Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 336/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 687/2022 R. G., promossa da
, (C.F.: ), sito in Furnari (ME), C.da Siena, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Filippo
Giannetto (con pec indicata), presso il cui studio in Messina, Via Lenzi n. 5, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
, nato in [...], il [...], (C.F.: Controparte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Foti (con pec indicata), presso
[...] il cui studio, in Terme Vigliatore, via Nazionale 313, è elettivamente domiciliato,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1074/21, emessa, in data 26 ottobre 2021, dal Tribunale di LO P.G..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 13 marzo 2018, citava in giudizio, davanti Controparte_1 il Tribunale di LO P.G., il , proponendo opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso il 24 gennaio 2018, notificato il 26 febbraio 2018, con il quale il Presidente del Tribunale di LO P.G. gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 12.029,95, oltre gli interessi legali e le spese del procedimento, per il mancato pagamento del saldo di quote condominiali.
Deduceva che l'importo di € 8.084,49 doveva ritenersi prescritto, ex art. 2948, quarto comma, c.c., perché riferentesi a quote condominiali ultra quinquennali, mentre la restante somma di € 3.381,64, riguardante gli ultimi cinque anni a far data, a ritroso, dal 2 dicembre 2016 non era prescritta, unitamente all'importo di € 522,04, per l'anno 2017; che, con diverse raccomandate ed e-mail, sin dal 2014, il Sig. aveva fatto richiesta, ex art. 1121 c.c., di essere esonerato dal pagamento di CP_1 quelle somme riferite a opere voluttuarie, ovvero riguardanti una utilizzazione separata del proprio immobile;
che la richiesta del si riferiva anche alla manutenzione, ordinaria e Parte_1
Chiedeva, pertanto, previa la sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo oggi opposto: “1) Accertare e dichiarare che la somma di € 8.084,49 è prescritta;
2)
Accertare e dichiarare che le somme inerenti sia le opere voluttuarie sia quelle riguardanti il verde non vadano corrisposte e per l'effetto 3) Revocare il d.i. n. 39/2018; 4) Con vittoria di spese e compensi”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , che contestava Parte_1 la fondatezza dei motivi di opposizione, deducendo, in particolare: che gli amministratori che si erano succeduti nel tempo avevano riportato in ciascun bilancio il saldo delle annualità precedenti e le voci di bilancio, riportate di anno in anno, erano state sottoposte all'approvazione dell'assemblea del condominio, con la conseguenza che il decorso del termine prescrizionale era stato annualmente interrotto nei confronti di tutti i condomini;
che, in ogni caso, se l'ultimo atto interruttivo era costituito dalla missiva del 2 dicembre 2016, dovevano ritenersi non prescritti gli oneri relativi agli esercizi
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 nonché il previsionale del 2017. Eccepiva, inoltre, l'assoluta indeterminatezza, ai sensi dell'art. 163 n. 3 c.p.c., dell'azione spiegata dall'odierno opponente, evidenziando: che le voci di pagamento asseritamente non dovute (relative da opere voluttuarie, che riguardano una utilizzazione separata del proprio immobile, e le spese inerenti la manutenzione dello spazio destinato a verde) non erano state specificate, né nella natura né nell'ammontare; che le opere eseguite in condominio erano frutto dell'approvazione da parte dell'assemblea, con le maggioranze prescritte dalla legge;
che non erano stati identificati gli importi che dovevano essere detratti, a dire dell'opponente, dalle spese inerenti una utilizzazione separata del proprio immobile.
Chiedeva, pertanto, “
1. Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e condannare
l'opponente al pagamento della somma ingiunta;
2. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione condannare l'opponente al pagamento delle somme non prescritte;
3. Dichiarare e ritenere, con riferimento alle somme contestate, che l'oggetto della domanda spiegata dall'opponente è indeterminato ai sensi dell'art. 163 n. 3 c.p.c. e pertanto dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; 4. In subordine dichiarare e ritenere inammissibile
l'azione in quanto volta a contestare vizi della delibera preclusi all'accertamento in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
5. In via ancora più gradata condannare il sig. Controparte_1 al pagamento in favore del opposto delle somme che non costituiscono oggetto di Parte_1 contestazione.
6. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. a titolo di risarcimento del danno”.
Con sentenza n. 1074/2021 del 26 ottobre 2021, il Tribunale di LO P.G., così provvedeva: “-
Accoglie parzialmente l'opposizione per i motivi meglio specificati in narrativa;
- Revoca il D.I. n.
39/2018 emesso il 24/01/2018 dal Tribunale di LO P.G., per i motivi meglio specificati in narrativa;
- Condanna, infine, l'opposto, in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, sig. , Controparte_1 tenuto conto dell'intera vicenda processuale e valutata la natura e lo svolgimento del giudizio, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2014, ed in vigore dal 03/04/2014, aggiornato sulla base del D.M. 37 dell'08/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27/04/2018, in complessivi € 4.980,50, per compensi, di cui € 145,50 per spese, oltre rimborso spese forfetizzate (15%), IVA e CPA come per legge”. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , in persona Parte_1 dell'Amministratore pro tempore, chiedendo in riforma della sentenza impugnata: “1.
Preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione del 12/03/2018 e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 29/2018 del Tribunale Civile di LO P.G. e, pertanto, condannare l'appellato al pagamento in favore del appellante della somma di Parte_1
Euro 12.029,95 oltre interessi;
2. In subordine, nel merito, ritenere le somme vantate dal Parte_1 interamente esigibili e non prescritte;
3. Ancora nel merito, in riforma della sentenza impugnata ritenere le quote condominiali relative alle asserite spese voluttuarie, suscettibili di godimento separato e di manutenzione del verde integralmente dovute dal sig. e Controparte_1 conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4. Ancora più in subordine, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi di appello, ridurre le spese di lite di primo grado alla minor somma indicata nella parte motiva della sentenza e operare la dovuta compensazione in forza del parziale accoglimento dell'opposizione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi di appello, Controparte_1 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio.
A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 26 giugno 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Eccezione di prescrizione delle somme vantate dal ”. Ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto prescritto il Parte_1 credito pari a € 8.084,49, per l'avvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, quarto comma c.c., evidenziando che, se è vero che l'atto costitutivo del credito è la delibera che stabilisce l'impegno di spesa, che coincide, almeno per la gestione ordinaria, con l'approvazione del rendiconto consuntivo di ogni annualità, è altrettanto vero che gli amministratori che si erano succeduti nel tempo avevano riportato, in ciascun bilancio, il saldo delle annualità precedenti, per cui tali voci di bilancio, riportate di anno in anno, erano state sottoposte all'approvazione dell'assemblea del condominio, con la conseguenza che il decorso del termine prescrizionale era stato annualmente interrotto nei confronti di tutti i condomini. Per tale ragione, l'importo ingiunto al sig. risultante dalla somma di CP_1 tutte le annualità pregresse non pagate, era interamente esigibile nei confronti del debitore.
Ha aggiunto che, anche a voler considerare la missiva del 2 dicembre 2016 ultimo atto interruttivo del credito vantato dal , il primo giudice era giunto alla erronea conclusione che dovesse Parte_1 essere considerato prescritto anche l'importo del consuntivo 2011, benché approvato nell'anno 2012.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che come in più occasioni precisato dalla Suprema Corte di Cassazione,
“Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino” (cfr., Cass. Civ., sez.
II, 25/02/2014, n. 4489 che ha precisato che tale delibera, costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condomino, dovendosi escludere che delibere successive, per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa, possano costituire un nuovo fatto costitutivo del credito).
Nel caso in esame, trattandosi di spese condominiali, trova senz'altro applicazione il termine quinquennale di prescrizione, di cui all'art. 2948 c.c., n. 4 (Cass. n. 12596/02), la cui decorrenza è da rapportarsi alla data delle delibere di approvazione dei rendiconti annuali delle spese e del relativo stato di riparto. Tali delibere costituiscono i titoli di credito nei confronti del condomino, dovendosi escludere che le delibere successive, per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa, ancorché riportanti i crediti precedenti, possano costituire un nuovo fatto costitutivo del credito.
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, la lettera di messa in mora con cui il ha Parte_1 interrotto il termine di prescrizione, prodotta dallo stesso opponente è datata 2 dicembre 2016, per cui devono ritenersi prescritte le quote condominiali approvate con delibere di approvazione precedenti al 2 dicembre 2011.
L'appellante ha dedotto, in proposito, che il primo giudice era giunto alla erronea conclusione che dovesse essere considerato prescritto anche l'importo del consuntivo 2011, benché approvato nell'anno 2012, ma tale affermazione non ha trovato alcun riscontro probatorio, non essendo stato prodotto né il rendiconto del 2011, né la relativa delibera di approvazione.
Correttamente, dunque, il primo giudice, in mancanza di prova contraria, ha ritenuto prescritto anche il credito relativo alle quote condominiali del 2011.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto “Nullità dell'atto di citazione”. Ha lamentato che il Tribunale non aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione, malgrado l'opposto condominio avesse evidenziato che l'azione spiegata dall'opponente era assolutamente indeterminata, in quanto le voci di pagamento ritenute dal non dovute - relative ad opere CP_1 voluttuarie, che riguardavano una utilizzazione separata del proprio immobile, e le spese inerenti la manutenzione dello spazio destinato a verde - non erano state specificate, essendosi l'opponente limitato a contestare in generale la propria tenutezza al pagamento delle predette spese, senza specificarle, con la conseguenza di precludere al opposto il necessario diritto di Parte_1 difendersi, prendendo posizione sui motivi di opposizione avanzati dal . Parte_1
La censura è infondata.
Come pure precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli art. 163 e 163 bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal comma 3
n. 4 dell'art. 163 c.p.c., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale, o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 20/10/2006, n. 22528.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce, infatti, azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr. tra le altre Cass. n. 7545/03); da ciò consegue che l'atto di opposizione deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto, di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, punto 4. Infatti l'atto di opposizione, se si prescinde da tali requisiti formali, è equiparabile (proprio in quanto trattasi della prima difesa dell'asserito debitore e cioè di colui contro cui viene esercitata l'azione di condanna) ad una comparsa di risposta, a meno che non sia proposta una domanda riconvenzionale, per cui il contenuto (qualora detta domanda riconvenzionale non venga proposta) è costituito solo dalle difese e dalle eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (ex art. 167 c.p.c.).
Né può ritenersi che l'opponente abbia ritualmente formulato una domanda riconvenzionale, essendosi limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della non dovutezza di, eventuali e non meglio precisate, “somme inerenti sia le opere voluttuarie sia quelle riguardanti il verde”.
Dunque, correttamente il giudice non ha dichiarato la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.. 3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “esonero dalle spese voluttuarie e suscettibili di uso separato”. A dire dell'appellante avrebbe errato il primo giudice nel ritenere non dovute le suddette voci di spese, per il solo fatto che il sig. avesse ripetutamente chiesto di CP_1 essere esonerato da tale tipo di spese. Ha aggiunto che le spese approvate dall'Assemblea dei condomini, con le debite maggioranze, erano obbligatorie per tutti i condomini, a nulla rilevando la diversa volontà dei condomini dissenzienti, o di coloro che di quel particolare servizio decidessero di non beneficiare, che ove intendano contestare la legittimità della spesa deliberata ha il preciso obbligo di impugnare la delibera di approvazione, nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 1137 c.c., e non certo con l'opposizione al decreto ingiuntivo che intima il pagamento delle somme contenute in un bilancio ormai definitivo.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione, “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali in base al rendiconto ed allo stato di ripartizione approvati dall'assemblea, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 02/02/2025, n. 2460).
Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune (Cass. n. 11981 del 1992).
Pertanto, un preventivo o un rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che - come genericamente affermato dall'opponente - includa indebitamente tra le voci di uscita spese voluttuarie o, comunque, approvate in violazione delle norme di legge o regolamento, deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma
2, c.c., ovvero al più tardi nello stesso giudizio di opposizione, con apposita domanda riconvenzionale. Non essendo consentito, altrimenti, rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza, se non nella forma dell'impugnazione della delibera.
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del e legittima, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del Parte_1
a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena ed esauriente, il cui Parte_1 ambito è ristretto alla verifica della esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
Nel caso in esame, l'opponente, come già evidenziato, non ha ritualmente proposto alcuna domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'impugnazione di specifiche delibere di approvazione di spese ritenute voluttuarie, o comunque ritenute non dovute.
4. Tali argomentazioni inducono, altresì, a ritenere fondato il quarto motivo di appello, concernente le spese relative agli spazi destinati al verde, che, in quanto ingiunte in base al rendiconto ed allo stato di ripartizione approvati dall'assemblea dei condomini, dovevano formare oggetto di una rituale domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'impugnazione delle specifiche delibere di approvazione. Non essendo consentito, in caso contrario, rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza, se non nella forma dell'impugnazione della delibera.
Ne segue che, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, va dichiarato il diritto del al pagamento, da parte di , Parte_1 Controparte_1 dell'intera somma di € 3.903,68 (di cui € 3.381,64 per il periodo fino al 2016, ed € 522,04, per l'anno
2017), senza alcuna detrazione di spese ritenute voluttuarie, o relative alla manutenzione degli spazi verdi.
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L'accoglimento parziale dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, che tenga conto dell'esito finale della lite, potendosi ritenere assorbito il motivo di appello sulle spese processuali.
Occorre, in particolare, tenere conto del principio secondo il quale “Anche nel giudizio di cui all'articolo 645 del codice di procedura civile, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 26 febbraio 2024, n. 4982).
Nel caso in esame, l'accoglimento parziale della domanda del , comportando pur sempre Parte_1 la soccombenza dell'opponente, non consente di porre, neppure in parte, le spese processuali a carico del ricorrente vittorioso.
Tuttavia, tenuto conto dell'esito finale della lite e segnatamente del fatto che l'opposizione proposta da è risultata in gran parte fondata, si ritiene di compensare, in ragione di metà, tra Controparte_1 le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico dello stesso in quanto CP_1 parte soccombente (ancorché per un importo inferiore a quello ingiunto) la rimanente porzione, liquidata, quanto al primo grado - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia (decisum), applicando gli importi tariffari medi, in considerazione delle questioni giuridiche trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.215,00 (di cui € 202,50, per la fase di studio, € 202,50, per la fase introduttiva, €
405,00, per la fase di trattazione, ed € 405,00 per la fase decisionale) per metà compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge e, quanto al presente grado del giudizio - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n.
147/22), avuto riguardo al valore della controversia (decisum), applicando gli importi tariffari medi, in considerazione delle questioni giuridiche trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.457,50 (di cui € 268,00, per la fase di studio, 268,00, per la fase introduttiva, €
496,00, per la fase di trattazione, ed € 425,50 per la fase decisionale), per metà compensi, ed € 177,75 per metà spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 1074/21, emessa, in data 26 ottobre 2021, dal Tribunale di LO P.G., così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del al pagamento, da parte di , della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 3.903,68; dichiara compensate, in ragione di metà, tra le parti le spese del giudizio di primo grado, condannando alla rifusione, in favore del Controparte_1 Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, della rimanente porzione, liquidata in
[...] complessivi € 1.215,00, per metà compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a., secondo legge.
- Dichiara compensate, in ragione di metà, tra le parti le spese del presente grado del giudizio, condannando alla rifusione, in favore del , in Controparte_1 Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, della rimanente porzione, liquidata in complessivi €
1.457,50, per metà compensi, ed € 177,75 per metà spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)