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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA RI TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2103/2020 depositato il 25/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2138/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 29/10/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2013
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2015
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, esercente la professione di medico ortopedico, propone appello avverso la sentenza n. 2138/12/2019, pronunciata il 09/10/2019 e depositata in data 29/10/2019, con la quale è stata rigettata la richiesta di rimborso dell'IRAP pagata per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016.
L'appellante ribadisce che nei suddetti anni di imposta non ha mai usufruito di prestazioni di personale dipendente e/o parasubordinato né di collaborazioni di terzi aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni professionali o comunque inerenti alla propria attività professionale, pertanto chiede accertarsi l'assenza del presupposto impositivo dell'Irap e il diritto al rimborso dell'Irap indebitamente pagato per gli anni 2013,
2014, 2015 e 2016.
Resiste l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza i difensori delle parti, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, hanno insistito per l'accoglimento delle loro conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
E' noto che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta, asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (cfr. tra le tante Cass. n. 3678 del 16/02/2007; Ordinanza
n. 8556 del 14/04/2011; id. n 26161 del 06/12/2011).
A tal riguardo, in merito ai compensi corrisposti, nel caso di specie alle strutture interessate (
Società_1 s.r.l. e la Società_2 s.r.l.), vi è prova che gli stessi inerivano alla mera disponibilità di una stanza in favore del Ricorrente_1 e, all'occasione, di una segretaria, come si evince dalle dichiarazioni resi dai soggetti referenti dei due centri medici alla Guardia di Finanza – Compagnia di Altamura, nell'ambito di una attività di verifica avviata a carico del medesimo Dr. Ricorrente_1.
La segretaria della struttura Società_1 ha infatti dichiarato che il medico utilizzava saltuariamente, unitamente ad altri professionisti, un ufficio della società, dove effettuava le visite. La segretaria provvedeva anche a prendere gli appuntamenti per conto del dr. Ricorrente_1 per le date che di volta in volta le venivano comunicate direttamente dal professionista e a redigere le fatture su blocchetto fornito dal predetto. Per quanto riguarda la quota corrisposta dal dr. Ricorrente_1 per l'utilizzo della struttura lo stesso, come da accordi con la società, provvedeva a corrispondere la percentuale del 12% sulle visite ivi effettuate.
Anche presso la struttura Società_2 s.r.l., è stato accertato che l'appellante disponeva di una stanza di circa 15 mq con la disponibilità di una scrivania, un PC, una poltrona, un lettino, un armadietto delle sedie, inoltre venivano accettate telefonicamente e/o personalmente da una segretaria le prenotazioni, da fissare nei giorni in cui il medico aveva dato la propria disponibilità per effettuare visite, in base ai suoi impegni.
Inoltre lo stesso effettuava visite presso il centro Società_2 con una frequenza di una, massimo due volte al mese.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, i costi indicati dall'Ufficio e sostenuti dal Ricorrente_1 rappresentano, quindi, meri costi connessi alla disponibilità delle sedi dove lo stesso ha esercitato la libera professione avvalendosi delle relative strutture e che, sulla base di tali risultanze non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'imposta pretesa dall'Ufficio.
Quanto all'«autonoma organizzazione», la Corte Costituzionale ha puntualizzato che l'imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l'assoggettamento al tributo;
ha precisato che tanto non implica alcun limite quantitativo, di prevalenza o meno rispetto al lavoro autonomo esercitato, bensì semplicemente un giudizio di valore sull'idoneità di quell'organizzazione a potenziare le possibilità produttive del professionista. La Consulta ha esplicitato la nozione di autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo riconoscendola, ai fini Irap, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Corte cost. 21/05/2001; in tal senso cfr. Cass. 16/02/2007, nn. da 3672 a 3680; Cass. 28/11/ 2014, n. 25311).
Il perimetro entro il quale l'attività del lavoratore autonomo è assoggettabile ad Irap è stato poi ulteriormente delineato dalle Sezioni Unite della Corte precisando che il requisito dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9451).
Nel caso di specie è evidente che il professionista si è avvalso solo del minimo indispensabile (una stanza ove effettuare le visite) per esercitare l'attività professionale nei due centri, in modo saltuario, e con un impiego del lavoro altrui del tutto marginale (una segreteria per le prenotazioni e la mera redazione delle fatture).
Pertanto non ricorrono i seguenti presupposti: a) impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività; b) il professionista si è avvalso di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Con la sentenza appellata la C.t.p. non si è attenuta a questi principi in quanto ha ravvisato la sussistenza dei presupposti dell'Irap su circostanze non rilevanti rispetto a quanto esposto, come lo svolgimento dell'attività professionale in due città differenti fra loro e distanti.
L'appello va quindi accolto.
Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico dell'Ufficio soccombente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, accoglie l'appello proposto da
Ricorrente_1 avverso la sentenza della CTP di Bari n. 2138/12/2019, ed in riforma della stessa così provvede:
-accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il silenzio-rifiuto del 02.01.2018 relativamente al rimborso Irap aa.ii. 2013, 2014, 2015 e 2016;
-condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 (€ 2.000,00 per il primo grado ed € 1.500,00 per il presente grado) oltre accessori.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA RI TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2103/2020 depositato il 25/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2138/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 29/10/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2013
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2015
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, esercente la professione di medico ortopedico, propone appello avverso la sentenza n. 2138/12/2019, pronunciata il 09/10/2019 e depositata in data 29/10/2019, con la quale è stata rigettata la richiesta di rimborso dell'IRAP pagata per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016.
L'appellante ribadisce che nei suddetti anni di imposta non ha mai usufruito di prestazioni di personale dipendente e/o parasubordinato né di collaborazioni di terzi aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni professionali o comunque inerenti alla propria attività professionale, pertanto chiede accertarsi l'assenza del presupposto impositivo dell'Irap e il diritto al rimborso dell'Irap indebitamente pagato per gli anni 2013,
2014, 2015 e 2016.
Resiste l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza i difensori delle parti, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, hanno insistito per l'accoglimento delle loro conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
E' noto che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta, asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (cfr. tra le tante Cass. n. 3678 del 16/02/2007; Ordinanza
n. 8556 del 14/04/2011; id. n 26161 del 06/12/2011).
A tal riguardo, in merito ai compensi corrisposti, nel caso di specie alle strutture interessate (
Società_1 s.r.l. e la Società_2 s.r.l.), vi è prova che gli stessi inerivano alla mera disponibilità di una stanza in favore del Ricorrente_1 e, all'occasione, di una segretaria, come si evince dalle dichiarazioni resi dai soggetti referenti dei due centri medici alla Guardia di Finanza – Compagnia di Altamura, nell'ambito di una attività di verifica avviata a carico del medesimo Dr. Ricorrente_1.
La segretaria della struttura Società_1 ha infatti dichiarato che il medico utilizzava saltuariamente, unitamente ad altri professionisti, un ufficio della società, dove effettuava le visite. La segretaria provvedeva anche a prendere gli appuntamenti per conto del dr. Ricorrente_1 per le date che di volta in volta le venivano comunicate direttamente dal professionista e a redigere le fatture su blocchetto fornito dal predetto. Per quanto riguarda la quota corrisposta dal dr. Ricorrente_1 per l'utilizzo della struttura lo stesso, come da accordi con la società, provvedeva a corrispondere la percentuale del 12% sulle visite ivi effettuate.
Anche presso la struttura Società_2 s.r.l., è stato accertato che l'appellante disponeva di una stanza di circa 15 mq con la disponibilità di una scrivania, un PC, una poltrona, un lettino, un armadietto delle sedie, inoltre venivano accettate telefonicamente e/o personalmente da una segretaria le prenotazioni, da fissare nei giorni in cui il medico aveva dato la propria disponibilità per effettuare visite, in base ai suoi impegni.
Inoltre lo stesso effettuava visite presso il centro Società_2 con una frequenza di una, massimo due volte al mese.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, i costi indicati dall'Ufficio e sostenuti dal Ricorrente_1 rappresentano, quindi, meri costi connessi alla disponibilità delle sedi dove lo stesso ha esercitato la libera professione avvalendosi delle relative strutture e che, sulla base di tali risultanze non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'imposta pretesa dall'Ufficio.
Quanto all'«autonoma organizzazione», la Corte Costituzionale ha puntualizzato che l'imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l'assoggettamento al tributo;
ha precisato che tanto non implica alcun limite quantitativo, di prevalenza o meno rispetto al lavoro autonomo esercitato, bensì semplicemente un giudizio di valore sull'idoneità di quell'organizzazione a potenziare le possibilità produttive del professionista. La Consulta ha esplicitato la nozione di autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo riconoscendola, ai fini Irap, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Corte cost. 21/05/2001; in tal senso cfr. Cass. 16/02/2007, nn. da 3672 a 3680; Cass. 28/11/ 2014, n. 25311).
Il perimetro entro il quale l'attività del lavoratore autonomo è assoggettabile ad Irap è stato poi ulteriormente delineato dalle Sezioni Unite della Corte precisando che il requisito dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9451).
Nel caso di specie è evidente che il professionista si è avvalso solo del minimo indispensabile (una stanza ove effettuare le visite) per esercitare l'attività professionale nei due centri, in modo saltuario, e con un impiego del lavoro altrui del tutto marginale (una segreteria per le prenotazioni e la mera redazione delle fatture).
Pertanto non ricorrono i seguenti presupposti: a) impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività; b) il professionista si è avvalso di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Con la sentenza appellata la C.t.p. non si è attenuta a questi principi in quanto ha ravvisato la sussistenza dei presupposti dell'Irap su circostanze non rilevanti rispetto a quanto esposto, come lo svolgimento dell'attività professionale in due città differenti fra loro e distanti.
L'appello va quindi accolto.
Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico dell'Ufficio soccombente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, accoglie l'appello proposto da
Ricorrente_1 avverso la sentenza della CTP di Bari n. 2138/12/2019, ed in riforma della stessa così provvede:
-accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il silenzio-rifiuto del 02.01.2018 relativamente al rimborso Irap aa.ii. 2013, 2014, 2015 e 2016;
-condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 (€ 2.000,00 per il primo grado ed € 1.500,00 per il presente grado) oltre accessori.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo