Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magi- strati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 471/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado
DA
(C.F. ), rappresenta- Parte_1 C.F._1
to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Norrito e Angelo Gruppuso giuste procure speciali in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv.
Sebastiano Romano, sito Palermo alla via Trapani n. 1/D.
Appellante
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), e , nata ad [...] il C.F._2 CP_2
11.11.1943 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Leonardo Salato in forza di procura speciale, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Pietro Riggi, sito in Palermo, in via G.
Giusti n. 21;
Appellati
, nato ad [...] il [...] (C.F. BNN- Parte_2
, e , nata ad [...] il C.F._4 Parte_3
20.9.1948 (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._5
Antonino Santoro in forza di procura speciale, elettivamente domiciliati
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 10
Della Libertà n. 205;
Appellati in persona dell'Amministratore delegato, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Fossati in virtù di procura genera- le notarile, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Gio- vanni Immordino, sito in Palermo, in viale Della Libertà n. 171;
Appellata
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_4
), , nata ad [...] il C.F._6 Parte_5
11.7.1945 (C.F. , , nata C.F._7 Parte_6
ad Alcamo il 20.2.1948 (C.F. ), e C.F._8 Parte_7
, nato ad [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._9 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Vallone in forza di procura spe- ciale, elettivamente domiciliati presso lo studio legale del medesimo, sito in Alcamo, in via Opera Pastore n. 59;
Appellati
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresen- Parte_8 tato e difeso dall'avv. Silvana Maria Calvaruso in virtù di procura speciale agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mauri- zio Cannizzo, sito in Palermo, in via Resuttana Colli n. 366;
Appellato
(C.F. ), rappresentato e Parte_9 C.F._10 difeso dall'avv. Salvatore Spedale giusta procura speciale in atti, elettiva- mente domiciliato presso lo studio legale di questi, sito in Palermo alla
Piazza Vittorio Veneto n. 3.
Appellato
, nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_4 [...]
), e , nato ad [...] il C.F._11 Controparte_5
18.11.1956 (C.F. ), ora quali eredi della defunta C.F._12
, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Sa- Persona_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 10 nacore in forza di procura speciale, elettivamente domiciliati presso lo stu- dio legale del medesimo, sito in Alcamo, in Piazza Della Repubblica n. 62;
Appellati
, nato ad [...] il [...] (C.F. CP_6
), e , nata ad C.F._13 Controparte_7
Alcamo il 10.4.1966 (C.F. ); C.F._14
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1174/2018 del 10.12.2018 il Tribunale di Trapani ha accolto le domande risarcitorie, proposte mediante separati giudizi poi riuniti, spiegate da , dai coniugi e Parte_9 CP_8 CP_9
dai coniugi e e dagli eredi
[...] Parte_3 Parte_2 di , quali proprietari di quattro diverse “villette” si- Persona_1
te in Alcamo – fraz. Alcamo Marina (Tp), e ciò in relazione ai danni da ciascuno patiti a causa di un evento franoso verificatosi nella notte tra il
31/01/2009 e il 01/02/2009, ricondotto alle negligenze costruttive messe in opera dai proprietari di due immobili posti a monte, ossia da una parte dal- la proprietà e dall'altra dalla proprietà Rassegna, Parte_10 Pt_1
infatti, che tutte le consulenze disposte prima in sede di A.T.P., poi nel cor- so del giudizio e finanche nel processo penale definito con la sentenza nr.
932/2015 del Tribunale di Trapani (poi riformata dalla Corte di Appello di
Palermo con la sentenza 9812/2016 che ha dichiarato prescritti i reati con- testati) hanno concordemente concluso attribuendo l'origine della frana non alle precipitazioni avvenute nella notte del sinistro (giudicate in linea con le medie mensili del periodo e della zona), bensì alle opere realizzate dai proprietari - in assenza di concessione edilizia-, che Parte_10 hanno aumentato l'instabilità del costone che è poi franato, ed alla costru- zione da parte dell' del manufatto realizzato sulla particella 912, con- Pt_1
finante con la proprietà , che ha modificato il regime idri- Parte_10
co superficiale interrompendo il preesistente percorso delle acque di ruscel- lamento, incanalate nel preesistente canale di gronda, deviandole in una piccola apertura realizzata sul muro di confine tra le due proprietà e sfo-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 10 ciante sui terrapieni di nuova costruzione realizzati da , Parte_10 poi per l'appunto crollati. In ragione di ciò, esclusa la responsabilità del
, il giudice ha condannato i predetti proprietari conve- Pt_8 Parte_8 nuti a rifondere: € 62.053,74 a;
€ 95.286,86 a Parte_9 Parte_2
e € 47.866,83 a ed
[...] Parte_3 CP_8 CP_2
€ 34.797,50 agli Eredi oltre spese di lite.
[...] Per_1
Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame l'appellante
il quale deduce che immediatamente dopo l'esecuzione delle opere Pt_1
realizzate dai coniugi l'originario canale di raccolta delle acque si era CP_6
trovato improvvisamente a svolgere la funzione di canale di gronda, che il tubo in pvc, attraverso il quale le acque del canale defluivano da più di vent'anni sulla proprietà dell' non era stato più in grado di smaltire, Pt_1
con la conseguenza che poiché l'acqua dal canale inondava l'abitazione dell'appellante, questi, per difendere la stessa, ha dovuto realizzare un foro di deflusso sul muro di confine con la proprietà dei , condotta questa CP_6
da ritenersi giustificata dalla legittima difesa o dallo stato di necessità, in quanto reazione a un pericolo attuale proporzionato all'offesa, senza che potesse prevedersi che il terreno dei poi franato sugli attori anche a CP_6
causa della spinta idraulica aggiuntiva esercitata dalle acque deviate, fosse instabile a causa delle opere edili realizzate abusivamente dai danneggianti.
Fa presente che se il medesimo fosse riuscito in qualche maniera a convo- gliare le acque sulla sua proprietà nel percorso segnato dal tubo in pvc, la spinta aggiuntiva si sarebbe ugualmente verificata pochi metri più avanti perché il canale in questione non era affatto un canale di gronda bensì un canale di raccolta delle acque destinato all'uso irriguo, come tale assoluta- mente inadeguato a svolgere la funzione di smaltimento. Chiede pertanto in primis ammettersi le prove testimoniali articolate nella memoria istrutto- ria di primo grado. In corso di causa ha chiesto inoltre ammettersi una rela- zione geologica redatta nell'ottobre 2019 dal dottor non prodotta Per_2
nel giudizio di primo grado né in uno all'atto di appello poiché sopravvenu- ta ad entrambi, relazione ritenuta indispensabile ai fini della decisione, e conseguentemente disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 10 accertare che la mancata redazione del previsto Piano di riqualificazione ambientale della zona, omessa dal con conseguente Parte_8
mancata regimentazione dell'acqua proveniente da nord, ha causato i disse- sti verificatisi in occasione del sinistro. Chiede comunque dichiararsi l'in- sussistenza di qualsivoglia responsabilità civile dell'appellante.
Si costituiscono quindi tutti i convenuti in appello, ad eccezione di e i quali chiedono rigettarsi il CP_6 Controparte_7
gravame o dichiararlo inammissibile. Il Comune di Alcamo chiede altresì non ammettersi la nuova produzione offerta dall'appellante e dichiararsi inammissibile la domanda nuova formulata in corso di causa dall' Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame si rivela privo di fondamento.
Premessa l'inammissibilità della domanda nuova spiegata in corso di giudizio d'appello e volta ad introdurre un nuovo motivo di censura alla sentenza, ora in tesi mirante alla declinatoria della responsabilità civile ai danni del eventualmente in via solidale, al pari Parte_8
dell'irrilevanza, dunque, della relazione tecnico-geologica dell'ottobre
2019 offerta al fine (non solo di oltre dieci anni successiva agli accadimen- ti, ma persino esplorativamente depositata con totale assenza di qualsivo- glia indicazione di stringente accertamento tecnico ora idoneo a sconfessa- re, anche solo in parte, quelli plurimi già raccolti in sede pregiudiziale, giudiziale e giuspenale), incontestati i dati storici e la sequenza eziologica che ha condotto al collasso e precipizio a valle dei terrazzamenti abusiva- mente e imperitamente realizzati dalla ditta Leale-Lombardo, evento cui ha contribuito l'incremento di spinta idraulica proveniente dalle acque del ca- nale di gronda defluite sui medesimi terrazzamenti tramite un grande foro praticato dall' sulla parete di confine, invoca quest'ultimo, qui appel- Pt_1 lante, l'esimente della legittima difesa o dello stato di necessità.
Deduce, in particolare, di essere stato costretto al gesto, ritenuto proporzionato all'offesa, in quanto il “canale di gronda” è divenuto tale so- lo a seguito dei lavori abusivamente realizzati dalla ditta , Parte_10
con la conseguenza che le acque meteoriche, di lì in poi, affluendo in ma-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 10 niera copiosa e incontrollata sul proprio fondo, avrebbero creato gravi dan- ni all'immobile, ragione per la quale sono state deviate sul fondo finitimo mercè il foro praticato sul muro di confine.
Come è noto, in tema di risarcimento dei danni, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civi- le per fatto illecito, l'art. 2044 cod. civ. rinvia sostanzialmente all'art. 52 cod. pen., che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi "ex ante". In disparte allora la considerazione che la reazione integrante illecito deve essere in quella circostanza l'unica possibile, ossia non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto aggredito – allegazione, prima che prova, qui totalmente trascurata - è altrettanto noto che per esse- re legittima la difesa deve rivolgersi verso la fonte del pericolo, ossia deve cadere sull'aggressore. Qualora la vittima, nel difendersi, danneggi invece terzi estranei, come nella specie i proprietari degli immobili a valle, non viene in rilievo l'istituto della legittima difesa bensì, eventualmente, quello dello stato di necessità.
Passando allora all'esimente di cui all'art. 2045 c.c., questo replica invece l'art. 54 c.p. Entrambi codificano infatti il tradizionale principio se- condo il quale "necessitas non habet legem", e operano quando sussista: 1) una situazione di pericolo attuale la cui causa non sia voluta dall'agente, che deve consistere nella minaccia di un danno grave alla persona, cioè ad un diritto non patrimoniale, ma personale;
2) la necessità di salvarsi e l'impossibilità di salvare il bene in pericolo con altra condotta alternativa avente analoga idoneità in concreto.
La più evoluta giurisprudenza ha poi precisato che, sebbene nel concetto di "danno grave alla persona" rientrino non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentino alla sfe- ra dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, tra cui il diritto all'abitazione, tuttavia l'operatività dell'esimente presuppone comunque la rigorosa prova degli ulteriori ele-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 10 menti costitutivi della causa di giustificazione, ossia l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità altrimenti del pericolo attuale (cfr. ad esem- pio Cass. pen. n. 35580/2007; Cass. pen. 17.1.08, ric. d altri). Per_3
Dunque, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta alla parte che la invoca), occorre anzitutto che il pericolo sia "attua- le". Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agi- sce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio.
L'attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità, poichè destinate a protrarsi nel tempo. Infatti, ove nelle suddette situazioni si ritenesse la configurabilità dello stato di neces- sità si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo, in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'at- tualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significa- to e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessaria- mente va interpretata in senso stretto. Va poi osservato che, venendo in ri- lievo il diritto di proprietà altrui, un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2045 c.c. e 54 c.p., alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esi- genza di tutela del diritto di proprietà del terzo, il quale non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (cfr. sul punto, anche Cass. 35580/2007 riv 237305; Cass.
7183/2008 riv 239447).
Orbene, nel caso di specie, non solo l'appellante – comprensibil- mente – ha totalmente trascurato i propri doveri di allegazione e prova in tema di inevitabilità altrimenti della scelta di fugare il pericolo di potenzia- le danno grave all'abitazione rispetto alla scelta di procedere alla sbrigativa ed “artigianale” deviazione delle acque meteoriche verso il fondo confinan- te mediante “foro a parete”, fondo il cui sistema di drenaggio, a tutto con-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 10 cedere, gli era quantomeno sconosciuto, ma, come detto, in presenza di si- tuazioni di pericolo non contingenti e parossistiche, bensì, al contrario, ca- ratterizzate da cronicità per essere destinate a protrarsi nel tempo, difetta nella specie altresì il requisito dell'attualità del pericolo, avendo il danneg- giante prescelto, in presenza di una problematica evidentemente e tipica- mente strutturale, una stabile e duratura soluzione “casereccia” e “a costo zero”, nel totale disinteresse delle alternative tecniche, pure ritenendo di essere stabilmente immune da responsabilità per i danni che il proprio ge- sto avrebbe potuto causare al fondo di riversamento ed a quelli viciniori in presenza di eventi meteorici più copiosi.
Se a ciò si aggiunge che l'ostacolo all'originario deflusso delle ac- que piovane a valle, che l'appellante ha così inteso preservare me- Pt_1 diante deviazione ritorsiva sull'immobile confinante, altro non era che la sopraggiunta tettoia con struttura in legno e copertura in tegole apparsa so- lo nell'aerofoto del 2008 (cfr. relazione di c.t.u., pag. 26) e a sua volta per- sino abusiva, null'altro v'è da aggiungere sulla molteplicità di scelte che questi poteva mettere in campo rispetto a quella, massimamente comoda ed economica, di seguitare a beneficiare del manufatto abusivo e deviare le acque meteoriche verso gli altrettanto abusivi terrazzamenti del vicino, nel totale disinteresse delle conseguenze del gesto.
Le considerazioni che precedono, rispondendo l'appellante dell'evento per come avvenuto “hic et nunc”, attestano infine sia l'irrilevanza dell'ipotizzato eventuale deflusso nel percorso originario se- gnato dal tubo in pvc, che secondo l'impugnante avrebbe illogicamente in- generato ugualmente il danno non ostante il mancato riversamento delle acque proprio sugli specifici terrazzamenti instabili del vicino poi crollati, sia la totale irrilevanza delle prove orali già escluse in primo grado e qui riproposte per asseverare lo scopo e l'epoca del praticato buco.
Il gravame deve essere dunque rigettato e l'appellante condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti per il presente giudizio, con valore di lite parametrato sull'entità della singola condanna per cui è domanda di elisione.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 10 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara inammissibile la domanda nuova proposta da
[...]
con memoria depositata il giorno 8.1.2025, fina- Parte_11
lizzata ad includere il fra i soggetti civil- Parte_8
mente responsabili dei danni al medesimo addossati con la sentenza
Tribunale di Trapani n. 1174/2018 del 10.12.2018;
2) Rigetta l'appello proposto da nei con- Parte_1 fronti di , , Controparte_1 CP_2 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Controparte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8
, Parte_9 Controparte_4 [...]
, e CP_10 CP_6 Controparte_7
, avverso la sentenza Tribunale di Trapani n. 1174/2018
[...]
del 10.12.2018;
3) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite sostenute da e per il Controparte_1 CP_2 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.500,00, oltre spe- se generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
4) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da e Parte_2 CP_11
per il presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
5) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da , , Parte_4 Parte_5 [...]
e per il presente Parte_12 Parte_7 grado di giudizio, che si liquidano in € 3.500,00, oltre spese genera- li al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 10 6) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute dal per il presente grado di Parte_8 giudizio, che si liquidano in € 7.120,00, oltre spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e c.p.a.
7) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da e Controparte_4 CP_5 per il presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
8) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da per il presente grado di Parte_9 giudizio, che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e c.p.a.
9) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da per il presente grado di Controparte_3 giudizio, che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e c.p.a.
10) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 10