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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 269/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 269/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in Controparte_1 C.F._1 persona del suo Amministratore di sostegno Avv. (C.F. ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Spina Giorgia (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio in Rimini, Via Pani n. 5, PEC: giusta procura Email_1 in atti;
ricorrente
CONTRO
nata AN JO De OC (Repubblica Dominicana), il Controparte_3
12.07.1958 (C.F. ; C.F._4 resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 17 giugno 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il IG. e la IG.ra hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Controparte_3 data 08.02.2019 a AN ST (Repubblica Dominicana), atto trascritto nei registri del Comune di
Rimini con atto n. 196, parte II, serie C, anno 2020, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 3.02.2025 il IG. ha promosso il presente giudizio affinché venisse CP_1 pronunciata la separazione personale dalla resistente IG.ra , alle condizioni ivi Controparte_3 formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del
3.06.2025 il Giudice Relatore Dott.ssa Dai Checchi, ha rilevato la incompatibilità con la decisione della presente controversia. Successivamente il presente procedimento è stato assegnato allo scrivente, il quale, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 17.06.2025. All'udienza citata la IG.ra CP_3
, regolarmente citata non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Il Giudice Relatore
[...] ha, previa rinuncia dei termini per note conclusive da parte del ricorrente, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 24.02.2025, non ha poi presentato le sue conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., risultata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressata alle vicende del suo matrimonio.
Stante la natura della causa le spese vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal IG.
[...]
nei confronti della IG.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed CP_1 Controparte_3 istanza disattesa:
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il Controparte_1
21.04.1947 e , nata a [...], il Controparte_3
12.07.1958, unitisi in matrimonio a AN ST (Repubblica Dominicana) atto trascritto nei registri del Comune di Rimini con atto n. 196 parte 2 serie C- anno 2020 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 269/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in Controparte_1 C.F._1 persona del suo Amministratore di sostegno Avv. (C.F. ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Spina Giorgia (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio in Rimini, Via Pani n. 5, PEC: giusta procura Email_1 in atti;
ricorrente
CONTRO
nata AN JO De OC (Repubblica Dominicana), il Controparte_3
12.07.1958 (C.F. ; C.F._4 resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 17 giugno 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il IG. e la IG.ra hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Controparte_3 data 08.02.2019 a AN ST (Repubblica Dominicana), atto trascritto nei registri del Comune di
Rimini con atto n. 196, parte II, serie C, anno 2020, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 3.02.2025 il IG. ha promosso il presente giudizio affinché venisse CP_1 pronunciata la separazione personale dalla resistente IG.ra , alle condizioni ivi Controparte_3 formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del
3.06.2025 il Giudice Relatore Dott.ssa Dai Checchi, ha rilevato la incompatibilità con la decisione della presente controversia. Successivamente il presente procedimento è stato assegnato allo scrivente, il quale, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 17.06.2025. All'udienza citata la IG.ra CP_3
, regolarmente citata non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Il Giudice Relatore
[...] ha, previa rinuncia dei termini per note conclusive da parte del ricorrente, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 24.02.2025, non ha poi presentato le sue conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., risultata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressata alle vicende del suo matrimonio.
Stante la natura della causa le spese vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal IG.
[...]
nei confronti della IG.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed CP_1 Controparte_3 istanza disattesa:
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il Controparte_1
21.04.1947 e , nata a [...], il Controparte_3
12.07.1958, unitisi in matrimonio a AN ST (Repubblica Dominicana) atto trascritto nei registri del Comune di Rimini con atto n. 196 parte 2 serie C- anno 2020 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi