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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 14 novembre 2025, nella causa iscritta al n. R.G. 5/2024 la seguente
S E N T E N Z A tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Maria Grazia Mirarchi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Paola
[...]
IA e A. NU RA, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi n.635, giusta procura in atti;
-resistente- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, parte ricorrente in epigrafe, dipendente della ditta Euromacoda s.r.l.s. con la qualifica di camionista, esponeva quanto segue:
- di aver guidato camion articolati (modelli SCANIA, VOLVO, DAF, MERCEDES) per distanze di circa 700 Km per ogni turno lavorativo, guidando per circa 9/10 ore al giorno, con pause di 45 minuti ogni 9 ore, turni di 7 giorni/settimana, mantenendo, dunque, una postura seduta prolungata;
- di essersi occupato dello scarico merci utilizzando transpallet manuale ed effettuando movimenti ripetuti di traino-spinta con gli arti superiori e movimenti di adduzione frontale degli arti superiori per circa un'ora/turno;
- che, tale attività gli aveva causato le seguenti patologie: Spondilodiscopatie del tratto lombare, Tendinopatia cuffie dei rotatori spalla dx, Artrosi deformante mano bilaterale con rizoartrosi e Tenosinovite dei gomiti;
- che in data 18.04.2023 presentava, dunque, n.4 denunce per il riconoscimento di malattie professionali in quanto riteneva che le stesse erano state causate dal lavoro svolto, con la conseguente erogazione delle prestazioni economiche corrispondenti al grado di inabilità riconosciutogli;
- che, in particolare, con riferimento alla malattia professionale n. 518685245 (spondilodiscopatie del tratto lombare) l' in data 08.08.2023, CP_1 respingeva la pratica poiché la documentazione acquisita era insufficiente;
successivamente, in data 05.09.2023, proponeva opposizione amministrativa, respinta con provvedimento del 04.10.2023;
- che, con riferimento alla malattia professionale n. 518685246 (artrosi deformante mano bilaterale con rizoartrosi), l' , in data 16.05.2023, respingeva CP_1 la domanda con la seguente motivazione: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e la malattia denunciata. La pratica viene, pertanto, archiviata”; in data 22.06.2023 proponeva opposizione amministrativa, respinta dall' in data 12.08.2023; CP_1
- che, con riferimento alla malattia professionale n. 518685248 (tendinopatia cuffia dei rotatori spalla dx), l' , in data 17.06.2023, respingeva la domanda CP_1 con la seguente motivazione: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo a cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata. La pratica viene, pertanto, archiviata”; successivamente, in data 20.11.2023, presentava opposizione amministrativa, rigettata dall' in data 29.11.2023; CP_1
- che, con riferimento alla malattia professionale n. 518685250 (tenosinovite dei gomiti), l' in data 17.06.2023, respingeva la pratica con la seguente CP_1 motivazione: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e la malattia denunciata. La pratica viene, pertanto, archiviata”; in data 23.06.2023, presentava ricorso amministrativo rigettato dall'Istituto in data 12.08.2023;
- di essersi sottoposto, in data 21.11.2023, a visita medico, all'esito della quale il dott. aveva accertato i seguenti postumi: Persona_1
“Spondilodiscopatie del tratto lombare;
tendinopatia cuffia dei rotatori spalla dx;
tenosinovite dei gomiti;
rizoartrosi deformante bilaterale. Tali patologie sono diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta. Invalidità determinata dalle sopra elencate patologie è pari al 16% (sedici per cento)”;
- che, invero, con provvedimento del 14.06.2023, l' aveva CP_1 riconosciuto un danno biologico complessivo del 9% per altre menomazioni (esiti di frattura somatica di L3 con residua deformazione e deficit funzionale ed esiti di frattura dei processi trasversi di L1-L2 con dolore riflesso). Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di:
“accogliere il ricorso così come proposto;
accertare e dichiarare il nesso causale tra la patologia denunciata e le mansioni svolte dal sig. accertare e dichiarare in via Parte_1 principale che le malattie per cui è causa da cui è affetto il sig. contratte Parte_1
a causa dell'attività lavorativa, hanno comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 16% (sedici %) o di quella maggiore
o minore quantificata in corso di causa con riconoscimento della rendita o in via subordinata della percentuale che dà diritto al riconoscimento del danno biologico;
in via ulteriormente subordinata: dopo il riconoscimento della percentuale che dà diritto alla rendita o al danno biologico per le patologie per cui è causa, provvedere all'unificazione di tale percentuale a quella già attribuita in via amministrativa del 9% con conseguente riconoscimento delle corrispondenti prestazioni economiche, in particolare, a) qualora dall'unificazione delle percentuali relative alle menomazioni subite, dovesse risultare una menomazione pari o superiore al 16%, il riconoscimento del diritto alla rendita sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di causa;
b), qualora dall'unificazione delle percentuali come sopra descritte, dovesse essere riconosciuta in corso di causa una invalidità inferiore al 16%, che venga riconosciuto il danno biologico con il trattamento economico correlato alla nuova percentuale di invalidità riconosciuta sin dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di causa;
condannare l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del danno biologico o della rendita che verrà successivamente quantificata e che solamente ai fini della determinazione del valore della causa l'importo del danno biologico considerato l'età del ricorrente, si presume ammontante approssimativamente ad € 10.000,00 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente , contestando la carenza CP_1 dei requisiti previsti per dar luogo al riconoscimento delle malattie professionali non essendoci in atti alcun elemento tale da attestare ovvero confermare l'esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le denunciate malattie professionali. Eccepiva, dunque, l'assenza di elementi di prova attestanti la sussistenza di rischio lavorativo e di rapporto causale e/o concausale tra patologie e lavoro che controparte avrebbe dovuto provare. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente ed acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di una menomazione permanente ragguagliata al grado del 16%, conseguente alle malattie di natura professionale. Occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni..., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore). Alla luce di tale normativa, pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità. Orbene, nel caso di specie, al ricorrente è stato negato dall' il CP_1 riconoscimento della menomazione permanente ragguagliata al grado del 16%, conseguente alle malattie di natura professionale.
Tanto premesso, la sussistenza delle malattie di natura professionale sono stata positivamente accertate dal C.T.U., la dott.ssa Persona_2
incaricata nel presente giudizio che, in risposta al quesito
[...] sottoposto dal giudicante, ha dichiarato: “Il ricorrente Parte_1
risulta affetto da:
[...]
- SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE con riferimento a quanto previsto dalla “tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38 del 13.07.2000 che è rappresentata da Codice 213: riconosce un Grado di menomazione: 4%(quattro per cento). DATA DECORRENZA: 21.03.2023.
- TENDINOPATIA CUFFIA DEI ROTATORI SPALLA DX con riferimento a quanto previsto dalla “tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38 del 13.07.2000 che è rappresentata da Codice 227: riconosce un Grado di menomazione: ??4% (quattro per cento). DATA DECORRENZA: 21.03.2022.
- IT MI DX: con riferimento a quanto previsto dalla
“tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38 del 13.07.2000 che è rappresentata da Codice 232, riconosce un Grado di menomazione: 3% (tre per cento). DATA DECORRENZA: 21.03.2023.
- Esiti Infortuni: FRATTURA BASE FALANGE PROSSIMALE PRIMO DITO PIEDE DX (caso 515483515 del 25.04.2018) e ESITI DI FRATTURA SOMATICA DI L3 CON RESIDUA DEFORMAZIONE E DEFICIT FUNZIONALE;
ESITI DI FRATTURA DEI PROCESSI TRASVERSI L1- L2 CON OR RI (caso 518684642 del 17.01.2023) Grado accertato complessivamente 9% (nove per cento) Grado accertato complessivamente di 16% (sedici per cento).”. (cfr. elaborato peritale dep. il 25.09.2025). Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nei chiarimenti, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo per la menomazione Parte_1 permanente ragguagliata al grado del 16% conseguente alle malattie di natura professionale contratte nell'esercizio dell'attività lavorativa innanzi descritta, con decorrenza dal 21.03.2023.
Sui ratei non corrisposti sono dovuti i soli interessi nella misura legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo, così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo erogato in rendita per la Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica da malattia professionale nella misura pari al 16%, con decorrenza dal 21.03.2023;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., a rifondere alla ricorrente le CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
Reggio Calabria, 14 novembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano