Articolo 85 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 84Articolo 86
Versione
16 settembre 1950
Art. 85.
Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950