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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2776/2023 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Alighieri n. 31, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Spadaro C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 25.10.2023
[...] ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. Parte_1
445 bis, comma primo, c.p.c. - promosso ad impugnazione delle valutazioni espresse in data 10.10.2022 dalla C.M., che ne aveva unicamente riconosciuto l'invalidità al 100%, ritenendo tuttavia il difetto dei presupposti di accoglimento della domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e la condizione di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992 -, il quale aveva parimenti ritenuto l'insussistenza, in capo ad essa ricorrente, dei requisiti sanitari per il riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua valutazione Pt_1 delle numerose patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana, avuto particolare riguardo alla diagnosticatale “distrofia miotonica tipo I (Malattia di Steinert)”, rara patologia multisistemica e degenerativa che ne aveva severamente compromesso ogni ambito di autonomia. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.11.2024.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio, riscontrato il sopravvenuto aggravamento delle patologie discali e cardiovascolari della ricorrente, è giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. L'ausiliario, formulata la diagnosi di “distrofia miotonica di Steinert tipo 1 in ossigenoterapia. Cardiopatia ipertensiva in soggetto portatore di pace-maker, diabetico, ipoacusico, con cisto - adenoma sieroso pancreatico. Insufficienza renale. Spondilodiscoartrosi diffusa a tutto il rachide a grave incidenza funzionale”, ha infatti in particolare rilevato il medio tempore intervenuto sensibile aggravamento della riduzione della capacità deambulatoria della ricorrente, già evidenziata dalla Commissione Medica, alla quale doveva aggiungersi la riscontrata “totale non autonomia ai cambiamenti posturali in un quadro di equilibrio piuttosto precario”, ed affermato che, versando la ricorrente “in stato tale da non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”, “si intende quindi riformare il giudizio espresso dal precedente C.T.U., (…), il quale al tempo della visita non aveva evidenziato tali difficoltà nella perizianda, ponendo equamente altresì, vista la progressività della patologia principale - M. di Stainer - come data di decorrenza del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, al mese di dicembre 2023”. Ha quindi concluso che la sig.ra “può essere dichiarata soggetto “INVALIDO Pt_1 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/ 88)” ed “ha quindi diritto a percepire l'Indennità di Accompagnamento” (cfr. relazione depositata il 07.11.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che già riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, c.3, L. n. 104/1992, Parte_1
è soggetto invalido ultrasessantacinquenne avente necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal dicembre 2023. Atteso l'accoglimento della domanda dell'assistibile con decorrenza della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate per intero tra le parti;
vanno per contro definitivamente poste a carico dell' giusta soccombenza, le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2776/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che già riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi Parte_1 dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992, è invalida ultrasessantacinquenne avente necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dal dicembre 2023 ; compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2 liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 4 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2776/2023 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Alighieri n. 31, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Spadaro C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 25.10.2023
[...] ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. Parte_1
445 bis, comma primo, c.p.c. - promosso ad impugnazione delle valutazioni espresse in data 10.10.2022 dalla C.M., che ne aveva unicamente riconosciuto l'invalidità al 100%, ritenendo tuttavia il difetto dei presupposti di accoglimento della domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e la condizione di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992 -, il quale aveva parimenti ritenuto l'insussistenza, in capo ad essa ricorrente, dei requisiti sanitari per il riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua valutazione Pt_1 delle numerose patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana, avuto particolare riguardo alla diagnosticatale “distrofia miotonica tipo I (Malattia di Steinert)”, rara patologia multisistemica e degenerativa che ne aveva severamente compromesso ogni ambito di autonomia. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.11.2024.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio, riscontrato il sopravvenuto aggravamento delle patologie discali e cardiovascolari della ricorrente, è giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. L'ausiliario, formulata la diagnosi di “distrofia miotonica di Steinert tipo 1 in ossigenoterapia. Cardiopatia ipertensiva in soggetto portatore di pace-maker, diabetico, ipoacusico, con cisto - adenoma sieroso pancreatico. Insufficienza renale. Spondilodiscoartrosi diffusa a tutto il rachide a grave incidenza funzionale”, ha infatti in particolare rilevato il medio tempore intervenuto sensibile aggravamento della riduzione della capacità deambulatoria della ricorrente, già evidenziata dalla Commissione Medica, alla quale doveva aggiungersi la riscontrata “totale non autonomia ai cambiamenti posturali in un quadro di equilibrio piuttosto precario”, ed affermato che, versando la ricorrente “in stato tale da non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”, “si intende quindi riformare il giudizio espresso dal precedente C.T.U., (…), il quale al tempo della visita non aveva evidenziato tali difficoltà nella perizianda, ponendo equamente altresì, vista la progressività della patologia principale - M. di Stainer - come data di decorrenza del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, al mese di dicembre 2023”. Ha quindi concluso che la sig.ra “può essere dichiarata soggetto “INVALIDO Pt_1 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/ 88)” ed “ha quindi diritto a percepire l'Indennità di Accompagnamento” (cfr. relazione depositata il 07.11.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che già riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, c.3, L. n. 104/1992, Parte_1
è soggetto invalido ultrasessantacinquenne avente necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal dicembre 2023. Atteso l'accoglimento della domanda dell'assistibile con decorrenza della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate per intero tra le parti;
vanno per contro definitivamente poste a carico dell' giusta soccombenza, le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2776/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che già riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi Parte_1 dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992, è invalida ultrasessantacinquenne avente necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dal dicembre 2023 ; compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2 liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 4 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella