Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 105
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto fondata la censura sulla mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, come previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo TARI

    La Corte ha ritenuto provata la cessazione di qualsiasi attività nell'immobile, dimostrando l'assenza del presupposto impositivo della TARI. Ha altresì considerato che la dichiarazione TARI presentata dal contribuente, seppur tardiva, doveva essere qualificata ai fini del regolamento comunale.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni applicate

    La Corte ha accolto l'appello, riformando parzialmente la sentenza impugnata, implicitamente accogliendo anche questo motivo in virtù dell'accoglimento della domanda principale sull'insussistenza del presupposto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 105
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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