Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 52
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Assenza del presupposto impositivo IRAP per carenza di autonoma organizzazione

    La Corte ritiene che i costi sostenuti dal contribuente rappresentino meri costi connessi alla disponibilità di sedi per l'esercizio della libera professione, avvalendosi delle relative strutture e con un impiego marginale del lavoro altrui (segreteria per prenotazioni e redazione fatture). Non sussiste pertanto il requisito dell'autonoma organizzazione, intesa come impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o avvalimento non occasionale di lavoro altrui.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Agenzia delle Entrate

    In riforma della sentenza di primo grado e accogliendo l'appello, la Corte condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 52
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo