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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1756 /2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta promossa da (CF: ) e Parte_1 C.F._1
(CF: , Controparte_1 C.F._2 difesi entrambi dall'Avv. Michele STOICO giusta procura in atti
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie (BT) il 19/6/1985 (atto trascritto Comune di Bisceglie, al nr. 102 dell'anno 1985, parte II, serie A,) con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 13/9/2024, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. All'udienza dell'13/11/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni concordate. È stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 25/9/2025. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 1 di 2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie (BT) il 19/6/1985 (atto trascritto Comune di Bisceglie, al nr. 102 dell'anno 1985, parte II, serie A,) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate.
2) Nulla sulle spese.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 18 novembre 2025 Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta promossa da (CF: ) e Parte_1 C.F._1
(CF: , Controparte_1 C.F._2 difesi entrambi dall'Avv. Michele STOICO giusta procura in atti
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie (BT) il 19/6/1985 (atto trascritto Comune di Bisceglie, al nr. 102 dell'anno 1985, parte II, serie A,) con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 13/9/2024, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. All'udienza dell'13/11/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni concordate. È stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 25/9/2025. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 1 di 2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie (BT) il 19/6/1985 (atto trascritto Comune di Bisceglie, al nr. 102 dell'anno 1985, parte II, serie A,) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate.
2) Nulla sulle spese.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 18 novembre 2025 Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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