Articolo 1245 del Codice della navigazione
Articolo 1244Articolo 1238
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21 aprile 1942
Art. 1245.
(Letture permesse di deposizioni testimoniali).

Oltre i casi indicati nell' articolo 462 del codice di procedura penale , nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice puo' essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purche' siano indicati nelle liste.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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