Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9665 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 il 17/04/1993, residente in [...], in proprio,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
12/02/1987, residente in [...], in proprio,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/01/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Guspini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
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2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del rispetto reciproco.
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali dovranno continuare a prendersi cura di lui, educarlo e istruirlo.
Il minore dovrà mantenere con ciascun genitore rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore.
Per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la propria responsabilità separatamente.
3) Il domicilio del minore è stabilito presso la madre, ove sarà fissata anche la sua residenza anagrafica.
4) La casa sita in via Salvador Allende 23 a Guspini (SU), è assegnata alla IG.ra
, con l'impegno di sostenere tutte le spese di gestione, affitto e CP_1 utenze.
La residenza anagrafica del minore sarà stabilita presso la medesima abitazione.
5) Il IG. si impegna a far visita al figlio ogni sera al suo rientro Parte_1 dal lavoro, entro le ore 20:00, riportandolo a casa entro le ore 21:30.
La frequentazione del figlio con entrambi i genitori sarà regolata dagli impegni lavorativi e scolastici, previo accordo tra i coniugi.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie e altre festività, si concorda una gestione equa al 50%.
6) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 CP_1 per il mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 mensili, da corrispondere
Pag. 2 di 3 entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla
IG.ra , IBAN [...], a partire dal mese CP_1 di ottobre 2024.
Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
Eventuali ritardi nei pagamenti non saranno tollerati, salvo preventiva comunicazione scritta e accordo tra le parti.
Inoltre, l'importo dell'assegno unico, attualmente pari a € 200,00, intestato e incassato dal IG. , dovrà essere integralmente versato alla Parte_1
IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico sul c/c CP_1 intestato alla IG.ra , IBAN [...]. CP_1
Il IG. si impegna a completare tutte le pratiche necessarie per Parte_1 il trasferimento della titolarità dell'assegno unico alla IG.ra entro CP_1 il 31 gennaio 2025.
7) Le spese sanitarie non coperte dal SSN saranno divise tra le parti al 50%.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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