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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente
PONTE DAVIDE, EL
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 442/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Cantore, 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
3 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57596 2023 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42069 2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57595 2023 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza di cui in epigrafe, nella sola parte recante rigetto parziale dell'originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento – intimazione ad adempiere nr. 42069/2023, 57595/2023 e
57596/2023 relativi all'imposta TARI per gli anni 2019, 2020 e 2021.
All'esito del giudizio di prime cure, veniva accolta la censura sulla mancata applicazione del meccanismo del cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi cui, secondo la disciplina vigente ratione temporis, si applicava la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Per contro, i Primi Giudici hanno rigettato tutti gli altri motivi di impugnazione avanzati dalla contribuente.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- sull'errata interpretazione ed applicazione dell'onere probatorio gravante sull'ente procedente – sulla errata applicazione dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/1992:
- sull'insussistenza del presupposto impositivo accertato - sulla conoscibilità della situazione di insussistenza dell'obbligo impositivo da parte dell'ente impositore - sulla rideterminazione della tassa eventualmente dovuta;
- sull'esenzione tari per carenza del presupposto “sostanziale” - sull'irrilevanza, in sede processuale, delle decadenze previste per la fase amministrativa ove probatoriamente dimostrate;
- sull'illegittimità delle sanzioni applicate da parte dell'ente impositore - sulla manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicata da parte dell'ente impositore.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
È pacifico in quanto documentato che l'immobile, per gli anni in questione, era privo di attività e quindi di capacità produttiva di rifiuti. Ciò fra l'altro emerge da documentazione in possesso della stessa amministrazione comunale ben prima dell'adozione degli atti impositivi impugnati.
Infatti, in data 10 gennaio 2019 il sig. Nominativo_1, attraverso il portale “impresa in un giorno” presentava al Comune di Genova la pratica Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive (che in quanto tale costituisce lo strumento unico di semplificazione per il rapporto fra impresa e amministrazione) per comunicare la cessazione definitiva dell'attività di pubblico esercizio con effetto dal 22 dicembre 2018,
Inoltre, in data 10 gennaio 2019 il sig. Nominativo_1 presentava la Dichiarazione TARI per comunicare la cessazione definitiva dell'attività di pubblico esercizio con effetto dal 22 dicembre 2018, data di chiusura della propria partita IVA.
Quindi, nei giorni successivi si provvedeva alla cessazione dei contratti di fornitura di acqua ed energia ed alla relativa comunicazione.
Una volta dimostrata la cessazione di qualsiasi attività nell'immobile in questione, anche attraverso la comunicazione specifica in tema di tari, è dimostrata l'assenza del presupposto impositivo, in coerenza alla stessa natura di tassa della tari;
natura che presuppone la corrispettività con la fruizione di un servizio che nella specie non poteva avvenire sulla scorta di quanto ben noto alla stessa amministrazione.
In generale, in caso di comprovate e non contestate situazioni idonee ad escludere in un determinato anno la produzione di rifiuti da parte di un'area o immobile, l'esenzione Tari può essere riconosciuta in ambito processuale anche in assenza della preventiva dichiarazione obbligatoria richiesta dal regolamento comunale. Nell'ambito del giudizio tributario, infatti, in coerenza i principi costituzionali ed alla recente riforma dello stesso processo, il contribuente può legittimamente produrre prova a suo favore. Peraltro, l'emendabilità della dichiarazione o di atti rappresentanti il presupposto dell'imposizione
è un principio generale che opera per tutte le entrate tributarie e dunque anche per i tributi locali.
Assume rilievo dirimente l'art. 7 comma 5 bis d.lgs. 546/1992 a mente del quale l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Peraltro, anche rispetto agli orientamenti più rigorosi, nel caso di specie la parte ha altresì presentato specifica dichiarazione Tari in data 10 gennaio 2019 per comunicare la cessazione definitiva dell'attività di pubblico esercizio con effetto dal 22 dicembre 2018, data di chiusura della propria partita IVA. Tale dichiarazione non può che essere qualificata anche ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale, pena la illogica ed illegittima sterilizzazione di qualsiasi misura atta a semplificare i rapporti fra amministrazione e imprese o privati, in spregio ai principi fondanti i moderni rapporti fra autorità e destinatari della stessa.
L'appello va pertanto accolto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente
PONTE DAVIDE, EL
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 442/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Cantore, 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
3 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57596 2023 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42069 2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57595 2023 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza di cui in epigrafe, nella sola parte recante rigetto parziale dell'originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento – intimazione ad adempiere nr. 42069/2023, 57595/2023 e
57596/2023 relativi all'imposta TARI per gli anni 2019, 2020 e 2021.
All'esito del giudizio di prime cure, veniva accolta la censura sulla mancata applicazione del meccanismo del cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi cui, secondo la disciplina vigente ratione temporis, si applicava la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Per contro, i Primi Giudici hanno rigettato tutti gli altri motivi di impugnazione avanzati dalla contribuente.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- sull'errata interpretazione ed applicazione dell'onere probatorio gravante sull'ente procedente – sulla errata applicazione dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/1992:
- sull'insussistenza del presupposto impositivo accertato - sulla conoscibilità della situazione di insussistenza dell'obbligo impositivo da parte dell'ente impositore - sulla rideterminazione della tassa eventualmente dovuta;
- sull'esenzione tari per carenza del presupposto “sostanziale” - sull'irrilevanza, in sede processuale, delle decadenze previste per la fase amministrativa ove probatoriamente dimostrate;
- sull'illegittimità delle sanzioni applicate da parte dell'ente impositore - sulla manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicata da parte dell'ente impositore.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
È pacifico in quanto documentato che l'immobile, per gli anni in questione, era privo di attività e quindi di capacità produttiva di rifiuti. Ciò fra l'altro emerge da documentazione in possesso della stessa amministrazione comunale ben prima dell'adozione degli atti impositivi impugnati.
Infatti, in data 10 gennaio 2019 il sig. Nominativo_1, attraverso il portale “impresa in un giorno” presentava al Comune di Genova la pratica Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive (che in quanto tale costituisce lo strumento unico di semplificazione per il rapporto fra impresa e amministrazione) per comunicare la cessazione definitiva dell'attività di pubblico esercizio con effetto dal 22 dicembre 2018,
Inoltre, in data 10 gennaio 2019 il sig. Nominativo_1 presentava la Dichiarazione TARI per comunicare la cessazione definitiva dell'attività di pubblico esercizio con effetto dal 22 dicembre 2018, data di chiusura della propria partita IVA.
Quindi, nei giorni successivi si provvedeva alla cessazione dei contratti di fornitura di acqua ed energia ed alla relativa comunicazione.
Una volta dimostrata la cessazione di qualsiasi attività nell'immobile in questione, anche attraverso la comunicazione specifica in tema di tari, è dimostrata l'assenza del presupposto impositivo, in coerenza alla stessa natura di tassa della tari;
natura che presuppone la corrispettività con la fruizione di un servizio che nella specie non poteva avvenire sulla scorta di quanto ben noto alla stessa amministrazione.
In generale, in caso di comprovate e non contestate situazioni idonee ad escludere in un determinato anno la produzione di rifiuti da parte di un'area o immobile, l'esenzione Tari può essere riconosciuta in ambito processuale anche in assenza della preventiva dichiarazione obbligatoria richiesta dal regolamento comunale. Nell'ambito del giudizio tributario, infatti, in coerenza i principi costituzionali ed alla recente riforma dello stesso processo, il contribuente può legittimamente produrre prova a suo favore. Peraltro, l'emendabilità della dichiarazione o di atti rappresentanti il presupposto dell'imposizione
è un principio generale che opera per tutte le entrate tributarie e dunque anche per i tributi locali.
Assume rilievo dirimente l'art. 7 comma 5 bis d.lgs. 546/1992 a mente del quale l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Peraltro, anche rispetto agli orientamenti più rigorosi, nel caso di specie la parte ha altresì presentato specifica dichiarazione Tari in data 10 gennaio 2019 per comunicare la cessazione definitiva dell'attività di pubblico esercizio con effetto dal 22 dicembre 2018, data di chiusura della propria partita IVA. Tale dichiarazione non può che essere qualificata anche ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale, pena la illogica ed illegittima sterilizzazione di qualsiasi misura atta a semplificare i rapporti fra amministrazione e imprese o privati, in spregio ai principi fondanti i moderni rapporti fra autorità e destinatari della stessa.
L'appello va pertanto accolto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado del giudizio.