Art. 6.
I personale di ruolo addetto ai servizi indicati nell'articolo precedente, che non sia trasferito alle dipendenze del Segretariato generale o di Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo stesso, e' collocato a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile al trattamento di quiescenza, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione del trattamento spettante.
Il personale non di ruolo che non sia trasferito e' licenziato con un aumento di cinque anni dell'anzianita' di servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennita'.
Al personale che chiede di essere collocato a riposo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno computati sette anni in aggiunta a quelli di servizio effettivamente prestato.
I personale di ruolo addetto ai servizi indicati nell'articolo precedente, che non sia trasferito alle dipendenze del Segretariato generale o di Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo stesso, e' collocato a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile al trattamento di quiescenza, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione del trattamento spettante.
Il personale non di ruolo che non sia trasferito e' licenziato con un aumento di cinque anni dell'anzianita' di servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennita'.
Al personale che chiede di essere collocato a riposo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno computati sette anni in aggiunta a quelli di servizio effettivamente prestato.