Decreto cautelare 11 agosto 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4155 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Crispino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Stazione di IS, Comune di IS, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Lacco Ameno, Comune di RI, Comune di Serrara Fontana, Comune di Barano D’IS, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. del provvedimento n. prot. 0171294 del 16.07.25, emesso dal Questore della Provincia di Napoli, ai sensi degli artt. 1 e 2 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ed ii., notificato in data 18.07.2025, con il quale è stato ordinato al ricorrente l'allontanamento “da tutti i Comuni dell'Isola d'IS (IS Porto, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, RI, Serrara Fontana e Barano), con divieto di farvi ritorno per un periodo di 6 mesi, senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio, con l'avviso che, in caso di violazione, il contravventore è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con multa fino a 10.000, 00 euro, ai sensi dell'art. 76, co. 3 del Dlgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche”;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, nonché comunque connessi al suddetto atto impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa PA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 18 luglio 2025 con il quale il Questore di Napoli ha disposto il suo allontanamento da tutti i Comuni dell’isola di IS con divieto di farvi ritorno per un periodo di 6 mesi, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lg. n. 159/2011.
In particolare, il provvedimento è stato adottato sul presupposto della pericolosità sociale del ricorrente desunta dal fatto che <<in data 12 aprile 2025, il nominato veniva deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di IS, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto trovato in possesso, durante un controllo effettuato all’arrivo sull’isola a bordo di una motonave della compagnia -OMISSIS- di due coltelli a serramanico con lama di 7 cm ciascuno, custoditi all’interno dello zaino in suo possesso; lo stesso, al momento del controllo, mostrava agitazione e nervosismo e non forniva ai militari alcuna motivazione>>.
Premette il ricorrente di essere dipendente di una società (la -OMISSIS-) che opera nel settore edile, la cui attività prevalente è costituita dalla costruzione di edifici residenziali e non, anche nell’isola di IS; in particolare, evidenzia di avere un contratto a tempo indeterminato con detta società con la qualifica di stuccatore e di prestare la propria opera presso il cantiere sito in RI (-OMISSIS-) (da qui il motivo della trasferta nell’isola); dopo aver ricevuto l’avviso di avvio del procedimento ha fatto presente una serie di circostanze (ivi inclusa l’archiviazione disposta dal GIP per tenuità del fatto) che dimostrerebbero l’insussistenza delle condizioni per emettere la misura di prevenzione; ciò, nondimeno, il Questore di Napoli adottava il provvedimento impugnato.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 1917 del 10 ottobre 2025.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, possono essere destinatari di misure di prevenzione le persone “che, per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o mentale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
L’art. 2 del medesimo decreto dispone che, “qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare senza preventiva autorizzazione”.
Le citate norme sono state costantemente interpretate dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che:
- in base al disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, l'emissione del foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi ritenere, se considerate nel complesso, significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento;
- in questa prospettiva assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla "dedizione" del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all'attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della "sicurezza" e della "tranquillità pubblica");
- la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo ed oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto “criminale” del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio (Consiglio di Stato, sez. III, 07/05/2025, n. 38969).
In altri termini, secondo consolidato indirizzo pretorio, il foglio di via obbligatorio, essendo una misura di prevenzione personale irrogabile ante o praeter delictum ed incidendo su libertà costituzionalmente garantite, deve fondarsi su rigorosi presupposti e su un'adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall'Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte. In particolare, con riguardo alla categoria di cui all'art. 1, lett. c), assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione dell'individuo alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore, vale a dire l'"integrità dei minorenni", la "sanità", la "sicurezza" e la "tranquillità pubblica" (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 3 aprile 2023, n. 3407; Cons. St., sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108; Cons. St., sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 giugno 2023, n. 3642; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, 27 marzo 2023, n. 125).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda unicamente sul rinvenimento, durante un controllo effettuato dai militari all’arrivo sull’isola di IS, di due coltelli a serramanico con lama di 7 cm ciascuno custoditi dal ricorrente nello zaino, in assenza di altri elementi concreti e specifici atti a dimostrare una abituale dedizione di quest’ultimo ad attività delittuose o una sua propensione a commettere reati lesivi della sicurezza e tranquillità pubblica come richiesto dai citati artt. 1 e 2 del d.lg. n. 159/2011; peraltro, in sede procedimentale, il ricorrente aveva fatto presente che il procedimento penale instaurato nei suoi confronti si era concluso con un decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto.
Osserva il Collegio che, se è vero che l’ambito penale (teso a punire dei comportamenti passati) e quello delle misure di prevenzione (finalizzate appunto a prevenire in futuro condotte socialmente pericolose) non coincidono, è anche vero che il decreto di archiviazione in sede penale avrebbe dovuto, nel caso di specie, essere considerato, stante l’assenza di altre indagini circa la personalità del ricorrente; di contro, dagli atti di causa emerge che il ricorrente svolge una regolare attività lavorativa, risulta privo di precedenti penali o di polizia e, dalla stessa istruttoria condotta dall’amministrazione, non risultano altri indici che depongano per la sua pericolosità sociale.
In conclusione, facendo applicazione delle predette coordinate ermeneutiche, il provvedimento impugnato, che incide su libertà costituzionalmente garantite, è privo di un’adeguata istruttoria e motivazione circa l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale del ricorrente.
Difetta, in particolare, quella ricostruzione del profilo soggettivo del ricorrente, relativo alla sua dedizione alla commissione di reati, non essendo a ciò sufficiente quanto riscontrato dall’amministrazione in un unico controllo di polizia.
Da quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ES, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
PA IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA IN | RI ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.