguardo non già al grado di infermità, ma alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass 13584/2006; Cass 22332/2011; Cass 6079/2020;
Cass 18171/2013).
Ne consegue che anche una condizione di incapacità totale e permanente non preclude, di per sé, l'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la quale può essere configurata dal giudice tutelare con poteri di rappresentanza esclusiva, analoghi a quelli del tutore, per tutti gli atti necessari. L'interdizione si impone, invece, solo quando l'amministrazione di sostegno si riveli concretamente inidonea ad assicurare un'adeguata protezione. Tale inidoneità si manifesta, tipicamente, in presenza di un patrimonio di notevole complessità la cui gestione richieda un'attività continuativa e articolata, oppure quando sia necessario impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé, in un contesto di vita di relazione che lo esponga a tali rischi.
Applicando tali principi al caso di specie, la decisione del Tribunale di Siracusa ècorretta e meritevole di conferma.
Non vi è dubbio, e non è contestato, che versi in una condizione di grave Controparte_1
e permanente disabilità, come ampiamente documentato dagli atti medici prodotti. La sua incapacità di provvedere autonomamente anche alle più basilari esigenze di vita quotidiana, quali l'igiene personale, l'alimentazione e l'orientamento, è un dato fattuale pacifico.
Tuttavia, la tesi degli appellanti, secondo cui tale condizione imporrebbe necessariamente la pronuncia di interdizione, non può essere accolta. Come sopra esposto, la gravità della patologia non è invero il criterio dirimente. L'analisi deve concentrarsi sulla funzionalità della misura protettiva rispetto alle concrete esigenze gestionali.
Nel caso di , le esigenze di protezione riguardano essenzialmente la Controparte_1
gestione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, la prestazione del consenso informato per le terapie mediche e gli interventi riabilitativi, e il compimento degli atti necessari a soddisfare le sue esigenze di vita, interamente gestite dalla famiglia. Dagli atti di causa emerge, inoltre, che la stessa non è intestataria di beni mobili o immobili. Non si ravvisa, pertanto, l'esistenza di un patrimonio complesso o di un'attività gestionale che, per la sua articolazione, renda inadeguata la misura dell'amministrazione di sostegno.
L'amministrazione di sostegno, grazie alla sua duttilità, consente al Giudice Tutelare di modellare i poteri dell'amministratore in modo da conferirgli tutti gli strumenti necessari per garantire a una protezione totale ed effettiva, senza per questo dover Controparte_1
ricorrere alla misura più afflittiva e stigmatizzante dell'interdizione, che comporta una drastica compressione della soggettività giuridica della persona. Così ad esempio, il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina, potrà specificare che l'amministratore ha il potere di agire in nome e per conto della beneficiaria per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per la gestione di ogni rapporto con istituti di credito e uffici pubblici, e per la prestazione del consenso a ogni trattamento sanitario, realizzando in tal modo una protezione del tutto analoga, nei suoi effetti pratici, a quella della tutela, ma in un quadro giuridico che preserva, almeno in linea di principio, la dignità e la soggettività giuridica della persona.
Così stando le cose l'appello deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1010/2025, Parte_1 Parte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Nulla a disporsi sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia della parte appellata.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto".
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27/11/ 2025.
Firmato il Presidente est Massimo Escher