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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4561/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4561/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIERPAOLO CHERUBINI ATTORE OPPONENTE contro
C.F. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.11.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1432/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di è Controparte_1 fondata.
2. Il credito azionato in via monitoria si fonda sul contratto di finanziamento n. 6152997 dell'importo di euro 10.235,16, stipulato in data 16 marzo 2010 dall'opponente con Santander Consumer Bank s.p.a. In particolare, si afferma cessionaria del credito CP_1 relativo al rimborso del finanziamento, che ammonta a euro 10.990,50 per rate scadute e non pagate al 23 giugno 2010, oltre a interessi di mora. 3. L'opponente ha contestato la titolarità del credito in
1 capo a , affermando non esservi prova della cessione CP_1 del credito in suo favore. 4. L'eccezione è fondata. Sul punto va osservato che , in sede di ricorso CP_1 monitorio, afferma quanto segue:
La convenuta opposta afferma, dunque, che il credito relativo al rimborso del mutuo sarebbe stato ceduto da Santander Consumer Finanzia s.r.l. a Parte_2
successivamente incoroporata nella convenuta
[...] opposta. Tuttavia, il contratto di cessione del 20 dicembre 2011 depositato dalla convenuta presenta contenuto del tutto generico in ordine alla natura del portafoglio di crediti ceduti, in quanto si afferma:
Il contratto non indica, dunque, le caratteristiche dei crediti compresi nel portafoglio ceduto ed è privo dell'allegato 2, ovvero l'elenco dei singoli crediti acquistati dalla cessionaria. Quanto al doc. 11 della convenuta – che dovrebbe rappresentare l'elenco dei crediti ceduti in data 20 dicembre 2011 – va osservato che si tratta di documento di formazione unilaterale, la cui valenza probatoria è stata specificamente contestata dall'opponente («Tale documento consiste in un mero file excel confezionato dalla stessa controparte, privo di data certa e/o di altri utili riferimenti»). Tale documento – che peraltro non può essere ricondotto con certezza al contratto di
2 cessione del 20 dicembre 2011, in quanto disgiunto dallo stesso - è dunque privo di efficacia probatoria, considerato che «un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. civ. n. 8290/2016; n. 5573/97 e n. 9685/00). Va poi osservato che la convenuta non ha prodotto né la dichiarazione di cessione del credito proveniente dalla banca cedente Santander – ma soltanto la dichiarazione della cessionaria una volta incorporata a Parte_2
, dunque un documento proveniente dalla stessa parte CP_1 che pretende di avvalersene – né l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB o altra prova equipollente. Manca, pertanto, la prova della titolarità del credito oggetto di causa in capo alla odierna convenuta.
5. L'opposizione va quindi accolta (con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente) e il decreto ingiuntivo revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Tali spese vanno distratte in favore dell'avv. Pierpaolo Cherubini, come richiesto a verbale di udienza del 27 novembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1432/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di Controparte_1
2. NA la convenuta opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in: euro 118,50 per spese specifiche;
euro 4.227,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'avv. Pierpaolo Cherubini.
3 Così deciso in Padova, in data 05/12/2025
Il Giudice Alberto Stocco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4561/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIERPAOLO CHERUBINI ATTORE OPPONENTE contro
C.F. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.11.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1432/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di è Controparte_1 fondata.
2. Il credito azionato in via monitoria si fonda sul contratto di finanziamento n. 6152997 dell'importo di euro 10.235,16, stipulato in data 16 marzo 2010 dall'opponente con Santander Consumer Bank s.p.a. In particolare, si afferma cessionaria del credito CP_1 relativo al rimborso del finanziamento, che ammonta a euro 10.990,50 per rate scadute e non pagate al 23 giugno 2010, oltre a interessi di mora. 3. L'opponente ha contestato la titolarità del credito in
1 capo a , affermando non esservi prova della cessione CP_1 del credito in suo favore. 4. L'eccezione è fondata. Sul punto va osservato che , in sede di ricorso CP_1 monitorio, afferma quanto segue:
La convenuta opposta afferma, dunque, che il credito relativo al rimborso del mutuo sarebbe stato ceduto da Santander Consumer Finanzia s.r.l. a Parte_2
successivamente incoroporata nella convenuta
[...] opposta. Tuttavia, il contratto di cessione del 20 dicembre 2011 depositato dalla convenuta presenta contenuto del tutto generico in ordine alla natura del portafoglio di crediti ceduti, in quanto si afferma:
Il contratto non indica, dunque, le caratteristiche dei crediti compresi nel portafoglio ceduto ed è privo dell'allegato 2, ovvero l'elenco dei singoli crediti acquistati dalla cessionaria. Quanto al doc. 11 della convenuta – che dovrebbe rappresentare l'elenco dei crediti ceduti in data 20 dicembre 2011 – va osservato che si tratta di documento di formazione unilaterale, la cui valenza probatoria è stata specificamente contestata dall'opponente («Tale documento consiste in un mero file excel confezionato dalla stessa controparte, privo di data certa e/o di altri utili riferimenti»). Tale documento – che peraltro non può essere ricondotto con certezza al contratto di
2 cessione del 20 dicembre 2011, in quanto disgiunto dallo stesso - è dunque privo di efficacia probatoria, considerato che «un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. civ. n. 8290/2016; n. 5573/97 e n. 9685/00). Va poi osservato che la convenuta non ha prodotto né la dichiarazione di cessione del credito proveniente dalla banca cedente Santander – ma soltanto la dichiarazione della cessionaria una volta incorporata a Parte_2
, dunque un documento proveniente dalla stessa parte CP_1 che pretende di avvalersene – né l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB o altra prova equipollente. Manca, pertanto, la prova della titolarità del credito oggetto di causa in capo alla odierna convenuta.
5. L'opposizione va quindi accolta (con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente) e il decreto ingiuntivo revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Tali spese vanno distratte in favore dell'avv. Pierpaolo Cherubini, come richiesto a verbale di udienza del 27 novembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1432/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di Controparte_1
2. NA la convenuta opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in: euro 118,50 per spese specifiche;
euro 4.227,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'avv. Pierpaolo Cherubini.
3 Così deciso in Padova, in data 05/12/2025
Il Giudice Alberto Stocco
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