Inammissibile
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01583/2026REG.PROV.COLL.
N. 07087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7087 del 2025, proposto da Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Hebert D’Herin, Dario Paschetta e Paolo Virano, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Condominio Torre dell’Orologio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 5 maggio 2025, n. 1543, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ARERA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere AL EN AS e uditi l’avvocato Dario Paschetta e l’avvocato dello Stato GI Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso per l’annullamento della deliberazione dell’Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA) di approvazione del metodo tariffario del teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024-31 dicembre 2024, nonché i motivi aggiunti proposti per l’annullamento dei successivi provvedimenti che ne hanno disposto la proroga e la conferma.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Nell’esercizio della funzione di regolazione delle tariffe del settore del teleriscaldamento, attribuita dall’art. 10, comma 17, lettera e), del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (come modificato mediante estensione alle reti esistenti dall’art. 47-bis della legge 2023, n. 41), con deliberazione n. 227/2023/R/tlr del 20 giugno 2023 l’ARERA ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia, adottando un primo documento per la consultazione (n. 388/2023/R/tlr del 3 agosto 2023).
2.2. In seguito, con deliberazione n. 431/2023/R/tlr del 28 settembre 2023, l’autorità ha rinviato il termine di conclusione del procedimento, al fine di raccogliere ulteriori informazioni, adottando poi un secondo documento per la consultazione (n. 546/2023/R/tlr del 24 novembre 2023)
2.3. Con deliberazione n. 638/2023/R/tlr del 28 dicembre 2023, l’ARERA ha approvato il metodo tariffario per il teleriscaldamento per il periodo transitorio dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (TL), avviando contestualmente un procedimento per la definizione della regolazione tariffaria del servizio a partire dal 1 gennaio 2025.
L’atto è stato poi oggetto di una correzione di errori materiali mediante avviso pubblicato il 17 gennaio 2024.
2.4. La Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l. (MASTELE), che gestisce tre impianti di teleriscaldamento e cogenerazione nei Comuni di Sestriere, San Sicario-Cesana Torinese e Pragelato, ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Lombardia la deliberazione n. 638/2023/R/tlr, nonché l’avviso di correzione di errori materiali, la deliberazione n. 277/2023/R/tlr, e i documenti per la consultazione n. 388/2023/R/tlr e n. 546/2023/R/tlr.
Con il ricorso sono state dedotte sei censure:
I) Sarebbero state violate le garanzie di partecipazione al procedimento.
II) Il TL sarebbe contrario agli obiettivi stabiliti dal d.lgs. n. 102 del 2014.
III) Le modalità di calcolo della soglia di esenzione dall’applicazione del TL sarebbero illegittime e discriminatorie.
IV) La formula del “costo evitato” su cui si basa il TL sarebbe illogica e inattendibile, perché non tiene conto di costi rilevanti che gli utenti del teleriscaldamento non sostengono.
V) Le modalità di calcolo del vincolo ai ricavi ostacolerebbero il raggiungimento dell’obiettivo minimo nazionale del 30 per cento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili.
VI) Il vincolo annuale di salvaguardia, che l’esercente ha facoltà di applicare in luogo del vincolo ai ricavi ordinario, sarebbe illegittimo.
2.5. Con ordinanza 14 ottobre 2024, n. 2672, il T.a.r. ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito dell’ARERA, considerando che la deliberazione impugnata produce effetti differenti nei confronti dei diversi tipi di produttori.
All’adempimento si è provveduto il 28 novembre 2024.
2.6. In seguito, con deliberazione n. 597/2024/R/tlr del 27 dicembre 2024 l’ARERA ha disposto la proroga del metodo tariffario transitorio sino al 31 dicembre 2025, al fine di acquisire ulteriori dati per completare il procedimento di definizione della regolazione tariffaria “a regime”.
Quindi, con deliberazione n. 54/2024/R/tlr del 18 febbraio 2025, è stata confermata la disciplina del metodo transitorio.
2.7. La società ha impugnato le deliberazioni n. 597/2024/R/tlr e n. 54/2024/R/tlr con motivi aggiunti, deducendo sei censure:
I) I provvedimenti sarebbero illegittimi nella misura in cui hanno confermato la disciplina del TL.
II) e III) Non è stata espletata la consultazione preventiva, nonostante non vi fossero ragioni di straordinaria urgenza.
IV) I provvedimenti sarebbero illegittimi per aver esteso per un ulteriore anno un regime transitorio a sua volta viziato.
V) Le modifiche apportate in sede di proroga alla formula del costo evitato sarebbero inidonee a riflettere la realtà degli oneri risparmiati dagli utenti e a favorire l’impiego di fonti rinnovabili.
VI) La scelta di non prevedere alcun correttivo per la formula del vincolo di salvaguardia sarebbe illogica.
3. Con sentenza 5 maggio 2025, n. 1543, il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, condannando la società al pagamento delle spese processuali.
4. La società ha proposto appello, espressamente limitando l’oggetto del gravame alle parti della decisione che hanno respinto le censure relative:
a) alla soglia di esenzione prevista dal TL (di cui al terzo motivo del ricorso di primo grado e al primo dei motivi aggiunti);
b) alle modalità di determinazione del costo evitato, con particolare riferimento all’omessa inclusione delle spese di acquisto e gestione di una caldaia a gas (di cui al quarto motivo del ricorso introduttivo e al primo dei motivi aggiunti).
4.1. L’ARERA si è costituita per resistere al gravame.
4.2. Nel corso del giudizio:
- l’ARERA ha depositato una memoria il 5 gennaio 2026, alla quale la società ha replicato il 16 gennaio 2026;
- l’appellante ha depositato una memoria il 9 gennaio 2026, alla quale l’autorità ha replicato il 15 gennaio 2026.
4.3. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello si fonda su due motivi.
Con il primo si deduce: « Error in iudicando, travisamento dei fatti e contraddittoria motivazione rispetto: i) al terzo motivo di gravame del ricorso introduttivo di primo grado rubricato “Eccesso di potere e violazione di legge: eccesso di potere per irragionevolezza manifesta; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza in senso sostanziale; violazione e falsa applicazione dell’art. 10, co. 17, lett. E) del D. Lgs. 4.7.2014, n. 102 in punto soglia di esenzione”; ii) al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti rubricato “Illegittimità derivata dalla illegittimità del TL” ».
5.1. In particolare, si sostiene che il T.a.r. abbia errato nell’escludere l’irragionevolezza della soglia fissata per l’applicazione del metodo tariffario transitorio, in quanto l’autorità di regolazione avrebbe dovuto tenere conto delle peculiarità ambientali e di utenza delle reti di alta montagna.
5.2. Il motivo è infondato.
L’art. 2.2 del TL stabilisce che le previsioni della regolazione transitoria « non si applicano agli esercenti con potenza convenzionale minore o uguale a 30 MW, calcolata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del TUD ».
La disposizione rinvia dunque al testo unico per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2025, approvato con deliberazione dell’ARERA n. 463/2021/R/tlr del 26 ottobre 2021.
Secondo l’appellante, la formula prevista dal TUD, che calcola una potenza convenzionale sulla base dell’energia termica erogata nell’anno 2020 e ipotizzando un monte ore di riscaldamento annuo pari a 845, produrrebbe effetti discriminatori e distorsivi se applicata agli impianti di montagna, i quali, nel corso dell’anno, erogano un’energia termica totale notevolmente superiore rispetto ai centri di pianura.
Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, all’autorità deve essere riconosciuto un ambito di discrezionalità tecnica nell’esercizio delle funzioni di regolazione – in ragione del carattere tecnico delle questioni che è chiamata ad affrontare, da un lato, e della particolare specializzazione e indipendenza dei suoi componenti, dall’altro – la quale è censurabile dal giudice solo in caso di irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. II, 24 marzo 2025, n. 2421).
Nella specie, non è irragionevole che l’ARERA abbia preso come riferimento, per calcolare la soglia di esenzione del metodo tariffario transitorio per il teleriscaldamento, il valore già assunto in via generale come base per la classificazione dimensionale degli esercenti (con delibera che non è stata specificamente censurata con il ricorso di primo grado, essendo inidonea la formula riferita a “ogni altro atto presupposto”, in quanto clausola di stile, come argomentato, tra le altre, da Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2023, n. 1580, e precedenti ivi richiamati).
Il rilievo formulato dell’appellante circa il fatto che gli impianti di montagna forniscono più energia termica rispetto a quelli di pianura non conferma, anzi smentisce, l’ipotesi di irragionevolezza della soglia, perché, come condivisibilmente puntualizzato dall’Avvocatura dello Stato (p. 11 della memoria), un maggior volume di energia erogata si traduce in un fatturato più elevato e rappresenta quindi un indice di capacità dell’impresa di far fronte agli adempimenti previsti dalla regolazione.
5.3. Con il primo motivo di appello, si deduce anche una pretesa violazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2012/27/UE del 25 ottobre 2012, e, in particolare, del “considerando” secondo cui gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle piccole e medie imprese assistenza tecnica e informazioni nell’adottare misure di efficienza energetica.
Come eccepito dalla difesa erariale, tuttavia, la censura è inammissibile, perché non era contenuta nel ricorso dinanzi al T.a.r. ed è stata proposta per la prima volta in secondo grado, in violazione del divieto stabilito dall’art. 104 c.p.a..
Il richiamo, peraltro, non è dirimente, perché non riguarda la classificazione delle reti di riscaldamento e non può essere assunto come parametro per sindacare le valutazioni dell’autorità sul punto.
6. Con il secondo motivo si deduce: « Error in iudicando, travisamento dei fatti e contraddittoria motivazione rispetto: i) al quarto motivo di gravame del ricorso introduttivo di primo grado rubricato “Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione e falsa applicazione dell’art. 10, co. 18, del D. Lgs. 4.7.2014, n. 102; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza in senso sostanziale; difetto di motivazione rispetto ai parametri utilizzi per il calcolo del costo evitato”; ii) al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti rubricato “Illegittimità derivata dalla illegittimità del TL ».
6.1. In particolare, si sostiene che il T.a.r. abbia errato nel disattendere le censure riferite all’applicazione del criterio del “costo evitato” su cui si basa il TL.
6.2. Questo criterio comporta la fissazione del vincolo ai ricavi degli esercenti del servizio di teleriscaldamento che assuma come parametro il costo del servizio di riscaldamento alternativo più conveniente disponibile, al fine di assicurare l’applicazione di prezzi coerenti con un assetto concorrenziale del mercato.
6.3. A tal proposito, la società svolge diverse censure specifiche:
a) si tenere conto dei costi di ammortamento e di manutenzione straordinaria delle centrali termiche a gas, che appunto sarebbero evitati dagli utenti del teleriscaldamento;
b) sarebbe troppo esiguo il valore di 1.500 euro stimato per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse caldaie, utilizzato per determinare il differenziale di euro 10/MWh nella formula nel costo evitato;
c) sarebbe illogico il valore di rendimento delle caldaie a gas, indicato da ARERA nel 90%.
6.4. Il motivo è infondato.
In primo luogo, il criterio del costo evitato va riferito al confronto tra la fornitura del gas e quella dell’energia termica, mentre l’installazione degli impianti (caldaia ovvero allacciamento alla rete di teleriscaldamento) rimane comunque a carico degli utenti, anche se si configura in maniera diversa: come condivisibilmente osservato dall’Avvocatura, se si includesse il costo di installazione della caldaia nel calcolo dei corrispettivi di fornitura del servizio, l’utente del teleriscaldamento sosterrebbe un costo complessivo superiore a quello di un utente servito con caldaia a gas (p. 19 della memoria).
Inoltre, l’ARERA ha dimostrato di aver tenuto conto dei costi di manutenzione delle caldaie (logicamente evitando d’indicizzare questa componente all’andamento delle quotazioni del gas, che di per sé non incide sugli oneri di manutenzione e gestione), e non è stata dimostrata l’irragionevolezza della stima del differenziale di costo (euro 10/MWh) e del valore di rendimento delle caldaie a gas (90%, percentuale che considera sia le caldaie in esercizio, sia quelle disponibili sul mercato).
7. L’appello deve quindi essere dichiarato inammissibile, nella parte in cui deduce la presunta violazione della direttiva n. 2012/27/UE, e deve essere respinto per la parte restante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’ARERA, nella misura di euro 7.000 (settemila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI AN AR, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
AL EN AS, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL EN AS | GI AN AR |
IL SEGRETARIO