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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta dr. RI Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Paola Mazzeo Consigliera
n nella causa iscritta al n. 98 / 2025 RG promossa da
Parte_1 avv. Ferruccio Casoni, CO UR TT appellante contro
CP_1 avv. Guido Verdianelli appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 440/2024 del Tribunale di Pisa quale giudice del lavoro, pubblicata il 16 agosto 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 18 novembre 2025, con lettura del dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Pisa, con la decisione impugnata, aveva accolto il ricorso proposto dal dipendente nei confronti di (d'ora in poi, , così motivando: CP_1 Parte_1 Pt_1
- era dipendente dal 1988, da ultimo inquadrato al livello B2 Superiore CP_1
- il livello B2 Superiore attribuitogli dalla datrice riguardava coloro che svolgono funzioni che richiedono qualificata e provetta capacità tecnico pratica o amministrativa, e che compiono a regola d'arte di lavori di maggiore importanza relativi alla specialità di mestiere (B2), funzioni che, in aggiunta, assumono un contenuto professionale di maggiore rilievo anche per l'esperienza di mestiere
(B2 Superiore). pagina 1 di 10 - ciò premesso, egli aveva rivendicato l'inquadramento superiore con decorrenza da ottobre 2015, con una domanda così articolata: in tesi) livello BS (funzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, reparto o impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda) in ipotesi) livello B1 Superiore (facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, sovrintendenza e coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato)
- secondo il Tribunale, la domanda di tesi era fondata, con le conseguenti differenze di retribuzione pari ad €. 18.013,81 (e quindi era assorbita la domanda di ipotesi, con le conseguenti differenze di retribuzione pari ad €. 12.612,70);
- infatti, il livello BS spettava con la decorrenza rivendicata da ottobre 2015, poiché la prova orale aveva dimostrato che da tale momento le mansioni svolte dal ricorrente esprimevano la particolare importanza delle funzioni di concetto esercitate anche per l'estensione dell'area territoriale di appartenenza (BS), nell'ambito dell'elevato grado di rappresentanza attribuitogli dalla datrice insieme al ruolo di coordinamento di altri lavoratori (B1 Superiore);
- in proposito, i testi e avevano riferito che egli forniva indicazioni Testimone_1 Testimone_2 operative alle imprese appaltatrici, e rappresentava per loro il referente per ogni problematica di cantiere;
quanto al territorio assegnato a era pacifico che si trattasse di un'area estesa su tre CP_1 province, che a sua volta includeva almeno 32 centrali;
infine, nel feedback aziendale del 2019 (doc. 34 ric. 1°), egli era stato descritto come un “ottimo organizzatore di risorse, nel 2020 avrà il compito di ottimizzare la gestione del personale esterno”
- invece, per il periodo precedente all'ottobre 2015, nell'ambito dell'inquadramento superiore rivendicato con decorrenza da settembre 2009, era infondata la domanda tesa al riconoscimento del livello B1; infatti, a tal fine nell'accordo sindacale posto a base della domanda era prevista anche la positiva valutazione di un colloquio, che il ricorrente non aveva superato.
aveva appellato la sentenza con 2 motivi, uno in rito e l'altro nel Parte_1 merito, chiedendone la riforma integrale con rigetto della domanda di tesi (inquadramento al livello BS
a decorrere da ottobre 2015).
i era costituito chiedendo di respingere l'appello, prestando acquiescenza al rigetto CP_1 della domanda di ipotesi (inquadramento al livello B1 da settembre 2009).
§§§
Motivo 1) RITO
Secondo l'appello, la sentenza era nulla per violazione delle regole legali sul contraddittorio fra le parti. pagina 2 di 10 In primo grado, infatti, dopo che l'istruttoria era stata svolta da un giudice onorario, il giudice titolare aveva respinto per ben due volte la richiesta di discussione orale avanzata dalla difesa della società resistente, ribadendo che le udienze del 13 giugno 2023 e del 5 marzo 2024 si sarebbero svolte in trattazione scritta (modalità con la quale, in quest'ultima data, il giudizio era stato deciso).
Premesso che la stessa compatibilità fra la trattazione scritta ed il rito lavoro era ancora oggetto di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le decisioni in rito del Tribunale qui contestate avevano violato il diritto (espressamente fatto valere da una parte) di trattare il processo in modo orale.
Per di più, il Tribunale aveva trascurato anche la richiesta della difesa della società resistente di essere autorizzata a depositare memorie di replica, per prendere posizione sul fatto che, in più occasioni, la difesa del ricorrente non aveva depositato mere note di trattazione scritta con istanze e conclusioni, bensì veri e propri atti riepiloganti l'intero giudizio compresa la nutrita istruttoria orale.
Il lavoratore appellato aveva replicato di avere depositato in primo grado note conclusive dopo la istruttoria, sul presupposto che l'udienza di discussione sarebbe stata in trattazione scritta.
In tutti i casi, il deposito di note conclusionali a riepilogo dell'intero svolgimento del giudizio non avrebbe richiesto “formule sacrali di autorizzazione” da parte del giudice, ed anzi poteva ritenersi implicito nella stessa fissazione di un'udienza di discussione in trattazione scritta.
Peraltro, le richieste svolte in primo grado dalla società resistente per ottenere la discussione orale non esigevano di essere esaminate dal giudice perché formulate in modo tardivo, quando la udienza in trattazione scritta si era già tenuta.
Secondo il Collegio, il primo motivo è fondato.
Nelle more del secondo grado, la questione della compatibilità della trattazione scritta con il rito lavoro
è stata risolta in senso positivo dalle Sezioni Unite n. 17603/2025, che hanno affermato i seguenti principi:
- la trattazione scritta è in sé compatibile con il rito speciale del lavoro, nonostante il carattere pubblico dell'udienza di discussione
- il ragionamento parte dalle modifiche introdotte con il correttivo D. Lgvo n. 164/2024, da ritenere criterio interpretativo anche del testo previgente oggetto della Riforma Cartabia D. Lgvo n. 149/2022
- all'esito del correttivo, il nuovo testo dell'art. 127 ter comma 1 stabilisce che < L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice > pagina 3 di 10 - così regolata per legge, la trattazione scritta è compatibile con il principio di immediatezza, perché ormai un'analisi realistica del modello processuale impone di prendere atto che il rito del lavoro non si esaurisce sempre in un'udienza unica, bensì si svolge di solito nelle tre distinte udienze introduttiva, istruttoria e decisoria
- la trattazione scritta è compatibile con il principio di oralità nel senso che tale modalità, seppur non possa sostituire l'intero giudizio, può invece rappresentare di un possibile completamento / sostituzione della sola udienza decisoria
- in tal senso, le note scritte ex art. 127 ter cpc, oltre alle conclusioni ed istanze, devono poter contenere anche argomenti a difesa, contenuto necessario per conservare la funzione sostitutiva dell'oralità
- la discussione in presenza rimane necessaria quando le parti lo ritengano, ed anche se lo ritiene il giudice, qualora lo sviluppo del giudizio esiga chiarimenti in fatto o in diritto relativi alla situazione concreta, essendo prevalenti le necessità del contraddittorio fra parti e giudice.
In conclusione, rispetto ai requisiti di validità della trattazione scritta applicata al rito del lavoro così come ricostruiti dalle Sezioni Unite ora citate, nel caso in esame
* la sostituzione non aveva riguardato l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria (ud. 5.3.2024);
* la parte resistente si era opposta a tale sostituzione con l'istanza del 29.2.2024, chiedendo la trattazione orale o la autorizzazione al deposito di note conclusionali
* il Tribunale aveva disposto che le note scritte potessero contenere solo conclusioni e istanze (come da decreti 31.10.22 e 11.7.23), e non anche gli argomenti a difesa e le relative repliche fra le parti;
quindi, le stesse note non rispondevano alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità.
In conclusione, alla luce di come, secondo le Sezioni Unite, deve essere interpretata la disciplina legale della trattazione scritta, il Tribunale aveva violato la legge processuale nel non consentire o la discussione in presenza, o il deposito di note scritte di contenuto conclusionale dell'intero giudizio.
Ne discende che deve essere dichiarata la nullità della sentenza appellata, resa all'esito di un procedimento a sua volta viziato da nullità.
Tuttavia, tale dichiarazione non comporta la rimessione del giudizio al Tribunale, posto che la nuova formulazione dell'art. 354 cpc prevede tale conseguenza solo nel caso in cui sia dichiarata la nullità della sentenza a norma dell'art.161 secondo comma c.p.c. (mancata sottoscrizione del giudice).
Quindi, accolto il primo motivo di appello, il Collegio è chiamato a decidere il merito della domanda di inquadramento superiore, oggetto del motivo che segue.
Motivo 2) TO
pagina 4 di 10 Secondo l'appello, l'accoglimento della domanda era conseguenza di una valutazione errata della prova orale e documentale, mentre avrebbe dovuto essere respinta perché totalmente infondata.
In concreto, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto decisive le “funzioni di particolare importanza” anche in quanto connesse alla mera “estensione territoriale” dell'area di appartenenza (come indicato nella declaratoria BS).
Ma, come espressamente richiesto nella stessa declaratoria, si sarebbe dovuto trattare di “funzioni di concetto”, e non semplicemente mansioni di capacità tecnico pratica qualificata.
Fondamentalmente, quindi, l'accertamento avrebbe dovuto riguardare la natura di concetto dei compiti assegnati e svolti, dei quali vagliare contenuto ed ampiezza, oltre alla rilevante estensione territoriale, sempre in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda.
Invece, trascurando che non era un ruolo di concetto, il Tribunale aveva ingigantito il mero fatto che fornisse alle imprese appaltatrici indicazioni sull'esecuzione dei lavori in appalto nonché i CP_1 materiali per eseguirli.
Ma - trattandosi di funzioni esecutive adeguate al livello B2S già attribuito - in tal modo il Tribunale aveva trascurato che ai fini dell'inquadramento preteso la mera estensione del territorio su cui l'appellato operava era irrilevante.
E ancora, il Tribunale aveva ritenuto significativo che coordinasse altri lavoratori, CP_1 desumendolo dalla prova orale relativa alle istruzioni che gli forniva al personale delle ditte appaltatrici, e da un feedback aziendale del 2019.
Per contro, il coordinamento delle risorse non era requisito rilevante nella declaratoria BS (domanda di tesi), ma lo sarebbe stato solo nella declaratoria di B1S (domanda di ipotesi). Ed in tutti i casi, rispetto al reale contenuto della prova orale, anche tale profilo era stato ingigantito nella valutazione del
Tribunale.
La sentenza inoltre aveva affermato erroneamente un elevato grado di rappresentanza attribuito a senza nemmeno precisare la fonte di tale conclusione, anche in questo caso conferente al CP_1 livello B1S, e comunque smentita dall'istruttoria.
Quanto alla prova orale esaminata in sentenza, i riferimenti espressi erano riferiti alle sole deposizioni
(dipendente di imprese esterne) e (dipendente . Tes_1 Tes_2 Pt_1
Invece, erano state trascurate quelle, decisive, dei superiori, testi e anch'essi Tes_3 Tes_4 dipendenti i quali avevano ridimensionato le attività svolte dall'appellato nei cantieri esterni Pt_1 affidati ad imprese appaltatrici presso le centrali oggetto di revisione. In particolare, nell'ambito di direttive provenienti dai superiori che assegnavano le attività alle imprese esterne, secondo Tes_3
pagina 5 di 10 e si limitava ad un supporto alle lavorazioni, che erano eseguite in autonomia dalle Tes_4 CP_1 squadre che componevano le imprese appaltatrici.
Insomma, si limitava ad accompagnare le imprese esterne sul cantiere, per mostrare loro i CP_1 luoghi dove intervenire. E, solo se necessario, egli forniva loro materiale da posare in opera, sempre che fosse stato autorizzato in tal senso, con la firma di un apposito buono di prelievo da parte dell'assistente o del capo reparto suoi superiori.
Anche il teste anch'egli dipendente quale superiore, aveva precisato che il ruolo Tes_5 Pt_1 dell'appellato era soltanto di tramite fra le imprese esterne e l'assistente, al quale eventualmente anche avrebbe dovuto riferire qualsiasi richiesta o difficoltà delle stesse imprese esterne. CP_1
La prova orale dei diretti superiori, informati in modo puntuale sulle mansioni controverse, aveva escluso che svolgesse una qualsiasi: CP_1
- attività di concetto, necessaria ai fini del livello BS (poiché al contrario l'appellato si limitava ad eseguire le puntuali direttive dei superiori Assistente / capo reparto)
- forma di rappresentanza nei confronti di soggetti esterni, necessaria ai fini del livello B1S (poiché al contrario l'appellato si limitava a svolgere un ruolo di tramite fra l'assistente / capo reparto e le stesse imprese esterne).
Anche il teste dipendente quale responsabile del reparto elettrico meccanico (che, pur non Tes_6 Pt_1 essendo un superiore dell'appellato, ne conosceva comunque il ruolo per avere frequentato in modo assiduo i cantieri), aveva confermato che la funzione di accompagnatore delle imprese esterne sui cantieri era svolta da sempre su disposizione del superiore . CP_1 Tes_3
Insomma, il quadro analitico e coerente fornito dai testi citati dalla società doveva prevalere su quello contrario al quale aveva invece fatto riferimento la sentenza.
Del resto, sia i dipendenti delle imprese esterne e sia il dipendente Parte_2 Tes_1 CP_2 avevano riferito tutti circostanze infondate ed in sé inverosimili, che quindi non potevano supportare alcuna decisione.
In conclusione, doveva ritenersi adeguato l'inquadramento già attribuito al livello B2S, con il conseguente rigetto della domanda di tesi (inquadramento superiore BS e condanna al pagamento delle differenze di retribuzione).
In tutti i casi, qualora questa Corte ritenesse inadeguato l'inquadramento attribuito al livello B2S,
l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto essere ridimensionato al solo livello B1S (ipotesi) invece che al livello BS (tesi).
Secondo il Collegio, il motivo 2) è infondato.
pagina 6 di 10 Prima di tutto, poiché per effetto dell'accoglimento del precedente motivo in rito, la presente decisione deve sostituire nel merito la pronuncia nulla, invece di confermare della decisione del Tribunale, è necessaria una pronuncia di merito che la sostituisca.
Nell'ambito delle declaratorie del contratto collettivo, pacificamente applicato al rapporto di lavoro fra le parti, il presente giudizio si colloca tutto all'interno del Gruppo B, a sua volta ripartito in sei diversi livelli di inquadramento, in ordine crescente:
# B2 e B2 Superiore
# B1 e B1 Superiore
# BS e BS Superiore.
inquadrato dal 1994 al livello B2 Superiore, con ricorso di ottobre 2020 aveva rivendicato un CP_1 inquadramento più elevato:
- in tesi, al livello BS (con le conseguenti differenze di retribuzione da ottobre 2015 per €. 18.013,81)
- in ipotesi, al livello B1 Superiore (con le conseguenti differenze di retribuzione da ottobre 2015 per €.
12.612,70).
Il Collegio concorda con il Tribunale sulla fondatezza della domanda di tesi, che assorbe in sé la domanda di ipotesi.
Comunque - per la peculiare modalità con la quale il contratto collettivo aveva articolato i sei progressivi livelli che compongono il Gruppo B - in concreto va comunque ricostruito il ruolo professionale effettivamente svolto da a decorrere da ottobre 2015, caratterizzato dai requisiti CP_1 qualificanti di entrambe le declaratorie rivendicate, in una sorta di progressione qualitativa di rilevanza professionale.
In particolare, la prova documentale ed orale aveva dimostrato che il suo ruolo era connotato dai requisiti del livello BS (funzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, reparto o impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda), a loro volta riferiti alle attività concretamente svolte riferibili al livello B1S (facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, sovrintendenza e coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato).
Nel suo complesso, l'istruttoria aveva smentito il preteso ruolo di mero accompagnatore delle imprese esterne sui cantieri relativi alle centrali affermazione sulla quale ruotava invece l'intero appello Pt_1 nel merito.
Di fatto, la decorrenza da ottobre 2015 era collegata al momento in cui, per decisione datoriale, Pt_3 smesso di lavorare in squadra ed aveva assunto una posizione autonoma, in quanto adibito alla
[...] attività aziendale “moving” che, per i cantieri esterni relativi alle centrali affidati ad imprese che Pt_1
pagina 7 di 10 operavano in appalto, consisteva nell'operare il collegamento / scollegamento elettrico dei box di cantiere che venivano spostati fra i diversi cantieri.
Premesso che gli interventi affidati in appalto alle imprese esterne erano decisi dai superiori ( Per_1 inquadrato come Assistente), operava come referente rispetto alle medesime imprese, per le CP_1 quali rappresentava il tramite di contatto con Pt_1
La posizione di vero e proprio referente che dava istruzioni al personale delle imprese appaltatrici, le forniva dei materiali necessari ai singoli interventi, ed interveniva in caso di problematiche o guasti era stata confermata dai testi (dipendente dell'impresa esterna DE Impianti), Testimone_7
(dipendente dell'impresa esterna Esse Impianti), e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_8
(dipendenti . Pt_1
Le stesse deposizioni dimostravano quindi come, anche nella documentazione aziendale che registrava lo sviluppo degli interventi in appalto, la specifica funzione di fosse definita come supervisore CP_1
(e non come mero accompagnatore, dizione che peraltro non corrispondeva ad alcun ruolo formalmente previsto in azienda).
Il fatto che, per nei rapporti con le imprese esterne fosse il referente sui singoli cantieri Pt_1 CP_1 risultava anche dai programmi settimanali di lavoro (docc. 20A / 20D ric. 1°), nonché dai piani di lavoro e sicurezza (doc. 23 ric. 1°).
Ed anche il feedback aziendale ricevuto nel 2019 (doc. 34 ric. 1°) avvalorava il ruolo di coordinamento di altri lavoratori, riconoscendogli di essere un “ottimo organizzatore di risorse”, motivo per cui nell'anno successivo avrebbe avuto il compito di “ottimizzare la gestione del personale esterno”.
Per di più, si trattava di una funzione riferita ad una rilevante estensione, poiché egli operava sulle tre diverse province di Pisa, Siena e Grosseto che comprendevano almeno 32 centrali elettriche. In tale ampio territorio egli si interfacciava con le imprese esterne per ogni singolo appalto relativo a centrali quale referente sia per lo svolgimento ordinario degli interventi sia per situazioni problematiche Pt_1
e/o impreviste in occasione delle quali egli interveniva personalmente insieme ad altra impresa che coordinava in funzione di risolvere tali evenienze.
In conclusione, i dati testimoniali e documentali ora richiamati hanno una concretezza ed attendibilità maggiore delle contrarie testimonianze , e (dedotte dalla società, e poste a Tes_3 Tes_4 Tes_5 base dell'appello), le quali da un lato non provengono da persone direttamente coinvolte nell'esecuzione degli appalti, e dall'altro sono prive di riferimenti documentali.
Ciò premesso, il Collegio concorda quindi con il Tribunale a proposito del fatto che, per il periodo interessato alla domanda di inquadramento superiore, il contenuto concreto del ruolo professionale di fosse connotato da funzioni di rappresentanza, sovraintendenza e coordinamento di altri CP_1
pagina 8 di 10 lavoratori riferite a mansioni di tipo specialistico (B1 Superiore), quali compiti di concetto di particolare importanza sia per la loro natura sia per la rilevante estensione dell'ambito territoriale a cui erano riferiti (BS).
Appurata quindi la fondatezza della domanda di inquadramento superiore con la decorrenza rivendicata nel ricorso introduttivo da ottobre 2015, nemmeno è necessario prendere posizione sulle ulteriori richieste sviluppate dal lavoratore (pagg. 15/16 memoria di costituzione in secondo grado) in relazione alla documentazione aziendale che nel corso del primo grado avrebbe avvalorato ed ulteriormente sviluppato il riconoscimento di tale ruolo.
Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza nel merito della società appellante.
Infatti, la fondatezza del motivo di appello in rito è emersa solo all'esito di pronuncia delle Sezioni
Unite rese nel corso del giudizio di appello, e quindi ai fini del riparto delle spese è irrilevante.
Per entrambi i gradi, la liquidazione avviene nell'ambito dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, individuato di riflesso alla domanda di inquadramento superiore, di portata più ampia rispetto all'importo economico della conseguente domanda di condanna al pagamento delle differenze di retribuzione.
Per il primo grado vanno riconosciuti gli importi minimi delle quattro fasi di giudizio.
Per il secondo grado non spetta la fase istruttoria / trattazione, poiché la decisione è stata resa alla prima udienza di discussione sulla base degli atti e dei documenti già prodotti.
Non vanno quindi dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, perché
l'appello della società è stato respinto nel merito (motivo 2, con conseguente conferma dell'accoglimento della domanda di tesi già effettuato da parte del Tribunale), mentre è stato accolto in rito (motivo 1, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiarata la nullità della sentenza appellata, decidendo nel merito del ricorso proposto in primo grado da nei confronti della CP_1 [...]
, Parte_1 dichiara il diritto di ad essere inquadrato al superiore livello BS a decorrere da ottobre CP_1
2015, e condanna la società al pagamento delle relative differenze di retribuzione con quanto percepito per l'inferiore livello B2S, per il periodo fino al settembre 2020 pari ad €. 18.013,81 oltre accessori ai sensi dell'art 429 cpc dalle rispettive scadenze al saldo.
pagina 9 di 10 Condanna la società al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in €. 4.629,00 per il primo ed in €. 3.473,00 per il secondo, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 18 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. RI Lorena Papait
pagina 10 di 10