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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/09/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 805/2025 del R.G.A.C. pendente TRA
nata ad [...], il [...] (C.F. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Ugo Torsi (C.F.
); C.F._2
APPELLANTE E
, nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
); C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 95/2025 del 22.01.2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 95/2025, pubblicata in data Parte_1
22/01/2025 dal Tribunale di Avellino, la quale aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1286/2021 emesso dal Tribunale di Avellino in data 25.10.2021, dichiarandone la definitiva esecutività e condannando l'opponente, altresì, al pagamento, in favore di , delle spese di lite. Controparte_1
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'opposizione e annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo accertando che nulla è dovuto dalla stessa ad nonché la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
e delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
è, invece, rimasto contumace nel presente giudizio di appello. Controparte_1
All'udienza del 2.07.2025, di cui è stata data regolare comunicazione all'appellante, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex artt. 309 e 350 bis c.p.c. all'udienza del 10.09.2025; all'udienza del 10.09.2025, di cui è stata, nuovamente, data regolare comunicazione alla parte appellante, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 2/07/2025 e alla successiva udienza del 10.09.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo,
1 con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (per l'orientamento che prevede la dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex art. 181 c.p.c., in luogo della dichiarazione di improcedibilità dell'appello, ex art. 348, comma 2, c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione del giudizio di appello, vedi cass. civ., 2.7.2015, n. 2816, in motivazione). Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede: 1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c; 2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli in data 11.09.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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