Decreto cautelare 11 febbraio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 06/03/2026, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato IA Vincenza Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, corso Bruno Buozzi, n. 251;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la sede dell’avvocatura comunale, in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a.,
a) dell’ordinanza Dirigenziale n.-OMISSIS-, notificata ai sensi dell’art. 140 cpc, con ritiro in data 11 novembre 2025, emessa dal Comune di Napoli - Area Amministrativa Patrimonio – Servizio politiche per la Casa – avente ad oggetto “ Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio ERP di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli- quartiere -OMISSIS-– Via -OMISSIS- n.-OMISSIS-, piano 2° int.4 – B.U.1120080B0204, abusivamente occupato ”;
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa RA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con il ricorso in esame, viene impugnata l’ordinanza con la quale il Comune di Napoli ha ordinato lo sgombero coatto amministrativo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo dalla ricorrente;
- l’impugnato provvedimento di sgombero si fonda, in particolare, sull’assenza di un titolo all’occupazione – in favore di -OMISSIS- – dell’alloggio in questione, evidenziandosi peraltro l’essere rimasta inoppugnata la disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n.-OMISSIS-di diniego dell’istanza di subentro nell’assegnazione dell’appartamento (presentata dalla odierna ricorrente), con contestuale diffida al rilascio dello stesso;
- il Comune di Napoli, costituito in giudizio in data 11 febbraio 2026, ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione con memoria del 2 marzo 2026;
- la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 5 marzo 2026 e quivi trattenuta in decisione con espresso avviso di definizione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., anche in ragione della ricorrenza di possibili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’adìto TAR, come eccepito anche dal Comune di Napoli resistente;
Ritenuto di dover accogliere tale eccezione, atteso che – secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – “ la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267)” (ordinanza 15 gennaio 2021, n. 621; in termini, da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. III, 20 febbraio 2026, n. 1224);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, potendo la controversia essere riproposta dinanzi al Giudice ordinario ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, infine, considerata la peculiarità della materia, di compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto dell’adìto Giudice Amministrativo di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
RA NG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NG | AN IA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.