Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1583
CS
Inammissibile
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento

    La sentenza del TAR ha respinto questa censura, e l'appello si concentra su altre questioni.

  • Rigettato
    Contrarietà del metodo tariffario transitorio agli obiettivi del d.lgs. n. 102 del 2014

    La sentenza del TAR ha respinto questa censura, e l'appello si concentra su altre questioni.

  • Rigettato
    Illegittimità e discriminazione delle modalità di calcolo della soglia di esenzione dall'applicazione del TL

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato questo motivo, affermando che l'ARERA ha un ambito di discrezionalità tecnica e che il riferimento alla potenza convenzionale non è irragionevole, poiché un maggior volume di energia erogata si traduce in un fatturato più elevato, indice di capacità dell'impresa.

  • Rigettato
    Illogicità e inattendibilità della formula del 'costo evitato'

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato questo motivo, spiegando che il criterio del costo evitato si riferisce al confronto tra la fornitura di gas e quella di energia termica, e che i costi di installazione degli impianti rimangono a carico degli utenti. Ha inoltre affermato che l'ARERA ha tenuto conto dei costi di manutenzione e che la stima del differenziale di costo e del rendimento delle caldaie non è irragionevole.

  • Rigettato
    Ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo minimo nazionale di energia da fonti rinnovabili

    La sentenza del TAR ha respinto questa censura, e l'appello si concentra su altre questioni.

  • Rigettato
    Illegittimità del vincolo annuale di salvaguardia

    La sentenza del TAR ha respinto questa censura, e l'appello si concentra su altre questioni.

  • Rigettato
    Annullamento dei provvedimenti di proroga e conferma della disciplina del TL

    La sentenza del TAR ha respinto questa censura, e l'appello si concentra su altre questioni.

  • Rigettato
    Mancata espletazione della consultazione preventiva

    La sentenza del TAR ha respinto questa censura, e l'appello si concentra su altre questioni.

  • Inammissibile
    Violazione della direttiva 2012/27/UE

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato questa censura inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 104 c.p.a. Ha inoltre ritenuto il richiamo non dirimente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1583
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1583
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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