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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 975/2024
avente per oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
promossa da
C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
EN (AO) in Fraz. Baraveyes n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Marozzo del Foro di
Aosta, con studio in Aosta, Via Porta Pretoria n. 19, dove è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
nei confronti di
(cf ), nata in [...], in data [...], Controparte_1 C.F._1
residente in Verrayes, Fraz. Voisinal 11 ed elettivamente domiciliata in Aosta, Via C. Promis 3a, presso l'avv. Carola Rosa Marzi che la rappresenta e difende
-Resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Il 19/03/2016 nel Comune di EN, le parti hanno contratto matrimonio civile, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di EN (AO) alla parte I, anno 2016, n.1.
I coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione è nato in [...], il [...]. Persona_1
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata con decreto RG. n. 816/2021 cron. n.
2054/2021 dell'8.11.2021.
Il ricorrente ha chiesto pronunciarsi il divorzio, mantenersi l'affido condiviso del figlio con relativa collocazione presso la madre, ha proposto “calendario” circa i rapporti padre/figlio come in atti, nonché di pagare per il relativo mantenimento assegno mensile di euro 250 anziché di euro
900, come da omologa della separazione, adducendo la modifica in pejus delle proprie condizioni di lavoro.
La resistente si è costituita aderendo alla domanda di divorzio, aderendo sostanzialmente al
“calendario” proposto dal ricorrente, chiedendo per il figlio contributo di mantenimento di euro
600 a carico del padre.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di divorzio presentando le seguenti conclusioni congiunte:
Voglia il Tribunale Ill.mo: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'annotazione e trascrizione della sentenza;
-
Disporre l'affidamento condiviso di con sua collocazione prevalente presso la casa Per_1
della mamma;
- Disporre che il papà possa incontrare con le seguenti modalità: ▪ a Per_1
settimane alterne, dal venerdì, all'uscita dal catechismo (ovvero dal sabato mattina, al termine
della lezione di nuoto) alla domenica alle 21.00, quando lo riaccompagnerà dalla madre,
occupandosi della doccia del figlio e dei suoi compiti scolastici (in difetto, lo riaccompagnerà
dalla madre entro le 1530 della domenica); ▪ due settimane non consecutive con il papà in estate,
in periodo da comunicare alla sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
▪ una settimana (ad CP_1
anni alterni ricomprendente il Natale ovvero il Capodanno) durante le vacanze Natalizie, con la
previsione che trascorrerà la giornata del 24 dicembre con il genitore con cui non Per_1
passerà il giorno di Natale. ▪ le vacanze di Pasqua ovvero di Carnevale ad anni alterni. ▪ le altre
pagina 2 di 4 festività saranno trascorse da con il genitore con cui sta in base al calendario ordinario. Per_1
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo la somma Pt_1
mensile di € 450,00 a decorrere dal mese di dicembre 2024. - Disporre che il padre concorra,
altresì, al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e
ludico-sportive del figlio, così come previste nel Protocollo di Intesa siglato tra magistrati ed
avvocati del Tribunale di Aosta approvato in data 22 febbraio 2019, che qui si intende
interamente richiamato;
- Disporre che l'assegno unico (o qualsiasi assegno futuro, comunque denominato, che assolva la medesima finalità dell'odierno assegno unico) sia per l'intero
attribuito alla sig.ra con cui il figlio convive, mentre le detrazioni fiscali spettano alle CP_1
parti al 50%; - Disporre che il minore proseguirà nel percorso psicologico intrapreso a seguito
di segnalazione della scuola, fintantoché la dott.ssa Pallais (psicologa nominata in comune
accordo tra le parti) riterrà necessario il proprio intervento. - Dato atto che il sig. Pt_1
riconosce di essere debitore nei confronti della sig.ra della somma di € 12.000,00 CP_1
complessive a titolo di contributi al mantenimento arretrati, somma che si impegna a restituire all'ex compagna con versamenti di € 100 mensili, a decorrere dal mese di dicembre 2024 - Con
compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Circa lo status, si rileva che a seguito della separazione la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita e risultano pertanto integrate le condizioni di legge per pronunciare scioglimento del matrimonio. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per il periodo di legge e deve presumersi la continuità dello stesso, considerato anche che entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio.
Circa le condizioni di divorzio, il Collegio recepisce quelle concordate dalle parti in quanto corrispondenti al preminente interesse della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Spese compensate, trattandosi di pronuncia necessaria sullo status e stante l'accordo delle parti sulle condizioni del divorzio
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione del provvedimento, alle condizioni sopra indicate frutto di accordo delle parti.
Compensa le spese.
Sentenza redatta con la collaborazione del Gop Elisa Catanuto.
Aosta, 3.1.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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