Art. 1245.
(Letture permesse di deposizioni testimoniali).
Oltre i casi indicati nell' articolo 462 del codice di procedura penale , nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice puo' essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purche' siano indicati nelle liste.
(Letture permesse di deposizioni testimoniali).
Oltre i casi indicati nell' articolo 462 del codice di procedura penale , nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice puo' essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purche' siano indicati nelle liste.