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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/10/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 4992 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Francesco Di Natale, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 20.10.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.06.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare va ribadita la competenza territoriale del Giudice del Tribunale di Trani a decidere la presente controversia, come già accertato nel verbale d'udienza del 20/1/2025. In particolare l' , costituendosi in giudizio, aveva eccepito che il presente giudizio di merito era CP_1 inammissibile in quanto il ricorrente aveva proposto il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. presso il Tribunale di Trani, mentre aveva incardinato la fase di merito presso il Tribunale di Foggia, che si era dichiarato incompetente, consentendo dunque la riassunzione presso il Tribunale di Trani. Si richiama in particolare la pronuncia della Corte di Cassazione nella sentenza resa a Sezioni Unite n. 18121/2016, secondo cui "L'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii". Nel caso di specie, poiché il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice competente, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
Sempre in via preliminare, si osserva come la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a
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seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica CP_1 del possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, nella bozza di perizia ha ritenuto che: “La Sig.ra all'epoca della domanda amministrativa e Parte_1 del susseguente procedimento amministrativo, era affetta da “Esiti di quadrantectomia per carcinoma intraduttale della mammella dx modera-tamente differenziato G2 trattato pTis trattato con RT e terapia ormonale in attuale follow up negativo, esiti di nodulectomia mammella sn, esiti di tiroidectomia per microcarcinoma papillifero residuo variante follicolare pT1aNx in attuale follow up negativo, esiti remoti di me-niscectomia dx, cardiopatia ipertensiva in lieve prolasso mitralico, esiti di istero-annessiectomia per fibromatosi uterina”; parte ricorrente non è mutilato od invalido civile con to-tale inabilità lavorativa” (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). Così affermando, dunque, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della prestazione richiesta. Proseguendo, il Consulente, in risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente rispetto alle conclusioni sopra riportate, ha così precisato: “[…] Ad ogni buon modo entrambe le patologie oncologiche della perizianda risultano negative al follow-up. Ammesso che 3 anni addietro, all'epoca del ricorso ammini-strativo, il follow up fosse da considerarsi non di lungo corso si precisa che la problematica oncologica alla tiroide è stata classificata come pT1a (classificazione istologica patologica TNM 1 stadio A). La valutazione posta è stata quantificata con il codice […] 70. Considerando comunque una grave compromissione funzionale a prescindere dalla “gravità” della patologia. In merito alla menopausa chirurgica, a 48 anni e con 1 figlia di 27 anni, appare evidente di come non si possa considerare il codice se non decurtando parte della percentuale (ci si doman-da altrimenti: una menopausa in una paziente di 30 anni nulli-para come andrebbe quantificata !?). In merito alla certificazione Psichiatrica emessa in data 14 agosto 2025 appare di tutta evidenza di come la patologia non abbia necessitato di alcuna terapia fino ad oggi cosi come rife-rito dalla perizianda. Essendo un giudizio di merito, cosi come sottolineato correttamente dall'Avv.
“che la S.V. è chiamata ad una valutazione ora per allora e dunque a considerare le patologie alla data della revisione che risale a 3 anni fa”. Si conferma pertanto quanto concluso in bozza” (cfr. integrazione CTU in atti, a cui si rinvia). Ebbene, le valutazioni formulate dal CTU appaiono accurate ed immuni da vizi logici, tanto da poter essere poste a base della presente decisione, atteso che il Consulente ha dimostrato di aver adeguatamente valutato le patologie da cui la ricorrente risulta affetta, nonché la loro incidenza funzionale sulla sua capacità lavorativa. Di conseguenza, non vi è dubbio circa la correttezza della valutazione peritale. Pertanto, avendo il CTU affermato che alla data della domanda amministrativa
[...] non risultava invalida al 100% e che tale valutazione è inidonea ad integrare il requisito Parte_1 sanitario per ottenere la provvidenza richiesta, la domanda deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
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26.06.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 20.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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